CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudio [OSCURATO:PERSONA].ba.lex unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 24717/2018 depositato il22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegialen. cron. 1701/2022, dep. il 22/06/2022 dal Tribunale di Roma ecomunicato dalla cancelleria in pari data, con il quale è stata respintal’opposizione allo stato passivo proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] confronti del [OSCURATO:SOCIETA]2. Come risulta dal provvedimento impugnato, in precedenza ilprofessionista si era insinuato allo stato passivo per i seguenti crediti:- euro 127.982,25 in prededuzione o, in subordine, con il privilegio dicui all’art. 2751 bis n. 2 c.c.; - euro 412.529,91 in privilegio ex artt.2741 e 2787 c.c. per effetto della costituzione di un pegno di creditidella [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia del pagamento di compensiprofessionali, fino all’importo ottenuto dalla loro effettiva riscossioneed il resto in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; - euro 95.197,25 inprivilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; - euro 167.267,86 per IVA con lostesso privilegio, ovvero quello ex art. 2758 c.c.; - euro 124.599,03 inchirografo, per spese generali e CPA; il G.D. aveva ammesso ilprofessionista al passivo così come richiesto, in forza delle conclusionidefinitive dei curatori, ma escludendo la natura prededuttiva deicrediti. L’opposizione allo stato passivo ha quindi riguardato il solomancato riconoscimento della prededuzione sul credito di euro127.982,25, ed è stata respinta con il citato provvedimento delTribunale di Roma, il quale ha rilevato che la domanda di concordatopreventivo formulata dall’allora società in bonis era stata dichiaratainammissibile per ben due volte.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di quattro motivi di doglianza.4. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è costituita.5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si articola su quattro motivi di impugnazione.Con il primo motivo si sostiene la nullità del decreto per violazionedegli artt. 96, 98 e 99 L.F., nonché dell’art. 112 c.p.c., avendo ilTribunale ecceduto i limiti del giudizio di opposizione allo stato passivostatuendo su una eccezione che avrebbe dovuto essere proposta dallacuratela, omettendo altresì di pronunciarsi sulla questione relativa allaconclusione o meno delle prestazioni svolte in pendenza del termine dicui all’art. 161, comma 7, l.fall.; secondo il ricorrente, il Tribunale eratenuto a verificare esclusivamente la fondatezza del motivo diopposizione proposto, ossia la corretta applicazione della disciplina dicui all’art. 161, comma 7, l.fall. senza poter allargare il proprioperimetro decisorio.Il motivo è del tutto infondato. L’opposizione allo stato passivo nonintegra un giudizio puramente impugnatorio, nel quale sia possibileesclusivamente discutere – come pretenderebbe il ricorrente – dellafondatezza dell’argomentazione che in prime cure ha condotto ilgiudice al rigetto dell’istanza di ammissione (nel caso di specie almancato riconoscimento della richiesta prededuzione, posto che ilcredito è stato comunque ammesso nella misura richiesta dall’istante).Nel caso di specie era certamente censibile dal tribunale, in sede diopposizione, la sussistenza dei fatti costitutivi dai quali il creditorepretendeva di trarre il carattere prededuttivo della propria pretesa,non riscontrandosi nella pronuncia impugnata alcun vizio diultrapetizione.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della decisioneper motivazione apparente, violazione del principio di noncontestazione e del giudicato endofallimentare, in violazione degli artt.Numero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/2026132, comma 2, n. 4, e 135 c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6,Cost., avendo il Tribunale fondato il rigetto della prededuzione su unamotivazione meramente apparente ed obliterato il giudicatoendofallimentare formatosi, in assenza di contestazione della curatelache non si era costituita in sede di opposizione, circa la consecuzionefra procedura minore concordataria e successivo fallimento.Con il quarto mezzo, che per la sua stretta connessione può esseretrattato congiuntamente a quello precedente, si denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 111 e 161, comma 7, L. Fall., inrelazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere il Tribunale erroneamenteequiparato la posizione del professionista che ha svolto attivitàgiudiziale in favore dell’impresa - in giudizi pendenti e nell’ambito dellagestione del patrimonio sociale, ovvero in procedure esecutive dasospendere - a quella del professionista incaricato dellapredisposizione della domanda di concordato preventivo.I motivi così ricapitolati appaiono palesemente infondati, in quantosostanzialmente basati sull’erronea ricostruzione degli oneri probatori,sul mancato richiamo di principi di diritto ormai consolidati di questaS.C. e sull’invocazione di un inesistente giudicato endofallimentare.Andando con ordine, si deve in primo luogo ricordare come - facendoseguito ad un dibattito prolungato - questa Corte abbia nel corso degliultimi anni precisato i propri indirizzi in tema di riconoscimento dellaprededuzione per crediti funzionali all’ammissione ad una proceduraconcorsuale o relativi alla realizzazione di “atti legalmente compiuti”nel corso della fase prenotativa concordataria.Infatti, costituisce un principio del tutto consolidato quello per cui aifini del riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmentecompiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda diconcordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7,l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo diNumero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/2026proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare,sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamenteidoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa vaconsiderato di straordinaria amministrazione, conseguendone lanecessità di autorizzazione da parte del giudice (così, da ultimo, Sez.1, ord. n. 1730 del 24/01/2025 e Sez. 1, ord. n. 10652 del23/04/2025; in precedenza vds. anche la fondamentale Sez. 1, sent.n. 14713 del 29/05/2019).Del pari, con riferimento ai crediti professionali c.d. funzionali, le S.U.n. 42093 del 31/12/2021 hanno da tempo sancito che il credito delprofessionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura èconsiderato prededucibile, anche nel successivo e consecutivofallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alladomanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendocon inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimessoall'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione oall'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitoresia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.Nel caso di specie il creditore non risulta aver fornito elementi atti adindividuare il tipo di proposta in corso di elaborazione e poi presentata,la natura ed i contenuti del piano concordatario, cui eventualmentericollegare secondo un principio di normalità ex ante i contenuti dellapropria prestazione professionale.Contemporaneamente, occorre ribadire che risulta in questa vicendaincontestato l’accertamento in fatto compiuto dal provvedimentoimpugnato, secondo cui in ben due occasioni la proposta concordatariaavanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata giudicata inammissibile e siè pertanto arrivati alla dichiarazione di fallimento della stessa, senzache l’apertura della procedura concordataria si sia mai verificata.Numero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/2026Se si tengono a mente tali indirizzi, che questo Collegio intenderibadire, appare perciò evidente che spettava pur sempre al creditoreprovare, quale fatto costitutivo del titolo di preferenza invocato, vuoil’inerenza necessaria della sua prestazione rispetto ad una proceduraconcorsuale minore poi effettivamente aperta, vuoi la natura di atto diordinaria amministrazione dell’incarico ricevuto, che proprio lapendenza della fase prenotativa di concordato preventivo non potevafar supporre aprioristicamente. Trattandosi di fatti costitutivi,certamente il tribunale non era vincolato ad una qualche eccezione diparte, risultando perciò irrilevante che la curatela non si fossecostituita nella sede dell’opposizione.Non accoglibile è, poi, l’affermazione di un preteso giudicato internosull’esistenza di consecuzione fra la fase “in bianco” ed il successivofallimento, considerato che, come ricorda il provvedimento impugnatoed ammette lo stesso ricorrente, il G.D. non aveva affatto affermatol’esistenza di tale consecuzione, ma si era limitato ad escludere laprededuzione per carenza dei presupposti di cui all’art. 161, comma 7l.fall. e mancato completamento dell’attività entro i termini di tale fasepreliminare.Tali considerazioni appaiono risolutive, in quanto privano di sufficientespecificità e decisività tutte le altre contestazioni mosse dal ricorrentecon i motivi in esame.3. Con il terzo motivo di ricorso si rileva la sussistenza del vizio di cuiall’art. 360, n. 5, c.p.c., avendo il Tribunale omesso l’esame di un fattostorico decisivo, discusso tra le parti, relativo alla reale natura delleprestazioni professionali poste a fondamento del credito.Questo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riconduce alladeduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. un asseritomancato accertamento non di fatti storici, materiali, aventi di per sécarattere decisivo, bensì la qualificazione giuridica degli stessi inNumero registro generale 18276/2022Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11037/2026Data pubblicazione 24/04/2026rapporto al tipo di prestazione. Con orientamento si è stabilito chel'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art.2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimentoo una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale nonricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibilile censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo aquest'ultimo profilo (Sez. 6 - 1, ord. n. 22397 del 06/09/2019; inprecedenza vds. anche Sez. 1, ord. n. 26305 del 18/10/2018; Sez. 2,sent. n. 14802 del 14/06/2017 o Sez. 6 - 3, ord. n. 21257 del08/10/2014).4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla sulle spese inassenza di costituzione della parte intimata.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misuraprevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente