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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17120/2026

Testo disponibile della fonte

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ente incidentale-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente--ricorrente incidentale-e controAgenzia delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 213/01/18 depositata il 10/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 213/01/18 del 10/04/2018, la Commissionetributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appelloNumero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 760/01/16 dellaCommissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che avevarigettato il ricorso del contribuente nei confronti di una comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria emessa con riferimento a tre avvisi diaccertamento esecutivi relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 perIRPEF, IRAP e IVA.1.1.

La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a)gli avvisi di accertamento esecutivi erano regolarmente sottoscritti dafunzionari appositamente delegati; b) gli avvisi di accertamento esecutivierano stati regolarmente notificati all’appellante; c) peraltro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnato una pregressa intimazione di pagamento, sicchél’eccepita «inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento riferiteagli anni 2007, 2008 e 2009 appar[iva] tardiva in questa sede oltre chepretestuosa».2.

Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi.3.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso eproponeva ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) restava, invece,intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, di seguitobrevemente illustrati.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la mancata esecuzione, da partedella CTR, della sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015 della Cortecostituzionale, essendo gli avvisi di accertamento esecutivi prodromici allacomunicazione preventiva di ipoteca impugnata nulli in quanto sottoscrittida un funzionario non appartenente alla carriera direttiva.Numero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/20261.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dallaomessa notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi.2.

I due motivi possono essere unitariamente esaminati e sonoinammissibili.2.1.

La motivazione della sentenza della CTR si fonda su tre distinterationes decidendi, qui esposte in ordine logico: a) gli avvisi diaccertamento esecutivi (che il giudice di appello erroneamente indicacome cartelle), costituenti atti prodromici alla comunicazione preventiva diipoteca, sono stati validamente notificati al contribuente; b) in ogni caso,il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può dolersi in questa sede del difetto di notificazione deimenzionati avvisi, avendo avuto conoscenza degli stessi a seguito diun’intimazione di pagamento da lui regolarmente impugnata; c) gli avvisidi accertamento sono stati validamente sottoscritti da funzionariodebitamente delegato.2.2.

Orbene, la ratio decidendi sub b) non è stata attinta dai motivi diricorso per cassazione ed è, dunque, passata in giudicato.

Ne consegueche il secondo motivo è inammissibile, perché il contribuente non puòdolersi del difetto di notificazione degli avvisi di accertamento, giàsollevato con l’impugnazione avverso una precedente intimazione dipagamento, sicché analoga contestazione gli è preclusa in questa sede(cfr., da ultimo, Cass. n. 6436 del 11/03/2025).2.3.

Il primo motivo è ugualmente inammissibile in quanto lo stessoavrebbe dovuto essere proposto nei confronti degli avvisi di accertamentoesecutivi, la cui impugnazione è preclusa in questa sede, comeprecedentemente evidenziato.3.

Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorsoincidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/20264.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.

Il ricorrente va condannato al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, chesi liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato dellalite di euro 3.470.000,00.

Nulla per le spese tra il ricorrente e AER,rimasta intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro18.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente incidentale-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente--ricorrente incidentale-e controAgenzia delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 213/01/18 depositata il 10/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 213/01/18 del 10/04/2018, la Commissionetributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appelloNumero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 760/01/16 dellaCommissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che avevarigettato il ricorso del contribuente nei confronti di una comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria emessa con riferimento a tre avvisi diaccertamento esecutivi relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 perIRPEF, IRAP e IVA.1.1. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a)gli avvisi di accertamento esecutivi erano regolarmente sottoscritti dafunzionari appositamente delegati; b) gli avvisi di accertamento esecutivierano stati regolarmente notificati all’appellante; c) peraltro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnato una pregressa intimazione di pagamento, sicchél’eccepita «inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento riferiteagli anni 2007, 2008 e 2009 appar[iva] tardiva in questa sede oltre chepretestuosa».2. Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso eproponeva ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) restava, invece,intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, di seguitobrevemente illustrati.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la mancata esecuzione, da partedella CTR, della sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015 della Cortecostituzionale, essendo gli avvisi di accertamento esecutivi prodromici allacomunicazione preventiva di ipoteca impugnata nulli in quanto sottoscrittida un funzionario non appartenente alla carriera direttiva.Numero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/20261.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dallaomessa notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi.2. I due motivi possono essere unitariamente esaminati e sonoinammissibili.2.1. La motivazione della sentenza della CTR si fonda su tre distinterationes decidendi, qui esposte in ordine logico: a) gli avvisi diaccertamento esecutivi (che il giudice di appello erroneamente indicacome cartelle), costituenti atti prodromici alla comunicazione preventiva diipoteca, sono stati validamente notificati al contribuente; b) in ogni caso,il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può dolersi in questa sede del difetto di notificazione deimenzionati avvisi, avendo avuto conoscenza degli stessi a seguito diun’intimazione di pagamento da lui regolarmente impugnata; c) gli avvisidi accertamento sono stati validamente sottoscritti da funzionariodebitamente delegato.2.2. Orbene, la ratio decidendi sub b) non è stata attinta dai motivi diricorso per cassazione ed è, dunque, passata in giudicato. Ne consegueche il secondo motivo è inammissibile, perché il contribuente non puòdolersi del difetto di notificazione degli avvisi di accertamento, giàsollevato con l’impugnazione avverso una precedente intimazione dipagamento, sicché analoga contestazione gli è preclusa in questa sede(cfr., da ultimo, Cass. n. 6436 del 11/03/2025).2.3. Il primo motivo è ugualmente inammissibile in quanto lo stessoavrebbe dovuto essere proposto nei confronti degli avvisi di accertamentoesecutivi, la cui impugnazione è preclusa in questa sede, comeprecedentemente evidenziato.3. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorsoincidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32192/2018Numero sezionale 4562/2026Numero di raccolta generale 17120/2026Data pubblicazione 31/05/20264. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Il ricorrente va condannato al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, chesi liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato dellalite di euro 3.470.000,00. Nulla per le spese tra il ricorrente e AER,rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro18.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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