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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 agosto 2021

Cassazione n. 21806/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I Difensori di [OSCURATO:PERSONA] COPELLI propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 agosto 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 512 bis, 513 bis e 416 bis cod. pen. 2.

Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416 bis comma 2, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen.; il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il COPELLIrivesta un ruolo apicale nella cosca mafiosa dalla mera commissione di reati- fine in ordine ai quali non vi è alcuna prova del coinvolgimento del ricorrente.

Non è stata comprovata l'esistenza di un «gruppo COPELLI» all'interno della cosca Piromalli e, di conseguenza, tutti i co-indagati del ricorrente sono stati scarcerati per difetto di gravità indiziaria.

La motivazione è illogica ed apodittica nella parte in cui afferma che il ricorrente riveste una posizione apicale nell'ambito della cosca Piromalli esclusivamente sulla base di mere ipotesi formulate dalle persone offese D'AGOSTINO nel corso di conversazioni intercettate relative al coinvolgimento del ricorrente nell'episodio estorsivo subito dai predetti.

3. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge, in relazione al reato di cui all'art. 629, commi 1 e 2 cod. pen., stante l'evidente carenza indiziaria in ordine al coinvolgimento del COPELLI nell'estorsione descritta alla lettera C) del capo di incolpazione e l'evidente contraddittorietà della motivazione sul punto.

Gli stessi giudici del riesame affermano che il ricorrente è estraneo all'incendio doloso dell'esercizio commerciale «L'Arte del Pane» e non ha mai percepito somme da parte dei fratelli D'Agostino.

Non vi è certezza indiziaria che il soggetto di nome «Turi» con il quale i fratelli D'Agostino hanno i contatti indicati nel provvedimento impugnato sia effettivamente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il COPELLI, in ogni caso, ha avuto delle interlocuzioni con i D'AGOSTINO solo in un periodo successivo all'incendio nel ruolo di «garante della pace»; i consigli forniti dal ricorrente in ordine ai prezzi ed alle modalità di gestione dell'attività commerciale rientrano nella lecita dialettica commerciale e non sono assolutamente idonei a configurare una condotta di tipo estorsivo.

La lettura dell'intercettazione riportata a pagina 13 dell'ordinanza impugnata dimostra che il COPELLI era estraneo a qualsivoglia proposito estorsivo, tanto da complimentarsi con i fratelli D'AGOSTINO ed avere un atteggiamento sereno e alieno da critica per l'apertura della loro attività commerciale.

La motivazione è generica nella ricostruzione fattuale della condotta estorsiva, riferendosi la contestazione alla dazione di «imprecisate somme di denaro», cumulativamente ovvero alternativamente al duo «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]».

Il Tribunale del Riesame ha travisato il contenuto della intercettazione n. 2526 del 2 ottobre 2018, detta conversazione non può aver ad oggetto il quantum della tangente estorsiva come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato in considerazione dell'assoluta sproporzione tra l'ingente somma oggetto del dialogo e l'importo che poteva esser chiesto dal sodalizio mafioso in relazione alla ridotta capacità economica dell'attività commerciale de qua.

La motivazione impugnata è fondata sulle intercettazioni riportate alle pagine 21 e 22, conversazioni manifestamente irrilevanti in quanto riferibili a soggetti diversi dal COPELLI ovvero a fatti diversi dall'ipotizzata estorsione.

4. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 513 bis, 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. (capo E) della incolpazione) e la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. ed all'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso oggetto di indagine.

Il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. deve ritenersi assorbito -per il principio di specialità - dal delitto di cui all'art. 629 cod. pen., avendo il COPELLI svolto esclusivamente un ruolo di «consigliere» nella fase successiva all'incendio del forno dei fratelli D'Agostino.

5. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 512 bis e 416 bis cod. pen., 273 cod. proc. pen. (lettera F) dell'incolpazione); il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alle doglianze difensive inerenti la carenza indiziaria in ordine alla finalità elusiva della ipotizzata intestazione fittizia.

La motivazione è manifestamente illogica ed erronea nella parte in cui afferma -in modo presuntivo ed apodittico- la sussistenza di un interesse della cosca Piromalli all'attività svolta dai fratelli D'AGOSTINO, la precisa volontà del COPELLI di intervenire nella vicenda per agevolare il predetto gruppo mafioso ed, infine, l'effettivo riversamento dei proventi dell'ipotizzata attività estorsiva in favore del sodalizio oggetto di indagine.

5. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione ex artt. 606, comma 1, lett.

E) e 309, comma 9 cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera C) dell'incolpazione e l'omessa valutazione delle doglianze difensive indicate nella memoria difensiva depositata in sede di riesame.

L'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui il COPELLI è stato di latore di minacce velate volte ad ottenere il pagamento di una tangente estorsiva è smentita dalle stesse captazioni richiamate nel provvedimento impugnato (in particolare le conversazioni nn. 1797 del 13 ottobre 2018, 2641-2643-2644 del 14 ottobre 2018, 3731-3732-3733-3734-3735-3736 del 25 ottobre 2018, 2526 del 24 aprile 2019) dalle quali emerge che il ricorrente non era a conoscenza dei motivi dell'incendio del forno e non ha mai avanzato richieste di denaro nei confronti dei titolari del Panificio "Arte del Pane".

La motivazione è erronea, parziale e carente in quanto non ha preso in considerazione numerose conversazioni idonee a dimostrare l'estraneità del COPELLI alla vicenda oggetto di indagine ovvero ha riportato in modo parziale conversazioni in modo da travisarne il contenuto (in particolare conversazione 2406 del 10.10.2018, 2652 e 2653del 26 aprile 2019, 324 del 04.03.2019, 332 del 04.03.2019 e 3682 del 31.05.2019).

6. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera C) dell'incolpazione; il COPELLI non posto in essere alcuna condotta minacciosa né mai avanzato richieste estorsive come riferito dalle stesse persone offese.

Non sussiste alcun elemento indiziario da cui desumente l'effettivo pagamento di somme di denaro a titolo di tangente da parte dei fratelli D'AGOSTINO.

7. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416, comma 1, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata alla lettera C) del capo di incolpazione; non sussistono elementi indiziari dai quali desumere che la condotta estorsiva contestata sia stata posta in essere a beneficio del sodalizio Piromalli e, di conseguenza, la consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolativa viene apoditticamente data per presunta nel provvedimento impugnato.8.

Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 512 bis c.p. e 273 c.p.p.; in mancanza di un atto di trasferimento attraverso il quale sia stata attribuita fittiziamente una proprietà aziendale, la condotta descritta alla lettera f) dell'incolpazione non è idonea a integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Il COPELLI non è divenuto dominus della società essendosi limitato a dare ai fratelli D'Agostino dai semplici consigli in ordine alle modalità di gestione nel corso di una conversazione dai toni pacati ed amichevoli (intercettazione n. 1131 del 22 marzo).

Il Tribunale del riesame non ha individuato elementi indiziari da cui inferire un ruolo di titolarità effettiva del COPELLI all'interno dell'impresa, trascurando fondamentali circostanze di segno contrario (presenza assolutamente saltuaria del COPELLI presso il forno, mancato riversamento di somme nelle casse dell'esercizio commerciale, mancato prelievo di utili da parte del ricorrente).

La motivazione è manifestamente carente ed illogica in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., facendo riferimento esclusivo ad elementi inconferenti quali la pregressa sottoposizione del COPELLI a misura di prevenzione per precedenti giudiziari che risalgono al ventennio precedente, la titolarità di pregressa attività di impresa ed il rapporto di parentela con la famiglia Piromalli.

9. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quinto motivo di impugnazione ex artt. 606, comma 1, lett.

E) e 309, comma 9 cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 512 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e l'omessa valutazione delle doglianze difensive inerenti il reato di cui alla lettera F) dell'incolpazione.

I giudici del riesame ritengono in modo contraddittorio e congetturale che risulti dimostrata la posizione di socio di fatto del COPELLI, nonostante la stessa motivazione impugnata dia atto che le captazioni ritenute di rilevo nell'ordinanza custodiale non raggiungano il grado di qualificata capacità dimostrativa richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. e riconosca la provenienza lecita dei capitali utilizzati per la realizzazione del panificio «Il forno di [OSCURATO:PERSONA]» e l'esistenza di un sistema tracciabile di pagamento e di una regolare tenuta della contabilità.

10. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come sesto motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in relazione ai gravi indizi attestanti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 cod. pen. contestata alla lettera F) dell'incolpazione; la condotta attribuita al COPELLI viene ritenuta posta in essere in favore della cosca Piromalli in modo del tutto apodittico e presuntivo.

11. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come settimo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 513 bis c.p. e 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui alla lettera E) dell'incolpazione; mancano elementi indiziari da cui desumere che il COPELLI sia mai stato socio di fatto dell'esercizio commerciale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», la motivazione sul punto è carente per reitera i medesimi rilevi indicati al punto 9 della presente sentenza.

12. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come ottavo motivo di impugnazione, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione agli artt. 513 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Le intercettazioni che hanno indotto il Tribunale del Riesame ad affermare che il COPELLI fosse il socio occulto del panificio «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» (1131 del 22 marzo 2019, 2652-2653 del 26 aprile 2019, 2723 del 29 aprile 2019, 2778 del 2 maggio 2019, 1366 del 21 settembre 2019) sono assolutamente inconferenti, irrilevanti e travisate dai giudici del riesame.

13. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come nono motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 cod. pen. contestata alla lettera E) dell'incolpazione; il Tribunale distrettuale ha ravvisato l'aggravante nonostante la totale assenza di indizi dai quali desumere che la condotta attribuita al ricorrente abbia agevolato o favorito il sodalizio mafioso dei Piromalli.

14. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come decimo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 309 comma 9, 521 e 604 cod. proc.pen. in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui alla lettera A) dell'incolpazione; la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria laddove ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di reità a carico del ricorrente in veste di promotore, capo e organizzatore del «gruppo COPELLI», «frangia mafiosa» di cui il collegio del riesame stesso ha negato l'autonoma esistenza.

Il provvedimento impugnato contiene, di conseguenza, una illegittima modifica del fatto storico contestato con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 309, comma 9 e 521 cod. proc. pen. 15.

Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come undicesimo e ultimo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416 bis cod. pen e 273 cod. proc. pen.; la motivazione è illogica nella parte in cui il Tribunale ha inserito l'episodica condotta posta in essere dal COPELLI in un contesto associativo mafioso nonostante, nel corso di oltre due anni di indagine, non sono emersi altri elementi da cui desumere la partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio criminale oggetto di scrutinio.

Non è stato individuato alcun indicatore logico-fattuale da cui desumere la stabile compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo della [OSCURATO:PERSONA], l'adesione ad un programma associativo e la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione di stampo mafioso oggetto di indagine, le intercettazioni poste a base del ragionamento seguito dai giudici del riesame (in particolare progressivi nn. 3671 e 3672 del 31 maggio 2018, 3734 del 25 ottobre 2018, 1184 del 26 settembre 2018, 331 del 4 marzo 2019) sono, infatti, caratterizzate da un contenuto completamente generico e neutrale.

15. In data 8 marzo 2022 l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria con motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., lamentando la mancata motivazione in ordine alla partecipazione del COPELLI al sodalizio mafioso Piromalli, ipotesi contrastante in punto di logica con la ritenuta inesistenza del sotto-gruppo criminale denominato «frangia COPELLI».

La difesa ha, altresì, lamentato che la Corte ha apoditticamente affermato che il COPELLI partecipava a riunioni di ndrangheta tra esponenti delle cosche Pesce e Piromalli, altrettanto congetturale è la tesi dell'inserimento del ricorrente nel clan Piromalli, anche e soprattutto in considerazione del fatto che tale assunto è fondato esclusivamente sull'ipotizzata partecipazione del COPELLI alla vicenda estorsiva subita dai fratelli D'AGOSTINO.

La motivazione è, infine, illogica e apodittica nella parte in cui indica il COPELLI come il soggetto indicato nelle intercettazioni con il soprannome di «Asso di denari» senza indicare i dati logico-fattuali dimostrativi di tale assunto e facendo esclusivo riferimento a conversazioni intercettate contraddistinte da generici e parziali riferimenti alle vicende oggetto di indagine.

In data 16 marzo 2022 l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriori conclusioni con le quali ha insistito nelle doglianze sopra esposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche e con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

1.2. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

1.3. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

1.4. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale reggino al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del riesame.

2.1. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

2.2. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

2.3. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

3. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagg. 4, 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3.1. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.

4. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'undicesimo motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché i motivi nuovi proposti ex art. 311, comma 4 cod. proc. pen, possono essere trattati congiuntamente in quanto sollecitano apprezzamenti esclusivamente di merito in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed al ruolo apicale ricoperto dal COPELLI all'interno della cosca PIROMALLI.

4.1. Le predette doglianze sono manifestamente infondate.

L'ordinanza impugnata non è affetta da alcuna carenza motivazionale sul punto in quanto contiene una logica e congrua indicazione degli elementi logico-fattuali da cui desumere la posizione di vertice rivestita dal COPELLI in seno al predetto consesso criminale; l'autorevolezza del ricorrente ed il ruolo decisionale rivestito dal ricorrente sono stati affermati dal Tribunale del Riesame, con motivazione esaustiva, logica e conforme alle risultanze investigative, in modo conforme alla portata gravemente indiziaria delle intercettazioni in atti (vedi pagine da 32 a 36 dell'ordinanza impugnata).

4.2. L'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato alla lettera A) dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati.

4.3. I Giudici del riesame hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che il ruolo del COPELLI all'interno del clan era del tutto paritario a quello di Giacomo PIROMALLI e che l'odierno ricorrente disponeva «di assoluto arbitrio nello stabilire quali attività commerciali potessero insediarsi, adottando, invece strategie intimidatorie nei confronti di coloro che decidevano di sottrarsi alle condizioni dallo stesso imposte: la sua sovranità sull'area di competenza trovava, infatti, limitazioni ed interferenze solamente nelle (storiche) rivalità con la cosca Molè e nei (nuovi) dissidi con [OSCURATO:PERSONA]» (vedi pag. 35 dell'ordinanza impugnata).

4.4. La motivazione, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, afferma, inoltre, che la partecipazione dell'indagato all'episodio estorsivo compiuto nell'ambito di un contesto mafioso costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale (vedi Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448 - 01), anche in considerazione della spendita del nome della famiglia mafiosa di appartenenza, del rapporto di vicinanza con esponenti di altre cosche e dell'esistenza di un rapporto di parentela fra il ricorrente e la figura apicale del clan Piromalli (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940 - 01) nonché degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio criminale riportati alle pagine da 26 a 32 del provvedimento oggetto di scrutinio.

4.5. L'ordinanza impugnata, nell'attribuire al contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua ed esaustiva motivazione.

Non vi è dubbio, in particolare, sulla sussistenza dei requisiti di gravità indiziarla in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco e nei riferimenti al ricorrente ed al ruolo ricoperto dallo stesso nell'ambito della cosca Piromalli.

4.6. La motivazione inerente il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

5. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati avendo ad oggetto doglianze di fatto (la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di estorsione aggravato ex art. 416 bis cod. pen. di cui alla lettera C) del capo di incolpazione) già affrontate e risolte in termini precisi e concludenti dal Tribunale del Riesame.

5.1. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il COPELLI ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione aggravata ex art. 416 bis, 1, cod. pen.; la motivazione impugnata afferma, con ragionamento lineare e conforme alle risultanze investigative, che il COPELLI ha costretto gli imprenditori D'AGOSTINO al pagamento di ratei in favore della cosca Piromalli grazie alle larvate intimidazioni promananti dal ruolo apicale ricoperto nel clan di appartenenza in modo da affermare il potere della costa Piromalli ed incrementare le finanze della consorteria stessa (vedi pagine da 18 a 23 dell'ordinanza impugnata).

5.2. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il giudice di merito, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito sviluppate nei ricorsi in esame.

6. Ad analoghe considerazioni si deve giungere in relazione al terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al settimo, ottavo e nono motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; anche tali doglianze di fatto (inerenti la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ed all'aggravante ex art. 416 bis, 1, cod. pen.) sono manifestamente inammissibili in quanto già affrontate e risolte con motivazioni priva di illogicità manifeste dal Tribunale del Riesame.

6.1. I ricorrenti, con modalità analoghe ai motivi già trattati, affermano la carenza e manifesta illogicità della motivazione prospettando una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa interpretazione delle fonti di prova (in particolare delle conversazioni intercettate), senza confrontarsi in modo preciso e concreto con quanto affermato dai giudici di merito con conseguente inammissibilità manifesta dei motivi di ricorso.

6.2. La motivazione impugnata fornisce adeguata descrizione e valutazione degli elementi indiziari che dimostrano il coinvolgimento del COPELLI nella commissione del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Piromalli, espressamente confutando i rilievi difensivi indicati nei motivi di riesame. (vedi pagine da 27 a 31 dell'ordinanza impugnata).

6.3. Il Tribunale ha dimostrato con motivazione logica, esauriente e fondata sulle risultanze investigative, che il COPELLI, servendosi del metus mafioso, ha imposto ai fratelli D'AGOSTINO una serie di modalità di gestione in tema di prezzi, orari di apertura e chiusura e periodi di ferie con conseguente azzeramento della libertà di iniziativa degli imprenditori coartati al fine di far acquisire una posizione dominante all'attività commerciale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e di ribadire il controllo del territorio da parte del clan Piromalli.

7. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. descritto alla lettera F) dell'incolpazione, delitto aggravato ex art. 416 bis, 1, cod. pen. 7.1.

Anche tali motivi sono manifestamente inammissibili in quanto ancora una volta i ricorrenti ripropongono le medesime doglianze in fatto già affrontate e risolte con motivazione priva di illogicità manifeste dal Tribunale del Riesame.

7.2. Occorre ribadire che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito richiesto dai ricorrenti in relazione alla fattispecie delittuosa di cui alla lettera f) dell'incolpazione, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito.

7.3. Non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal compendio investigativo e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

7.4. Deve, inoltre, essere rilevato che i giudici del Riesame hanno spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno indotto a ritenere la responsabilità del COPELLI in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., dimostrando attraverso una valutazione globale delle risultanze indiziarie di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; di conseguenza risultano correttamente ed implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata.

7.5. Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate devono ritenersi prive di pregio alcuno.

Invero il Tribunale del Riesame, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi indiziari ha rilevato che la responsabilità dell'odierno ricorrente risultava pienamente riscontrata e che le condotte desumibili dagli atti di indagine erano idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di interposizione fittizia, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalle difese (vedi pagine 24, 25 e 26 dell'ordinanza impugnata).

7.6. La motivazione è congrua e logicamente inattaccabile anche nella parte in cui afferma, in conformità alle risultanze investigative, che il reato di cui alla lettera f) dell'incolpazione è stato posto in essere al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui il ricorrente era capo, promotore ed organizzatore, con particolare riguardo al rafforzamento dell'infiltrazione della consorteria nel contesto imprenditoriale locale e del controllo economico del territorio nonché alla percezione di ulteriori profitti dalla gestione schermata dell'attività di impresa riconducibile al COPELLI (vedi pagina 26 dell'ordinanza impugnata).

7.7. Il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270122, sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 e sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275699).

7.8. In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi deducibili in questa sede quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. aggravato ex art. 416 bis cod. pen. ed alla conseguente responsabilità del COPELLI e non essendo configurabili, quindi, le dedotte violazioni di legge e di motivazione, le suindicate censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

8. Il decimo motivo di ricorso proposto dal SANTORO ha ad oggetto alla ritenuta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra le condotte rubricate e le condotte ritenute sussistenti dal Tribunale del Riesame.

8.1. Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla mancata individuazione di un sotto-gruppo di sodali facente esclusivo riferimento al COPELLI ed alla piena compatibilità logica tra tale affermazione ed il riconoscimento di un ruolo apicale del ricorrente all'interno della cosca PIROMALLI.

I giudici del riesame hanno affermato, con ricostruzione congrua e completa, che l'accertata conflittualità tra il COPELLI ed il Girolamo PIROMALLI non ha intaccato la posizione di leader del ricorrente come desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate (vedi pag. 33 del provvedimento oggetto di ricorso).

8.2. Pienamente condivisibile, in punto di diritto, è la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine alla mancanza di una modifica in fatto dell'incolpazione conseguente al mancato riconoscimento dell'esistenza di un gruppo criminale esclusivamente capeggiato dal COPELLI; la natura ancora provvisoria e fluida dell'incolpazione in sede cautelare legittima, infatti, il riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nell'accertata veste di promotore, capo ed organizzatore della cosca Piromalli.

8.3. Il Tribunale non ha, infatti, modificato in fatto la provvisoria contestazione mossa al ricorrente limitandosi a ritenere non perfezionata una delle modalità delle azioni delittuose addebitate al COPELLI; l'esame letterale dell'imputazione dimostra, infatti, che il ricorrente è stato, ab origine, accusato di essere l'autore di condotte illecite poste in essere all'interno «dell'unica [OSCURATO:PERSONA]» -vedi imputazione riportata a pagina 2 dell'ordinanza impugnata- con conseguente insussistenza dell'invocata nullità.

9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del COPELLI al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I Difensori di [OSCURATO:PERSONA] COPELLI propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 agosto 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 512 bis, 513 bis e 416 bis cod. pen. 2. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416 bis comma 2, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen.; il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il COPELLIrivesta un ruolo apicale nella cosca mafiosa dalla mera commissione di reati- fine in ordine ai quali non vi è alcuna prova del coinvolgimento del ricorrente. Non è stata comprovata l'esistenza di un «gruppo COPELLI» all'interno della cosca Piromalli e, di conseguenza, tutti i co-indagati del ricorrente sono stati scarcerati per difetto di gravità indiziaria. La motivazione è illogica ed apodittica nella parte in cui afferma che il ricorrente riveste una posizione apicale nell'ambito della cosca Piromalli esclusivamente sulla base di mere ipotesi formulate dalle persone offese D'AGOSTINO nel corso di conversazioni intercettate relative al coinvolgimento del ricorrente nell'episodio estorsivo subito dai predetti. 3. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge, in relazione al reato di cui all'art. 629, commi 1 e 2 cod. pen., stante l'evidente carenza indiziaria in ordine al coinvolgimento del COPELLI nell'estorsione descritta alla lettera C) del capo di incolpazione e l'evidente contraddittorietà della motivazione sul punto. Gli stessi giudici del riesame affermano che il ricorrente è estraneo all'incendio doloso dell'esercizio commerciale «L'Arte del Pane» e non ha mai percepito somme da parte dei fratelli D'Agostino. Non vi è certezza indiziaria che il soggetto di nome «Turi» con il quale i fratelli D'Agostino hanno i contatti indicati nel provvedimento impugnato sia effettivamente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il COPELLI, in ogni caso, ha avuto delle interlocuzioni con i D'AGOSTINO solo in un periodo successivo all'incendio nel ruolo di «garante della pace»; i consigli forniti dal ricorrente in ordine ai prezzi ed alle modalità di gestione dell'attività commerciale rientrano nella lecita dialettica commerciale e non sono assolutamente idonei a configurare una condotta di tipo estorsivo. La lettura dell'intercettazione riportata a pagina 13 dell'ordinanza impugnata dimostra che il COPELLI era estraneo a qualsivoglia proposito estorsivo, tanto da complimentarsi con i fratelli D'AGOSTINO ed avere un atteggiamento sereno e alieno da critica per l'apertura della loro attività commerciale. La motivazione è generica nella ricostruzione fattuale della condotta estorsiva, riferendosi la contestazione alla dazione di «imprecisate somme di denaro», cumulativamente ovvero alternativamente al duo «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]». Il Tribunale del Riesame ha travisato il contenuto della intercettazione n. 2526 del 2 ottobre 2018, detta conversazione non può aver ad oggetto il quantum della tangente estorsiva come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato in considerazione dell'assoluta sproporzione tra l'ingente somma oggetto del dialogo e l'importo che poteva esser chiesto dal sodalizio mafioso in relazione alla ridotta capacità economica dell'attività commerciale de qua. La motivazione impugnata è fondata sulle intercettazioni riportate alle pagine 21 e 22, conversazioni manifestamente irrilevanti in quanto riferibili a soggetti diversi dal COPELLI ovvero a fatti diversi dall'ipotizzata estorsione. 4. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 513 bis, 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. (capo E) della incolpazione) e la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. ed all'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso oggetto di indagine. Il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. deve ritenersi assorbito -per il principio di specialità - dal delitto di cui all'art. 629 cod. pen., avendo il COPELLI svolto esclusivamente un ruolo di «consigliere» nella fase successiva all'incendio del forno dei fratelli D'Agostino. 5. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 512 bis e 416 bis cod. pen., 273 cod. proc. pen. (lettera F) dell'incolpazione); il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alle doglianze difensive inerenti la carenza indiziaria in ordine alla finalità elusiva della ipotizzata intestazione fittizia. La motivazione è manifestamente illogica ed erronea nella parte in cui afferma -in modo presuntivo ed apodittico- la sussistenza di un interesse della cosca Piromalli all'attività svolta dai fratelli D'AGOSTINO, la precisa volontà del COPELLI di intervenire nella vicenda per agevolare il predetto gruppo mafioso ed, infine, l'effettivo riversamento dei proventi dell'ipotizzata attività estorsiva in favore del sodalizio oggetto di indagine. 5. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione ex artt. 606, comma 1, lett. E) e 309, comma 9 cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera C) dell'incolpazione e l'omessa valutazione delle doglianze difensive indicate nella memoria difensiva depositata in sede di riesame. L'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui il COPELLI è stato di latore di minacce velate volte ad ottenere il pagamento di una tangente estorsiva è smentita dalle stesse captazioni richiamate nel provvedimento impugnato (in particolare le conversazioni nn. 1797 del 13 ottobre 2018, 2641-2643-2644 del 14 ottobre 2018, 3731-3732-3733-3734-3735-3736 del 25 ottobre 2018, 2526 del 24 aprile 2019) dalle quali emerge che il ricorrente non era a conoscenza dei motivi dell'incendio del forno e non ha mai avanzato richieste di denaro nei confronti dei titolari del Panificio "Arte del Pane". La motivazione è erronea, parziale e carente in quanto non ha preso in considerazione numerose conversazioni idonee a dimostrare l'estraneità del COPELLI alla vicenda oggetto di indagine ovvero ha riportato in modo parziale conversazioni in modo da travisarne il contenuto (in particolare conversazione 2406 del 10.10.2018, 2652 e 2653del 26 aprile 2019, 324 del 04.03.2019, 332 del 04.03.2019 e 3682 del 31.05.2019). 6. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera C) dell'incolpazione; il COPELLI non posto in essere alcuna condotta minacciosa né mai avanzato richieste estorsive come riferito dalle stesse persone offese. Non sussiste alcun elemento indiziario da cui desumente l'effettivo pagamento di somme di denaro a titolo di tangente da parte dei fratelli D'AGOSTINO. 7. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416, comma 1, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata alla lettera C) del capo di incolpazione; non sussistono elementi indiziari dai quali desumere che la condotta estorsiva contestata sia stata posta in essere a beneficio del sodalizio Piromalli e, di conseguenza, la consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolativa viene apoditticamente data per presunta nel provvedimento impugnato.8. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 512 bis c.p. e 273 c.p.p.; in mancanza di un atto di trasferimento attraverso il quale sia stata attribuita fittiziamente una proprietà aziendale, la condotta descritta alla lettera f) dell'incolpazione non è idonea a integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori. Il COPELLI non è divenuto dominus della società essendosi limitato a dare ai fratelli D'Agostino dai semplici consigli in ordine alle modalità di gestione nel corso di una conversazione dai toni pacati ed amichevoli (intercettazione n. 1131 del 22 marzo). Il Tribunale del riesame non ha individuato elementi indiziari da cui inferire un ruolo di titolarità effettiva del COPELLI all'interno dell'impresa, trascurando fondamentali circostanze di segno contrario (presenza assolutamente saltuaria del COPELLI presso il forno, mancato riversamento di somme nelle casse dell'esercizio commerciale, mancato prelievo di utili da parte del ricorrente). La motivazione è manifestamente carente ed illogica in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., facendo riferimento esclusivo ad elementi inconferenti quali la pregressa sottoposizione del COPELLI a misura di prevenzione per precedenti giudiziari che risalgono al ventennio precedente, la titolarità di pregressa attività di impresa ed il rapporto di parentela con la famiglia Piromalli. 9. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come quinto motivo di impugnazione ex artt. 606, comma 1, lett. E) e 309, comma 9 cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 512 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e l'omessa valutazione delle doglianze difensive inerenti il reato di cui alla lettera F) dell'incolpazione. I giudici del riesame ritengono in modo contraddittorio e congetturale che risulti dimostrata la posizione di socio di fatto del COPELLI, nonostante la stessa motivazione impugnata dia atto che le captazioni ritenute di rilevo nell'ordinanza custodiale non raggiungano il grado di qualificata capacità dimostrativa richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. e riconosca la provenienza lecita dei capitali utilizzati per la realizzazione del panificio «Il forno di [OSCURATO:PERSONA]» e l'esistenza di un sistema tracciabile di pagamento e di una regolare tenuta della contabilità. 10. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come sesto motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in relazione ai gravi indizi attestanti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 cod. pen. contestata alla lettera F) dell'incolpazione; la condotta attribuita al COPELLI viene ritenuta posta in essere in favore della cosca Piromalli in modo del tutto apodittico e presuntivo. 11. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come settimo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 513 bis c.p. e 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui alla lettera E) dell'incolpazione; mancano elementi indiziari da cui desumere che il COPELLI sia mai stato socio di fatto dell'esercizio commerciale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», la motivazione sul punto è carente per reitera i medesimi rilevi indicati al punto 9 della presente sentenza. 12. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come ottavo motivo di impugnazione, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione agli artt. 513 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Le intercettazioni che hanno indotto il Tribunale del Riesame ad affermare che il COPELLI fosse il socio occulto del panificio «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» (1131 del 22 marzo 2019, 2652-2653 del 26 aprile 2019, 2723 del 29 aprile 2019, 2778 del 2 maggio 2019, 1366 del 21 settembre 2019) sono assolutamente inconferenti, irrilevanti e travisate dai giudici del riesame. 13. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come nono motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 cod. pen. contestata alla lettera E) dell'incolpazione; il Tribunale distrettuale ha ravvisato l'aggravante nonostante la totale assenza di indizi dai quali desumere che la condotta attribuita al ricorrente abbia agevolato o favorito il sodalizio mafioso dei Piromalli. 14. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come decimo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 309 comma 9, 521 e 604 cod. proc.pen. in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui alla lettera A) dell'incolpazione; la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria laddove ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di reità a carico del ricorrente in veste di promotore, capo e organizzatore del «gruppo COPELLI», «frangia mafiosa» di cui il collegio del riesame stesso ha negato l'autonoma esistenza. Il provvedimento impugnato contiene, di conseguenza, una illegittima modifica del fatto storico contestato con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 309, comma 9 e 521 cod. proc. pen. 15. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come undicesimo e ultimo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 416 bis cod. pen e 273 cod. proc. pen.; la motivazione è illogica nella parte in cui il Tribunale ha inserito l'episodica condotta posta in essere dal COPELLI in un contesto associativo mafioso nonostante, nel corso di oltre due anni di indagine, non sono emersi altri elementi da cui desumere la partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio criminale oggetto di scrutinio. Non è stato individuato alcun indicatore logico-fattuale da cui desumere la stabile compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo della [OSCURATO:PERSONA], l'adesione ad un programma associativo e la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione di stampo mafioso oggetto di indagine, le intercettazioni poste a base del ragionamento seguito dai giudici del riesame (in particolare progressivi nn. 3671 e 3672 del 31 maggio 2018, 3734 del 25 ottobre 2018, 1184 del 26 settembre 2018, 331 del 4 marzo 2019) sono, infatti, caratterizzate da un contenuto completamente generico e neutrale. 15. In data 8 marzo 2022 l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria con motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., lamentando la mancata motivazione in ordine alla partecipazione del COPELLI al sodalizio mafioso Piromalli, ipotesi contrastante in punto di logica con la ritenuta inesistenza del sotto-gruppo criminale denominato «frangia COPELLI». La difesa ha, altresì, lamentato che la Corte ha apoditticamente affermato che il COPELLI partecipava a riunioni di ndrangheta tra esponenti delle cosche Pesce e Piromalli, altrettanto congetturale è la tesi dell'inserimento del ricorrente nel clan Piromalli, anche e soprattutto in considerazione del fatto che tale assunto è fondato esclusivamente sull'ipotizzata partecipazione del COPELLI alla vicenda estorsiva subita dai fratelli D'AGOSTINO. La motivazione è, infine, illogica e apodittica nella parte in cui indica il COPELLI come il soggetto indicato nelle intercettazioni con il soprannome di «Asso di denari» senza indicare i dati logico-fattuali dimostrativi di tale assunto e facendo esclusivo riferimento a conversazioni intercettate contraddistinte da generici e parziali riferimenti alle vicende oggetto di indagine. In data 16 marzo 2022 l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriori conclusioni con le quali ha insistito nelle doglianze sopra esposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche e con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. 1.2. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. 1.3. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.4. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale reggino al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del riesame. 2.1. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 2.2. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2.3. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 3. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagg. 4, 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.1. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 4. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'undicesimo motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché i motivi nuovi proposti ex art. 311, comma 4 cod. proc. pen, possono essere trattati congiuntamente in quanto sollecitano apprezzamenti esclusivamente di merito in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed al ruolo apicale ricoperto dal COPELLI all'interno della cosca PIROMALLI. 4.1. Le predette doglianze sono manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata non è affetta da alcuna carenza motivazionale sul punto in quanto contiene una logica e congrua indicazione degli elementi logico-fattuali da cui desumere la posizione di vertice rivestita dal COPELLI in seno al predetto consesso criminale; l'autorevolezza del ricorrente ed il ruolo decisionale rivestito dal ricorrente sono stati affermati dal Tribunale del Riesame, con motivazione esaustiva, logica e conforme alle risultanze investigative, in modo conforme alla portata gravemente indiziaria delle intercettazioni in atti (vedi pagine da 32 a 36 dell'ordinanza impugnata). 4.2. L'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato alla lettera A) dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati. 4.3. I Giudici del riesame hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che il ruolo del COPELLI all'interno del clan era del tutto paritario a quello di Giacomo PIROMALLI e che l'odierno ricorrente disponeva «di assoluto arbitrio nello stabilire quali attività commerciali potessero insediarsi, adottando, invece strategie intimidatorie nei confronti di coloro che decidevano di sottrarsi alle condizioni dallo stesso imposte: la sua sovranità sull'area di competenza trovava, infatti, limitazioni ed interferenze solamente nelle (storiche) rivalità con la cosca Molè e nei (nuovi) dissidi con [OSCURATO:PERSONA]» (vedi pag. 35 dell'ordinanza impugnata). 4.4. La motivazione, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, afferma, inoltre, che la partecipazione dell'indagato all'episodio estorsivo compiuto nell'ambito di un contesto mafioso costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale (vedi Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448 - 01), anche in considerazione della spendita del nome della famiglia mafiosa di appartenenza, del rapporto di vicinanza con esponenti di altre cosche e dell'esistenza di un rapporto di parentela fra il ricorrente e la figura apicale del clan Piromalli (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940 - 01) nonché degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio criminale riportati alle pagine da 26 a 32 del provvedimento oggetto di scrutinio. 4.5. L'ordinanza impugnata, nell'attribuire al contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua ed esaustiva motivazione. Non vi è dubbio, in particolare, sulla sussistenza dei requisiti di gravità indiziarla in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco e nei riferimenti al ricorrente ed al ruolo ricoperto dallo stesso nell'ambito della cosca Piromalli. 4.6. La motivazione inerente il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 5. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati avendo ad oggetto doglianze di fatto (la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di estorsione aggravato ex art. 416 bis cod. pen. di cui alla lettera C) del capo di incolpazione) già affrontate e risolte in termini precisi e concludenti dal Tribunale del Riesame. 5.1. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il COPELLI ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione aggravata ex art. 416 bis, 1, cod. pen.; la motivazione impugnata afferma, con ragionamento lineare e conforme alle risultanze investigative, che il COPELLI ha costretto gli imprenditori D'AGOSTINO al pagamento di ratei in favore della cosca Piromalli grazie alle larvate intimidazioni promananti dal ruolo apicale ricoperto nel clan di appartenenza in modo da affermare il potere della costa Piromalli ed incrementare le finanze della consorteria stessa (vedi pagine da 18 a 23 dell'ordinanza impugnata). 5.2. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il giudice di merito, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito sviluppate nei ricorsi in esame. 6. Ad analoghe considerazioni si deve giungere in relazione al terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al settimo, ottavo e nono motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; anche tali doglianze di fatto (inerenti la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ed all'aggravante ex art. 416 bis, 1, cod. pen.) sono manifestamente inammissibili in quanto già affrontate e risolte con motivazioni priva di illogicità manifeste dal Tribunale del Riesame. 6.1. I ricorrenti, con modalità analoghe ai motivi già trattati, affermano la carenza e manifesta illogicità della motivazione prospettando una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa interpretazione delle fonti di prova (in particolare delle conversazioni intercettate), senza confrontarsi in modo preciso e concreto con quanto affermato dai giudici di merito con conseguente inammissibilità manifesta dei motivi di ricorso. 6.2. La motivazione impugnata fornisce adeguata descrizione e valutazione degli elementi indiziari che dimostrano il coinvolgimento del COPELLI nella commissione del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Piromalli, espressamente confutando i rilievi difensivi indicati nei motivi di riesame. (vedi pagine da 27 a 31 dell'ordinanza impugnata). 6.3. Il Tribunale ha dimostrato con motivazione logica, esauriente e fondata sulle risultanze investigative, che il COPELLI, servendosi del metus mafioso, ha imposto ai fratelli D'AGOSTINO una serie di modalità di gestione in tema di prezzi, orari di apertura e chiusura e periodi di ferie con conseguente azzeramento della libertà di iniziativa degli imprenditori coartati al fine di far acquisire una posizione dominante all'attività commerciale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e di ribadire il controllo del territorio da parte del clan Piromalli. 7. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. descritto alla lettera F) dell'incolpazione, delitto aggravato ex art. 416 bis, 1, cod. pen. 7.1. Anche tali motivi sono manifestamente inammissibili in quanto ancora una volta i ricorrenti ripropongono le medesime doglianze in fatto già affrontate e risolte con motivazione priva di illogicità manifeste dal Tribunale del Riesame. 7.2. Occorre ribadire che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito richiesto dai ricorrenti in relazione alla fattispecie delittuosa di cui alla lettera f) dell'incolpazione, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. 7.3. Non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal compendio investigativo e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 7.4. Deve, inoltre, essere rilevato che i giudici del Riesame hanno spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno indotto a ritenere la responsabilità del COPELLI in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., dimostrando attraverso una valutazione globale delle risultanze indiziarie di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; di conseguenza risultano correttamente ed implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata. 7.5. Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate devono ritenersi prive di pregio alcuno. Invero il Tribunale del Riesame, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi indiziari ha rilevato che la responsabilità dell'odierno ricorrente risultava pienamente riscontrata e che le condotte desumibili dagli atti di indagine erano idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di interposizione fittizia, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalle difese (vedi pagine 24, 25 e 26 dell'ordinanza impugnata). 7.6. La motivazione è congrua e logicamente inattaccabile anche nella parte in cui afferma, in conformità alle risultanze investigative, che il reato di cui alla lettera f) dell'incolpazione è stato posto in essere al fine di agevolare l'organizzazione criminale di cui il ricorrente era capo, promotore ed organizzatore, con particolare riguardo al rafforzamento dell'infiltrazione della consorteria nel contesto imprenditoriale locale e del controllo economico del territorio nonché alla percezione di ulteriori profitti dalla gestione schermata dell'attività di impresa riconducibile al COPELLI (vedi pagina 26 dell'ordinanza impugnata). 7.7. Il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270122, sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 e sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275699). 7.8. In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi deducibili in questa sede quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. aggravato ex art. 416 bis cod. pen. ed alla conseguente responsabilità del COPELLI e non essendo configurabili, quindi, le dedotte violazioni di legge e di motivazione, le suindicate censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 8. Il decimo motivo di ricorso proposto dal SANTORO ha ad oggetto alla ritenuta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra le condotte rubricate e le condotte ritenute sussistenti dal Tribunale del Riesame. 8.1. Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla mancata individuazione di un sotto-gruppo di sodali facente esclusivo riferimento al COPELLI ed alla piena compatibilità logica tra tale affermazione ed il riconoscimento di un ruolo apicale del ricorrente all'interno della cosca PIROMALLI. I giudici del riesame hanno affermato, con ricostruzione congrua e completa, che l'accertata conflittualità tra il COPELLI ed il Girolamo PIROMALLI non ha intaccato la posizione di leader del ricorrente come desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate (vedi pag. 33 del provvedimento oggetto di ricorso). 8.2. Pienamente condivisibile, in punto di diritto, è la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine alla mancanza di una modifica in fatto dell'incolpazione conseguente al mancato riconoscimento dell'esistenza di un gruppo criminale esclusivamente capeggiato dal COPELLI; la natura ancora provvisoria e fluida dell'incolpazione in sede cautelare legittima, infatti, il riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nell'accertata veste di promotore, capo ed organizzatore della cosca Piromalli. 8.3. Il Tribunale non ha, infatti, modificato in fatto la provvisoria contestazione mossa al ricorrente limitandosi a ritenere non perfezionata una delle modalità delle azioni delittuose addebitate al COPELLI; l'esame letterale dell'imputazione dimostra, infatti, che il ricorrente è stato, ab origine, accusato di essere l'autore di condotte illecite poste in essere all'interno «dell'unica [OSCURATO:PERSONA]» -vedi imputazione riportata a pagina 2 dell'ordinanza impugnata- con conseguente insussistenza dell'invocata nullità. 9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del COPELLI al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria c
Sentenza Cassazione n. 21806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris