CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 1973
Cassazione n. 47119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1973 avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 23/02/2020, a mezzo della quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per aver egli rivestito la qualità di mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Trattasi di delitto pluriaggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalla relativa finalità agevolatrice. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva contenuta nell'ordinanza genetica e sposata dal provvedimento impugnato, il fatto omicidiario commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] deve essere inquadrato nell'ambito della sanguinosa faida all'epoca in corso, che vedeva aspramente contrapposti gli esponenti della organizzazione camorristica denominata clan Gionta, sodalizio egemone nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e Comuni limitrofi agli appartenenti al cd. [OSCURATO:PERSONA]Vangone. Il fatto omicidiario - sempre stando all'impianto accusatorio - venne commesso da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di istigatore e committente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli nella qualità di mandante, in quanto al tempo riconosciuto "reggente" del suddetto clan Gionta) e con i sopra nominati esecutori materiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi, come detto, già condannati con sentenza passata in giudicato). 1.2. Stando dunque a quanto sussunto nell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] - soggetto pluripregiudicato, già organico al clan Limelli e da pochi giorni scarcerato - raggiunse alla guida di un motociclo, nel pomeriggio del 08/09/2004, presso la concessionaria di auto denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata alla [OSCURATO:PERSONA] in Boscoreale. Manifestò interesse all'effettuazione di un acquisto e, dopo aver esaminato alcune autovetture, si diresse verso casa, manifestando l'intenzione di fare subito ritorno in loco; giunse quindi presso la propria abitazione - distante non più di quattrocento metri dalla suddetta concessionaria di auto - e chiese al figlio Antonio, al tempo tredicenne, di accompagnarlo nuovamente presso l'autosalone, laddove i due arrivarono alle ore 16.30 circa. Mentre si trovavano nel piazzale antistante, intenti a visionare alcune autovetture, giunse sul posto un motociclo, condotto da [OSCURATO:PERSONA] e a bordo del quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, dopo aver salutato Ascione, gli esplose contro almeno nove colpi di pistola (alcuni dei quali vennero esplosi allorquando la vittima era già riversa in terra), attingendolo alla regione latero-cervicale sinistra, nonché alla regione occipitale sinistra, alla guancia sinistra, al labbro superiore sinistro, alla parte sinistra della nuca, in regione mentoniera, alla parte ascellare sinistra e al fianco sinistr LL, 1.3. Secondo la ricostruzione storica e oggettiva sussunta nelle sentenze passate in giudicato, richiamate nell'impugnato provvedimento, l'esecuzione dell'assassinio sopra descritto era riconducibile all'ala militare del clan Gionta. All'interno del "gruppo di fuoco", [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la funzione di "specchiettista", provvedendo a segnalare ai sodali - coma da pregressi accordi - la presenza di Ascione presso la sopra citata concessionaria di autovetture; [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto il posto a bordo di un ciclomotore e aveva espletato una funzione di vigilanza e controllo della zona, in tal modo fornendo appoggio ai complici deputati alla materiale esecuzione del fatto omicidiario; infine [OSCURATO:PERSONA], come detto, aveva guidato il motociclo, a mezzo del quale era giunto sul posto l'esecutore materiale del delitto, [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Sottolinea l'ordinanza impugnata come la ricostruzione dei fatti, oltre che l'attribuzione delle singole responsabilità, siano state determinate - alcuni anni dopo l'omicidio e, segnatamente, negli anni 2007 e 2008 - grazie all'inizio della collaborazione con la giustizia, da parte dei sopra nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in un secondo momento, [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese da tali propalanti sono state reputate - quanto alla ricostruzione fenomenica dell'accadimento delittuoso sopra descritto - attendibili e tra loro pienamente collimanti, tanto da aver consentito l'emissione di pronunce ormai coperte da giudicato. 1.5. Con riferimento al tema della individuazione dei mandanti del fatto omicidiario, oltre che del ruolo dai medesimi ricoperto, il Tribunale del riesame evidenzia, al contrario, la sussistenza di una discrasia, esistente fra le dichiarazioni inizialmente rese, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, infatti, ha indicato [OSCURATO:PERSONA], all'epoca reggente del clan Gionta, come colui che aveva specificamente conferito - ai componenti del gruppo di fuoco del sodalizio, ossia a coloro che erano deputati al compimento di "fatti di sangue" - l'espresso incarico di uccidere [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale azione riconducibile al più vasto programma associativo, finalizzato alla eliminazione fisica dei rappresentanti dell'avverso clan Limelli-Vangone. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, invece, di aver ricevuto la richiesta di assassinare [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ossia dall'odierno ricorrente. Quest'ultimo era, all'epoca, un noto trafficante internazionale di sostanza stupefacente, nonché soggetto legato "a doppio filo", tanto a [OSCURATO:PERSONA], quanto all'intero clan Gionta (organizzazione che, infatti, veniva da lui regolarmente approvvigionata di droga); il Casillo, dunque, aveva in quel tempo venduto un quantitativo di cocaina di qualche chilo a [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva però corrisposto il prezzo pattuito. Da ciò, aveva avuto origine il profondo risentimento covato da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] il "regalo" di uccidere l'insolvente Ascione. [OSCURATO:PERSONA], il Pisacane si era mostrato - a fronte di tale richiesta formulata dal Casillo - del tutto indifferente. 1.6. Il Tribunale chiarisce, sul punto specifico, le ragioni poste a fondamento di tali iniziali disarmonie ricostruttive, ricollegandole all'intento di [OSCURATO:PERSONA] di ridimensionare le responsabilità riferibili agli elementi di spicco del clan Gionta, al fine di scongiurare possibili violente reazioni, del tipo di quella subita da [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della collaborazione, allorquando erano stati assassinati due fratelli di quest'ultimo. Il provvedimento impugnato, inoltre, sottolinea come le successive dichiarazioni rese da Saurro abbiano chiarito l'interessamento anche del Pisacane. Questi aveva sostanzialmente appoggiato la richiesta rivolta - in via principale - dal Casillo, anzitutto perché si trattava di richiesta perfettamente combaciante con le già decise strategie complessive del clan e, inoltre, in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente era un importante fornitore di droga dell'associazione camorristica e, come tale, fonte di continui e lucrosi introiti economici. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce omessa motivazione in ordine a circostanze decisive e correlata violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), 546 comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame di Napoli omesso di motivare in ordine alla violazione, specificamente dedotta nei motivi di riesame, dei principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato, essendo stata ritenuta la sussistenza di elementi indiziari a carico del ricorrente, quale istigatore e concorrente, totalmente omettendo di argomentare con riferimento al contributo concretamente fornito dal Casillo, nonché alla presunta efficienza causale di tale apporto; viene denunciata, altresì, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, inidonei a resistere ad interpretazioni alternative. La lamentata carenza di motivazione si incentra sul profilo stesso inerente alla causale dell'omicidio, oltre che sul tema dell'identificazione dei mandanti dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel provvedimento restrittivo della libertà personale, aveva condiviso le propalazioni dei dichiaranti che, nel processo che li vedeva imputati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato esser derivata la relativa decisione dal complessivo progetto del clan, genericamente teso alla eliminazione fisica di tutti i componenti del clan Limelli-Vangone. Non sussistono, però, indizi atti a suffragare concretamente l'esistenza dì un contributo causalmente efficiente, che possa essere ricondotto al Casillo. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., denunciandosi l'esistenza di una motivazione incongrua ed inconferente, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, per avere i Giudici del Tribunale distrettuale - a fronte di un quadro indiziario connotato da apporti dichiarativi tra loro inconciliabili e contraddittori - valorizzato sentenze di condanna emesse a carico dei singoli dichiaranti, oppure nei confronti di altri soggetti dagli stessi accusati, ma comunque pronunciate in relazione a fatti diversi; sentenze nelle quali, inoltre, tali dichiaranti erano stati ritenuti meritevoli della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 416- bis.1, terzo comma cod. proc. pen. Il vizio di motivazione si annida poi nell'avere il Tribunale del riesame impropriamente valorizzato pronunce irrevocabili, emesse nei confronti degli esecutori materiali del fatto, al fine di risolvere i contrasti fra i singoli narrati, con riferimento alle diverse fasi organizzativa ed esecutiva dell'omicidio. La censura attiene, quindi, all'avere i Giudici di merito richiamato - a conforto della valutazione in punto di gravità indiziaria, espressa a carico del ricorrente - provvedimenti emessi a carico dei singoli dichiaranti, al solo fine di affermarne la attendibilità, con riferimento all'episodio oggetto della provvisoria incolpazione, così ledendo i principi fondamentali in tema di gravi indizi di colpevolezza. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio rilevante ai sensi degli artt. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), 546, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., stante l'assenza di autonomia tra le fonti dichiarative, nonché in ragione della omessa motivazione in ordine a circostanze decisive, in presenza di gravi indizi di colpevolezza fondati su una sola chiamata di correo inattendibile, non riscontrata e smentita dalle altre chiamate di correo. La chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA], quanto al conferimento del mandato omicidiario proveniente da [OSCURATO:PERSONA], si pone in insanabile conflitto con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha più volte modificato, peraltro, l'originaria versione resa nel corso dei centottanta giorni della collaborazione iniziale, risalendo l'ultima stesura all'interrogatorio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di aver ricevuto il mandato omicidiario da Pisacane, ma solo dopo che questi si era consultato con Casillo. Il Tribunale del riesame ha giudicato scarsamente rilevanti le discrasie esistenti nelle ultime dichiarazioni rese da Saurro, rispetto a quanto dallo stesso affermato originariamente. In particolare, i Giudici del riesame hanno spiegato tali distonie alla luce del più complessivo contesto, dal quale era gemmata la collaborazione del Saurro; sul punto, però, essi hanno finito per affidarsi a una motivazione ipotetica, congetturale e priva di concreti agganci a qualsivoglia massima di esperienza. In realtà, giustificare la natura incompleta e menzognera delle prime dichiarazioni, circa il conferimento del mandato omicidiario, con la volontà di scongiurare l'eventualità di poter subire le medesime violente ritorsioni già patite da Nasto a causa della intrapresa collaborazione, significa implicitamente esaltare le capacità di mentitore del Saurro. Ulteriore contraddizione, del resto, si annida nell'affermazione secondo la quale sarebbe stato necessario - da parte del Pisacane - chiedere l'autorizzazione del clan Gionta per la realizzazione dell'omicidio, pur essendo egli un soggetto di vertice dell'associazione medesima (tanto da non esser stato indicato dal Saurro, quale mandante dell'assassinio, per il timore di ritorsioni). Il Tribunale, inoltre, omette di considerare adeguatamente il fatto che - come affermato nello stesso provvedimento - [OSCURATO:PERSONA] era al tempo estraneo al clan Gionta e, per tale ragione, non era in grado di conferire alcun mandato omicidiario a esponenti dello stesso. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa lamenta l'esistenza di una motivazione solo apparente, in ordine a circostanze decisive e idonee ad incidere sul nucleo essenziale del fatto. Viene così denunciata violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), 546, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 cod. pen., stante la insufficienza degli indizi di colpevolezza, per essere gli stessi fondati su una sola chiamata di correo, ossia quella proveniente dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che appare intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile, nonché incompatibile - quanto alle fasi deliberativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio - con le dichiarazioni rese dai propalanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati, unitamente al Saurro, nella veste di esecutori materiali dell'omicidio). I profondi contrasti, emergenti dal raffronto tra le dichiarazioni dei singoli propalanti, hanno ad oggetto non la sola fase deliberativa dell'omicidio, bensì anche le fasi organizzativa ed esecutiva dello stesso fatto delittuoso. Tali discrasie, in particolare, rendono incompatibili tra loro - sotto plurimi profili - le ricostruzioni operate da Nasto e da Saurro. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa si duole della omessa motivazione in ordine a circostanze decisive, dunque dell'esistenza di un vizio rilevante a norma degli artt. 606, comma 1, lett. b) e 546, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 cod. pen., in ragione della insufficienza degli indizi di colpevolezza, per essere gli stessi fondati su una sola chiamata di correità, che si rivela intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile e che, solo presuntivamente, viene riscontrata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; la narrazione, tardiva e interessata, resa da quest'ultimo, risulta invece inconciliabile-con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e, peraltro, è priva del fondamentale parametro rappresentato dall'autonomia genetica. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non possono integrare e riscontrare le inaffidabili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Le affermazioni di Palumbo sono tardive, sospette e prive della necessaria autonomia, in quanto intervenute a distanza di circa otto anni dalla collaborazione intrapresa da Saurro, nonché all'indomani della condanna all'ergastolo, riportata proprio per aver partecipato - nella veste di esecutore materiale - all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle dichiarazioni già rese da Saurro e Nasto. Tali dichiarazioni, inoltre, sono vaghe, generiche e de relato, per non avere il Palumbo mai ricevuto l'incarico omicidiario, né da Pisacane né da Casillo. Su tali profili, il provvedimento impugnato mostra una motivazione illogica, contraddittoria, apparente (quando non completamente omissiva), oltre che travisante il dato reale. Palumbo introduce un motivo ulteriore, circa la genesi dell'istigazione omicida posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]: questi avrebbe inteso vendicarsi non tanto del mancato pagamento - da parte della vittima - della partita di droga ricevuta, bensì del ruolo presuntivamente rivestito da [OSCURATO:PERSONA], nell'assassinio del proprio fratello [OSCURATO:PERSONA]. Tale ragione è però inconsistente, visto che l'esecutore materiale di tale omicidio fu [OSCURATO:PERSONA], a seguito di incarico conferitogli ad opera di [OSCURATO:PERSONA], come da sentenza irrevocabile in atti. 2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), 546, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 cod. pen., per omessa valutazione di circostanze decisive, dedotte dalla difesa nei motivi scritti di riesame, relative alle altre numerose concrete e attuali causali alternative, sottese all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Le fonti dichiarative disponibili hanno fornito quattro distinte causali, relativamente all'omicidio, rispettivamente riconducendolo: - al vasto progetto formulato dal clan Gionta, finalizzato all'eliminazione fisica di tutte le organizzazioni camorristiche rivali operanti sul territorio di interesse, nell'ottica del raggiungimento dell'egemonia nella zona torrese; - alla volontà di rivalsa che animava [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'affronto subito ad opera di [OSCURATO:PERSONA], con il mancato pagamento della partita di sostanza stupefacente vendutagli; - alla sete di vendetta che muoveva lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale riteneva che l'Ascione si fosse reso autore dell'omicidio del fratello Luigi; - alla mera appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Limelli-Vangone. A fronte delle doglianze difensive formulate in sede di gravame, il Tribunale si è soffermato sulle sole incongruenze esistenti fra le dichiarazioni rispettivamente rese da Nasto e da Saurro; ha invece omesso qualsiasi dialogo con l'ulteriore argomento prospettato dalla difesa, attinente all'ulteriore movente, introdotto dal solo Palumbo, consistente nell'intento del Casillo di vendicare l'uccisione del fratello. Il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter superare le obiezioni, affermando la compatibilità fra loro dei plurimi moventi omicidiari: la volontà di vendetta di Casillo sostanzialmente collimava con il progetto del clan, teso all'uccisione di tutti i soggetti appartenenti alle organizzazioni rivali. Un altro profilo di contraddittorietà è riscontrabile, del resto, nel fatto che Casillo, esperto trafficante di droga, ben difficilmente avrebbe venduto cocaina a credito, peraltro ad un esponente dell'associazione che all'epoca si contrapponeva al clan Gionta, ossia proprio al sodalizio con il quale egli aveva maggiori rapporti di "affari". Casillo e Ascione, semplicemente confrontando i rispettivi periodi di detenzione, non possono infine essersi mai incontrati nei dieci anni antecedenti alla morte di quest'ultimo, cosa che rende impossibile che essi possano aver commerciato insieme sostanza stupefacente. La risposta offerta dal Tribunale, sul punto, sembra probabilistica, congetturale e ipotetica. 3. Con un secondo ricorso, ancora a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., all'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen e all'art. 24 Cost, per essere la motivazione in ordine al rigetto dell'istanza proposta dal prevenuto, avente ad oggetto il differimento dell'udienza di decisione del riesame, omessa e/o meramente apparente. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al primo motivo, esso censura la sovrabbondanza della motivazione in ordine al profilo causale, nel senso che - se la morte di [OSCURATO:PERSONA] era già stata deliberata, nell'ambito del cruento scontro in corso, fra i clan Gionta e [OSCURATO:PERSONA] - il mandato di Casillo risulterebbe sostanzialmente inutile, in quanto assorbito nell'altro mandato. Ma tale argomentazione è errata in diritto, in quanto l'eventuale autosufficienza del mandato omicidiario conferito dal Pisacane non eliderebbe la valenza dell'ulteriore mandato - di carattere adesivo e di contenuto analogo - conferito da Casillo. Il secondo motivo è una censura inerente alla credibilità dei collaboratori di giustizia. Ma questi sono tre dei quattro esecutori materiali e l'intera indagine origina proprio dalle dichiarazioni autoaccusatorie rese da questi. La concessione dell'attenuante, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, attribuisce già in re ipsa una attendibilità soggettiva ai collaboratori. Il narrato dei dichiaranti, quindi, non può che essere ritenuto affidabile; nei processi di merito, peraltro, il dichiarato dei collaboratori è stato ritenuto credibile. Si censura poi il fatto che le discrasie esistenti fra le dichiarazioni rese da Nasto e da Saurro siano state ritenute vertere su aspetti secondari; trattasi, però, di aspetto già vagliato nei processi di merito, laddove tali distonie sono state reputate incentrate su aspetti marginali. Anche il tema della circolarità delle chiamate di correo non porta a difformi lumi. Non si comprende, del resto, per quale ragione siano state quasi pretermesse le dichiarazioni rese da Palumbo, per concentrarsi in via quasi esclusiva sul narrato di Saurro. Il quinto motivo si sostanzia, in realtà, in una censura di carattere "semantico", ponendo l'accento sugli aspetti linguistici presenti nell'ordinanza impugnata, che rivelerebbero una scarsa consistenza del compendio indiziario. Con l'ultimo motivo, la difesa si concentra sull'aspetto delle causali, censurando la ritenuta sussistenza di una pluralità di causali. Ma non vi è incompatibilità fra le più causali, che possono tutte tranquillamente convivere, non emergendo - dalle critiche difensive - profili di inconciliabilità fra loro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Tanto premesso, in punto di corretto inquadramento in diritto delle questioni dedotte, può passarsi all'analisi specifica delle singole censure. 3. Nonostante la formulazione di sei distinti motivi di ricorso, le doglianze difensive poste a fondamento dell'impugnazione risultano tutte connotate da una matrice unitaria e si prestano agevolmente, pertanto, ad una trattazione sostanzialmente congiunta. Tali censure, infatti, ruotano tutte intorno al tema della asserita inconciliabilità, esistente fra le dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia, prevalentemente in ordine al profilo relativo al conferimento del mandato omicidiario. La difesa, infatti, con il primo motivo lamenta l'assenza di autonomia fra le varie fonti dichiarative, nonché l'omessa motivazione in ordine a circostanze decisive e l'assenza di un compendio indiziario connotato in termini di gravità, in quanto imperniato su una sola chiamata di correo del tutto inattendibile; viene poi affrontato il tema della difforme indicazione, proveniente dai vari dichiaranti, circa la genesi del mandato omicidiario. Il medesimo argomento viene speso, del resto, nella seconda doglianza, laddove si censura l'utilizzo delle pronunce irrevocabili acquisite, al fine di elidere le distonie esistenti, fra le ricostruzioni rese dai vari collaboratori, con particolare riferimento - anche in tal caso - alla fase ideativa e organizzativa del delitto. Anche il terzo e il quarto motivo si incentrano, essenzialmente, sulla questione concernente il conferimento del mandato ad uccidere. Con il quinto motivo, la difesa critica la valorizzazione, operata dal Tribunale distrettuale, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in quanto reputato autore di una narrazione tardiva e interessata e, comunque, neanche minimamente conciliabile con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (anche nell'ambito di tale doglianza, il costante riferimento è alla nascita dell'istigazione t-u.k_ omicida). Nel sesto motivo, la difesa affronta la tematica inerente)e-possibili causali poste a fondamento del fatto omicidiario (che nel ricorso si pretende debbano posizionarsi, tra loro, secondo una relazione di alternatività, non potendo esse in alcun modo risultare combacianti). La stessa strutturazione dell'impugnazione, in conclusione, addirittura impone - piuttosto che semplicemente consigliare - la trattazione unitaria dei vari profili di critica. 3.1. Integrando brevemente la sopra esposta narrativa, si può poi precisare come - nella fase iniziale della collaborazione, risalente agli anni 2007 e 2008 - abbiano reso dichiarazioni: - [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], per aver egli esploso i nove proiettili che lo attinsero, il quale affermava di aver ricevuto il mandato omicidiario direttamente da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca riconosciuto reggente del clan Gionta (così ricostruita, l'uccisione del limelliano Ascione si inquadrava, dunque, in un più vasto progetto coltivato dal sodalizio e che era volto alla eliminazione fisica di tutti gli esponenti del clan rivale); - [OSCURATO:PERSONA], anch'egli componente della squadra di morte, nella veste di "filatore". Questi riferiva, al contrario, di aver ricevuto l'istigazione onnicidiaria dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], all'epoca grosso trafficante di sostanza stupefacente e assiduo fornitore del clan Gionta (l'antefatto dell'omicidio sarebbe allora costituito - stando a tale versione - dal fatto che Cirillo aveva venduto una partita di cocaina ad Ascione e non era stato da questi pagato, per cui intendeva vendicare un simile affronto). 3.2. Appunto in ragione dell'esistenza di tale discrasia, l'ordinanza cautelare in carcere emessa al tempo venne annullata, con conseguente archiviazione del procedimento instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In seguito - sia nel processo a suo carico che in successivi interrogatori - [OSCURATO:PERSONA] mutò versione, in maniera anche radicale, procedendo alla ricostruzione della genesi dell'omicidio nel modo che segue: vero che egli primariamente ricevette l'incarico omicidiario da [OSCURATO:PERSONA], ma solo dopo che quest'ultimo si era consultato con Pisacane; quest'ultimo aveva sostanzialmente acconsentito a soddisfare la richiesta proveniente da Casillo, considerando l'assassinio di Ascione comunque perfettamente collimante con gli interessi, nonché con le aspirazioni egemoniche coltivate dal clan Gionta. Sempre stando alla seconda narrazione resa da Saurro, lo stesso Pisacane - quasi ad abundantiam, ossia per rendere ancora più chiaro come il decesso di Ascione presentasse solo vantaggi, per l'organizzazione - aveva evidenziato agli altri sodali una ulteriore valida ragione, per assecondare Casillo nella pretesa di compiere l'omicidio; aveva infatti segnalato l'opportunità di accontentare quest'ultimo, il quale - con le sue costanti e cospicue forniture di droga - garantiva ottimi guadagni all'associazione. 3.3. Giova anche premettere come la difesa non abbia formulato una espressa doglianza, con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni di Saurro; nel tacciare di tardività le dichiarazioni da questi rese, però, implicitamente ha posto anche il correlato tema della utilizzabilità delle stesse, all'indomani del decorso del periodo di centottanta giorni, destinati appunto alla formazione del materiale oggetto della collaborazione. Basterà però richiamare il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA]. 241885, a mente della quale: «Sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, davanti al giudice nel dibattimento di un diverso processo, seppure in assenza del difensore della persona nei cui confronti è stata richiesta l'applicazione della misura». La giurisprudenza di legittimità richiede però, in tali casi, l'adozione di una motivazione particolarmente rafforzata, a sostegno del provvedimento restrittivo della libertà personale; è necessaria, quindi, non solo una compiuta valutazione in ordine all'esistenza dei c.d. "riscontri esterni" rispetto alla propalazione, bensì anche una coerente argomentazione, attinente alle ragioni stesse della tardività del racconto (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744). Può richiamarsi, infine, la regola ermeneutica secondo la quale sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dopo il decorso del termine dei centottanta giorni, allorquando esse rivestano un carattere meramente integrativo, ossia di pura specificazione e precisazione, rispetto alla pregressa narrazione [così nella giurisprudenza di legittimità: «Il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni contra alios rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione è limitato alle dichiarazioni su episodi e soggetti diversi da quelli che hanno formato oggetto delle precedenti rivelazioni» (Sez. 2, n. 16619 del 13/03/2008, Battaglino, Rv. 239796; in questo senso si era espressa anche Sez. 1, n. 9070 del 03/02/2011, Bidognetti, Rv. 249605)]. 3.4. Appunto in ossequio al sopra indicato onere di fornire una congrua spiegazione, anche in ordine alla problematica concernente la tardività delle dichiarazioni rese da un determinato collaboratore di giustizia (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha affrontato - con la dovuta attenzione e con un corretto argomentare giuridico - la questione relativa alla natura prima facie omissiva, presentata dalle dichiarazioni inizialmente rese da Saurro. I Giudici del riesame hanno fornito, quanto alla ragione posta a fondamento di tale iniziale carenza, una spiegazione del tutto priva di fratture logiche, nonché coerente con il complessivo quadro nel quale esse vanno a incastonarsi: Saurro temeva potesse essergli riservata la stessa sorte che era già toccata a Nasto, al quale il clan - appena intrapresa la collaborazione - aveva assassinato ben due fratelli. Per questa specifica ragione [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle primissime dichiarazioni (quelle del 2008, poi rivisitate), aveva deciso di tenere un atteggiamento guardingo e aveva prospettato - quale movente esclusivo, posto alla base dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - la brama di rivalsa che animava [OSCURATO:PERSONA]; tale scelta trovava scaturigine, appunto, nella volontà di Saurro di non coinvolgere i vertici del clan (ossia, Pisacane) e, così, di scongiurarne le possibili violente ritorsioni verso familiari; anni dopo, però, Saurro aveva recuperato la necessaria serenità, aveva dipanato un più completo tessuto argomentativo e aveva disvelato quanto accaduto nella sua interezza, riconducendo il mandato originario, sostanzialmente, ad una duplice fonte (sarebbe a dire: alla volontà di vendetta del Casillo, assecondata dal Pisacane, il quale era consenziente rispetto a questo intento, in quanto esso collimava con la volontà egemonica del clan Gionta e garantiva la prosecuzione delle forniture di droga provenienti da Casillo). Si tratta di una ricostruzione lineare e concettualmente ineccepibile, che non evidenzia alcuna forma di contraddittorietà - intratestuale o logica - e che, pertanto, non merita alcuna censura in sede di legittimità. 3.5. La difesa sottolinea poi l'esistenza di un aspetto illogico e contraddittorio, all'interno dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] delineava infatti inizialmente, a carico del Pisacane, una sorta di disinteresse, rispetto all'esecuzione dell'omicidio; tale atteggiamento viene valutato come inverosimile, da parte del Tribunale del riesame (e infatti, Pisacane era all'epoca un personaggio posto in posizione apicale all'interno del sodalizio e, in ragione di ciò, risulta inverosimile che potesse non essere a conoscenza di tale intenzione omicida). L'inverosimiglianza della ricostruzione incentrata sulla tesi del disinteresse, da parte di Pisacane, emerge - secondo quanto sussunto nel provvedimento impugnato - sia dalla posizione di vertice nella quale egli si trovava (posizione che gli consentiva di mantenere i contatti con Casillo, finalizzati alla prosecuzione del lucroso traffico di sostanza stupefacente), sia dal fatto che al solo Pisacane, gestore del clan - e giammai al semplice specchiettista Saurro - fosse riconosciuto il potere di disporre della squadra di morte. Il vizio di contraddittorietà si anniderebbe allora - in ipotesi difensiva - nell'affermazione secondo la quale Pisacane, pur essendo in posizione apicale nel clan e pur potendo egli ordinare all'ala militare del sodalizio di "passare all'azione", aveva avuto - secondo la narrazione resa da Saurro - la necessità di ottenere una sorta di approvazione da parte del sodalizio camorristico, prima di procedere all'esecuzione del fatto omicidiario. La doglianza, finalizzata a depotenziare l'attendibilità della chiamata di correo operata da Saurro, risulta però del tutto generica e indefinita. La posizione di vertice all'interno di una struttura associativa di tipo criminale, infatti, non impedisce in astratto che - nel compimento di attività o operazioni di particolare rilievo, che coinvolgano ad ampio raggio gli interessi del clan - anche il soggetto posto all'apice del sodalizio possa avere la necessità dell'approvazione e del sostegno, almeno delle figure maggiormente rappresentative della struttura criminale. 4. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come la più recente narrazione resa da [OSCURATO:PERSONA] collimi alla perfezione, con quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], altro esecutore materiale dell'omicidio. Questi ha costantemente sostenuto, infatti, come l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] sia stato eseguito in forza di un incarico proveniente dal reggente del clan Gionta, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Tale mandato omicidiario avrebbe tratto origine, in maniera paritaria, tanto dal sopra riferito progetto egemonico del clan, quanto dalla volontà di soddisfare la sete di vendetta nutrita da [OSCURATO:PERSONA]; una brama di rivalsa che sarebbe nata, però, dall'avere quest'ultimo subito l'assassinio del fratello, piuttosto che dal mancato pagamento di quanto pattuito per la fornitura di cocaina. Nella ricostruzione ricavabile dalle propalazioni del Palumbo, quindi, si riscontra una perfetta coincidenza e sovrapponibilità fra le due diverse causali (progetto espansionistico del clan, concretatosi nella progressiva eliminazione fisica dei soggetti organici alla compagine rivale; cieca volontà di vendetta nutrita da Casillo). Tali due moventi - nella ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] - non stridono, ma anzi coesistono senza alcun conflitto logico, pur avendo la seconda causale una differente origine rispetto alla narrazione operata da [OSCURATO:PERSONA] (sarebbe a dire che, secondo Palumbo, la richiesta di Casillo di uccidere Ascione non promanava dall'intento di punirne l'insolvenza, in relazione al mancato pagamento dell'approvvigionamento di droga, come invece sostenuto da Saurro, bensì dalla voglia di vendicare l'assassinio del fratello). 4.1. Per ciò che inerisce alla regola ermeneutica alla quale attenersi, in sede di valutazione della chiamata in reità o in correità, occorre richiamare la metodologia indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 dep. 1993, Marino, Rv. 192465, come integrata, con specifico riferimento alla dichiarazione de relato, da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145. In particolare, si è affermato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore. Per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse. 4.2. Affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre poi che il nucleo centrale e veramente fondamentale della ricostruzione non solo collimi, ma presenti altresì elementi specifici che siano atti a rivelare una conoscenza "privilegiata", non mediata, del fatto storico. 4.3. Nel caso di specie, la motivazione adottata dal Tribunale, in ordine ai profili di piena compatibilità - e anzi, di sovrapponibilità - riscontrabili fra le narrazioni rese dai sopra citati collaboratori di giustizia, con riferimento proprio ai punti nodali della vicenda, appare del tutto congruente e logica, oltre che priva di forme di contraddittorietà e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. 5. Riprendendo un profilo di valutazione già sopra affrontato, occorre poi evidenziare come esista una sorta di corrente invisibile, che unisce tutti i vari segmenti dell'impugnazione: la difesa assume che le propalazioni dei collaboratori di giustizia non siano state correttamente valutate dal Tribunale del riesame, proprio con riferimento al nucleo centrale delle narrazioni stesse, attinente alla possibile coesistenza di una pluralità di causali. 5.1. Ritiene il Collegio, però, che la doglianza non abbia fondamento e sia frutto, comunque, di una lettura atomistica e parcellizzata delle più ampie ed articolate considerazioni, contenute nell'ordinanza contestata, rispetto alle quali viene prospettata soltanto una critica parziale e riduttiva. In primo luogo, la difesa non si occupa di confutare un dato che, nella valutazione dei giudici cautelari, ha assunto un rilievo significativo, ossia la già pronunciata condanna a carico degli esecutori materiali dell'omicidio, i quali - divenuti collaboratori di giustizia - non possono che essere ritenuti portatori di una scienza immediata e diretta circa il fatto omicidiario. 5.2 Inoltre, il collegio del riesame non ha ignorato le obiezioni mosse dalla difesa, con riferimento al giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative escusse. Le stesse tematiche illustrate in sede di ricorso hanno già trovato soluzione, nell'ordinanza in esame; quest'ultima, in primo luogo, ha richiamato le argomentazioni in punto di positiva verifica di attendibilità, espresse nell'ordinanza applicativa. Nel replicare ai motivi sviluppati dalla difesa col riesame, inoltre, il Tribunale del riesame ha ravvisato un nucleo narrativo comune, di ferrea e univoca significazione, nelle propalazioni rese da Nasto, Saurro e Palumbo. 5.3. In maniera logica e coerente, oltre che con ricchezza di argomentazioni, i Giudici del riesame hanno chiarito che - secondo il comune racconto di tutti i dichiaranti - il clan Gionta, del quale era al tempo reggente il Pisacane, nel perseguire una strategia di riaffermazione del predominio della propria organizzazione, aveva deliberato si realizzasse, in maniera praticamente indiscriminata, l'omicidio degli esponenti del clan rivale Limelli-Vangone. Tale progetto non riguardava l'omicidio di soggetti già specificamente individuati nella loro identità, bensì - in modo molto più generico - di esponenti del gruppo avverso; una situazione, in pratica, da valutare secondo le regole ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cd. mandato in bianco (Sez. 1, n. 43693 del 09/07/2021, Narbondo, rv. 282221; Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Schiavone, Rv. 271551). 5.4. Il salto logico riscontrabile nella prospettazione difensiva è rappresentato, però, dalla pretesa inconciliabilità - rectius, dalla asserita relazione di assoluta alternatività - esistente fra le due suddette causali. Il Tribunale del riesame, con ampia e convincente motivazione, priva di aporie concettuali e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ben chiarito le ragioni che stanno alla base, invece, della ritenuta piena compatibilità fra le più causali. E infatti: - [OSCURATO:PERSONA] desiderava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (secondo Saurro e causa della inaffidabilità dimostrata da quest'ultimo, secondo Palumbo, perché lo riteneva corresponsabile dell'uccisione del fratello); - ne chiese l'esecuzione a Saurro, dopo essersi però consultato con Pisacane, quest'ultimo nella veste di capoclan; - l'interesse di Casillo collimava alla perfezione con il più generale progetto coltivato dal sodalizio, atteso che già si intendeva procedere alla progressiva eliminazione dei componenti il clan rivale (e Ascione, del tutto pacificamente, era un limelliano); - Pisacane espresse il proprio assenso, in quanto la volontà omicida che animava Casillo non solo combaciava con il suddetto progetto teso al predominio territoriale, ma avrebbe anche consentito all'organizzazione di ingraziarsi viepiù i favori di un importante fornitore di sostanza stupefacente, cosa che avrebbe consentito la prosecuzione dei traffici, nonché portato maggiori introiti nelle casse del clan e, infine, determinato il potenziamento dello stesso. Trattasi di una ricostruzione che - se riguardata sul versante della logica e della coerenza concettuale - non mostra la pur minima falla; né sono rintracciabili, in alcuna parte, spunti di contraddittorietà. Il provvedimento impugnato, quindi, merita anche sotto tale profilo di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 5.5. La infondatezza della doglianza - sebbene riproposta praticamente in tutti i singoli motivi di ricorso - emerge del resto dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. I motivi di ricorso, sostanzialmente, si arrestano alla mera critica, senza esprimere una effettiva e articolata confutazione delle argomentazioni del Tribunale del riesame che - come detto, con dettagliata e articolata motivazione - è pervenuto a difformi conclusioni. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che il ricorso si arresti alla semplice critica assertiva, in ordine alle valutazioni sussunte nel provvedimento impugnato, determina l'inammissibilità del motivo (fra tante, si veda Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv 230634 secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione, quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricors. 6. Con un secondo ricorso, la difesa lamenta esser stata disattesa - con motivazione praticamente omessa, o quantomeno meramente apparente - una istanza proposta dal prevenuto, avente ad oggetto il differimento della già fissata udienza di decisione del riesame. Trattasi di richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen., a norma del quale - a seguito di richiesta formulata personalmente dall'imputato, entro il termine di due giorni dalla notificazione dell'avviso - il Tribunale del riesame procede al differimento dell'udienza, da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni, al ricorrere di giustificati motivi. 6.1. Giova precisare, in primo luogo, la natura pacificamente ordinatoria del termine di due giorni, contenuto nel testo dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. L'istanza di rinvio de qua, poi, si basava su una duplicità di profili, consistenti nella necessità di "reperire la documentazione attestante la falsità delle accuse" e di "poter leggere l'intero incartamento processuale". La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, a fronte di tale istanza, si compendia nella (stringata) constatazione della "assenza di specifici e giustificati motivi". 6.2. Non può che darsi continuità, allora, ai principi di carattere generale fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come l'ordinanza in esame non sia normalmente impugnabile in Cassazione, in quanto oggetto di valutazione discrezionale riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273601-01); l'unica eccezione, rispetto a tale regola di carattere generale, è rappresentata dall'ipotesi in cui l'ordinanza reiettiva sia nulla, per carenza assoluta di motivazione, ovvero presenti una motivazione solo apparente, così divenendo impugnabile (Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022, Manzoni, Rv. 283408; Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207; Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Tortorelli, Rv. 278772; Sez. 6, n. 13049 del 03703/2016, Ripani, Rv. 266189, n.m.; Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, dep. 2023, Eurolido SRL, Rv. 284355). La formulazione letterale di tale disposizione codicistica chiarisce come il Tribunale debba differire l'udienza, se la parte lo chiede, allorquando sussistano - e vengano espressamente indicati - giustificati motivi, senza che sia consentito un effettivo apprezzamento contenutistico degli stessi, che oltrepassi la soglia costituita dalla mera verifica in ordine alla loro sussistenza. La norma postula solo, all'evidenza, che ricorrano ragioni riconducibili all'ambito delle esigenze attinenti all'esercizio, in concreto, del diritto di difesa (sarebbe a dire, studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove a discarico). 6.3. In sede di verifica del contenuto dell'istanza - e ovviamente, ferma la insindacabilità delle opzioni difensive - non potrà che spettare al Tribunale del riesame, però, il vaglio non solo in ordine alla generica indicazione di motivi rientranti all'interno della suddetta tipologia, ma anche la valutazione concernente la eventuale natura vaga - o addirittura pretestuosa - della richiesta stessa. La ragione posta fondamento dell'ampia indicazione normativa, circa la ricorrenza di "giustificati motivi", non può che essere letta in stretta correlazione logica con la natura stessa della previsione in esame, che eccezionalmente consente la dilazione di un termine che è caratterizzato da particolare brevità, proprio nell'interesse del soggetto colpito dalla misura cautelare. In ragione del particolare spessore degli interessi che vengono in rilievo, quindi, tale ulteriore proroga postula che l'istanza stessa non abbia un carattere meramente vago, indefinito e privo di una reale significazione (come facilmente desumibile proprio dal fatto che la disposizione codicistica condizioni il rinvio alla sussistenza di "giustificati motivi"). Le esigenze difensive attinenti allo studio dell'incarto processuale, nonché alla preparazione di una ottimale linea difensiva, o anche all'acquisizione di ulteriore materiale a discarico, infatti, devono essere corroborate da una almeno apprezzabile indicazione contenutistica. Solo a tali condizioni, dunque, la dilazione dei termini (foriera di un più prolungato sacrificio di un bene primario, quale la libertà personale del detenuto), potrà apparire giustificata, in vista dell'effettivo apprestamento di una migliore linea difensiva. 6.4. La peculiarità del caso di specie, allora, risiede nel fatto che il Tribunale del riesame ha risposto negativamente (in modo effettivamente laconico) all'istanza inoltrata dall'indagato. Quest'ultima era però caratterizzata da una profonda vena di genericità e vaghezza ed era tale, quindi, da non consentire la benché minima valutazione compiuta, che almeno oltrepassasse il limite della semplice enunciazione. Indeterminata è infatti l'indicazione circa la necessità di reperire della documentazione a discolpa (nemmeno approssimativamente indicata, quanto a natura, contenuto o provenienza), così come fortemente indefinita è la rappresentata esigenza di procedere alla lettura del fascicolo processuale. In conclusione, la sopra sviscerata genericità dell'istanza non consente di apprezzare né la fondatezza della stessa, né l'esistenza del requisito dei giustificati motivi; non risulta censurabile, quindi, la pretesa natura apparente del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame. In forza di tali argomentazioni, il motivo di ricorso non può che essere disatteso. 7. Alla luce delle considerazioni che precedon