CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen, conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Roma, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il tribunale di Roma in composizione monocratica, in data 7.10.2021 aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 588, c.p. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 52, c.p., in quanto il tribunale del riesame ha erroneamente disatteso la tesi difensiva, secondo cui il Guerrino, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato a una rissa, ma si è limitato a difendersi da un'aggressione perpetrata in loro danno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come affermato sin dalle dichiarazioni da essi rese in sede di udienza di convalida, confermate da quanto riferito dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato come il Guerrino e il Facciuti lo avessero informato di avere allertato le forze dell'ordine, attendendo il loro arrivo, circostanza incompatibile con la partecipazione alla rissa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, che comunque avrebbe potuto essere soddisfatta con la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Vanno, al riguardo, ribaditi i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatez2:a delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel c:ompito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. H, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Cass., Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv. 215331; Cass., Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742; Cass., Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, rv. 281019). Pertanto quando, come nel caso in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza,, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 5. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Roma abbia fatto buon uso di tali principi. Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Guerrino attraverso un'esaustiva e articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. In particolare il giudice dell'impugnazione c:autelare ha condotto un'articolata disamina delle dichiarazioni del testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], uno dei militari dell'Esercito italiano impegnati nell'operazione "Strade sicure", presenti sul luogo in cui si sono svolti i fatti, il quale ha riferito di avere assistito alla scena di "quattro persone che si picchiavano all'interno del sottopassaggio", aggiungendo che uno dei partecipanti allo scontro lo aveva raggiunto, dicendogli di essere stato minacciato con un coltello dalle altre persone con cui stava litigando. Con tale percorso motivazionale, conforme ai canoni della logica e ai principi di diritto, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la configurazione del reato di rissa è necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Rv. 253107), circostanze nel caso in esame in tutta evidenza sussistenti anche in ragione del fatto che alcuni dei partecipanti allo scontro hanno riportato lesioni debitamente refertate e uno di loro avrebbe utilizzato un coltello, il ricorrente non si confronta realmente, articolando censure del tutto generiche e di natura eminentemente fattuale, volte a una fornire una diversa ricostruzione dell'accaduto, che non aggrediscono l'articolato percorso argomentativo seguito dal tribunale del riesame, di fatto ignorato. Né va taciuto che, come rilevato dallo stesso giudice dell'impugnazione cautelare, non risultano allegate agli atti le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], invocate a sostegno della sua tesi dal Guerrino, senza tuttavia allegarle in forma integrale al ricorso, violando in tal modo il principio della cd. autosufficienza (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 0:3/12/2020, rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, rv. 276432). 6. Manifestamenti infondati e generici appaiono anche i rilievi formulati in ordine alla sussistenza della ritenuta esigenza cautelare di tutela della collettività.Si osserva, al riguardo, come il Collegio condivida il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, dovendosi considerare, nella valutazione del pericolo di recidiva al momento dell'adozione della misura, il tempo trascorso dal fatto contestato e la peculiarità della vicenda cautelare (cfr. Cass., sez. VI, 27.11.2015, n. 3043, rv. 265618; Cass., sez. III, 27.10.2015, n. 49318, rv. 265623; Cass., sez. V, 24.9.2015, n. 43083, rv. 264902). Orbene tali profili sono stati attentamente considerati dal tribunale del riesame, che, intervenuto poco tempo dopo il verificarsi dei fatti, ha logicamente evidenziato come possa legittimamente esprimersi un giudizio in termini di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, sulla base (oltre che della oggettiva gravità dei fatti) delle precedenti condanne riportate dal Guerrino, unitamente alla circostanza che quest'ultimo non avesse né uno stabile lavoro, né un'effettiva dimora, risultando, pertanto, la disposta misura cautelare proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata a soddisfare l'esigenza di tutela della collettività, attraverso l'allontanamento del ricorrente dal territorio romano in cui si erano svolti i fatti stessi. La conclusione cui è giunto il tribunale del riesame appare, pertanto, conforme alla previsione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., (non modificata, sul punto, dalla novella legislativa del 16 aprile 2015, n. 47), nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, su comportamenti o atti concreti o sui suoi precedenti penali, interpretata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale, pur in difetto di precedenti penali, nel caso in esame comunque esistenti (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 25.9.2014, n. 5644, rv. 264212). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in euro 3000,00 euro, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro