CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ' di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MDEPOSITATP¦ ,,,,thl CiV:'1 :APR 2026 n{ k) (..24k.Auzikari0 a De SataiLs 2