CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ric:orre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto con strappo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manca concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è inammissibile,, poiché, a fronte di specifiche ragioni di diniego esposte dal giudice di primo grado, detti punti non sono stati impugnati con l'atto di appello (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/