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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 49626/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva denegato il benefico della liberazione anticipata, limitatamente al periodo di arresti domiciliari sofferto dal 25 marzo 2020 al 17 novembre 2021.

A ragione osserva che la denuncia per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per fatto commesso il 10 luglio del 2020, pochi mesi dopo l'inizio della custodia cautelare, esclude, in radice, la sussistenza presupposti di cui all'art. 54 Ord. pen.

L

2. Ricorre per cassazione Hababa, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia considerato ostativa la denuncia, trascurando del tutto le circostanze allegate dalla difesa.

Risulta, infatti, documentata non solo l'esito negativo della perquisizione domiciliare, da cui è la denuncia era scaturita, ma anche l'esercizio dell'azione penale per i fatti oggetto d'indagine nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata consiste nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato, che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743).

Ai fini del giudizio su tale imprescindibile requisito, possono essere valutati anche i fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato purché dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni per fruire di una misura alternativa, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale.

È, però, necessario che il giudice valuti la pertinenza di tali fatti rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 - 01).

2. La motivazione del provvedimento impugnato, come denunziato dal ricorrente, si è discostata da tali principi.

Il Tribunale di sorveglianza ha valutato come condizione ostativa rispetto alla concessione del beneficio la circostanza che il condannato sia stato oggetto di una denuncia penale nel periodo in valutazione.

Non ha, invece, preso in considerazione e valutato l'episodio che aveva dato luogo alla denuncia, sommariamente descritto "violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990", al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative al periodo, la gravità e l'incidenza negativa sulla sua partecipazione all'opera rieducativa.

Soprattutto, non ha adeguatamente confutato la tesi difensiva secondo cui il condannato era risultato del tutto estraneo all'addebito come dimostrato dai provvedimenti giudiziari allegati a sostegno di cui non è stata posta in dubbio l'attendibilità, finendo per pretendere dal condannato la prova di essere stato definitamente "scagionato dalla contestazione del reato".

A quest'ultimo proposito, va ricordato che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793 - 01) e che il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263429 - 01)

3. Per non essere rispettoso degli illustrati criteri valutativi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra enunciati, colmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva denegato il benefico della liberazione anticipata, limitatamente al periodo di arresti domiciliari sofferto dal 25 marzo 2020 al 17 novembre 2021. A ragione osserva che la denuncia per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per fatto commesso il 10 luglio del 2020, pochi mesi dopo l'inizio della custodia cautelare, esclude, in radice, la sussistenza presupposti di cui all'art. 54 Ord. pen. L 2. Ricorre per cassazione Hababa, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia considerato ostativa la denuncia, trascurando del tutto le circostanze allegate dalla difesa. Risulta, infatti, documentata non solo l'esito negativo della perquisizione domiciliare, da cui è la denuncia era scaturita, ma anche l'esercizio dell'azione penale per i fatti oggetto d'indagine nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata consiste nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato, che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743). Ai fini del giudizio su tale imprescindibile requisito, possono essere valutati anche i fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato purché dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni per fruire di una misura alternativa, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. È, però, necessario che il giudice valuti la pertinenza di tali fatti rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 - 01). 2. La motivazione del provvedimento impugnato, come denunziato dal ricorrente, si è discostata da tali principi. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato come condizione ostativa rispetto alla concessione del beneficio la circostanza che il condannato sia stato oggetto di una denuncia penale nel periodo in valutazione. Non ha, invece, preso in considerazione e valutato l'episodio che aveva dato luogo alla denuncia, sommariamente descritto "violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990", al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative al periodo, la gravità e l'incidenza negativa sulla sua partecipazione all'opera rieducativa. Soprattutto, non ha adeguatamente confutato la tesi difensiva secondo cui il condannato era risultato del tutto estraneo all'addebito come dimostrato dai provvedimenti giudiziari allegati a sostegno di cui non è stata posta in dubbio l'attendibilità, finendo per pretendere dal condannato la prova di essere stato definitamente "scagionato dalla contestazione del reato". A quest'ultimo proposito, va ricordato che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793 - 01) e che il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263429 - 01) 3. Per non essere rispettoso degli illustrati criteri valutativi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra enunciati, colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze
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