Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10413/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto l'esecuzione della pena di mesi 2 giorni 20 di arresto ed euro 890,00 di ammenda in origine applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza irrevocabile pronunciata il 22.11.2016, in luogo di quella sostitutiva applicata su richiesta dell'imputato di 172 ore di lavoro di pubblica utilità, sul presupposto che il Comune di Portogruaro, con nota pervenuta il 21.03.2017, aveva comunicato l'indisponibilità a ricevere la prestazione della suddetta attività in favore della collettività e, da allora, lo Zuccolo era rimasto inerte manifestando così un completo disinteresse per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, secondo una condotta ritenuta incompatibile con la volontà di emenda sottesa alla misura alternativa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 186 comma 9-bis cod. strada, 125, 655 e 666 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva disposto la revoca del beneficio della sanzione sostitutiva, prevista in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di legge, in quanto l'individuazione delle modalità esecutive della prestazione alternativa era demandata al giudice sulla scorta dell'impulso proveniente dal pubblico ministero, senza che fosse configurabile un onere di attivazione in capo al condannato supplendo ad eventuali difficoltà o ritardi delle pubbliche istituzioni; nessun addebito poteva dunque essere mosso al ricorrente a seguito dell'indisponibilità a riceverne la prestazione lavorativa espressa dal Comune di Portogruaro.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che deve ritenersi ormai consolidato e va qui ulteriormente ribadito, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa da prestare in favore della collettività (Sez. 1 n. 15861 del 17/09/2020, Rv. 281189; Sez. 1 n. 7172 del 13/01/2016, Rv. 266618); l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva o può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è T_ 1 tj tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad indicarne le modalità attuative o avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1 n. 35855 del 18/06/2015, Rv. 264546; Sez. 4 n. 36779 del 3/12/2020, Rv. 280085).

L'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna è, infatti, il pubbrico ministero; con specifico riguardo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'art. 5 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 comma 6) individua proprio nel pubblico ministero l'organo demandato a formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 del citato D.Lgs., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale debba essere svolta la prestazione lavorativa non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività.

Incombendo sul pubblico ministero l'atto di impulso alla procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di verificare la corretta attuazione della sanzione sostitutiva, è dunque tenuto preventivamente a verificare se il pubblico ministero abbia adottato le necessarie iniziative per mettere la stessa in esecuzione presso uno degli enti o delle strutture convenzionate, senza che possa rilevare un'eventuale inerzia del condannato, il quale non è tenuto ad attivarsi al riguardo.

3. L'ordinanza impugnata non risulta essersi attenuta a tali principi ed è perciò incorsa nei vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, avendo provveduto a revocare la sanzione sostitutiva e a ripristinare la pena originaria sul presupposto che incombesse allo Zuccolo, e non alla parte pubblica, di attivarsi per individuare altro ente o struttura presso cui prestare il lavoro di pubblica utilità a seguito dell'indisponibilità manifestata dal Comune di Portogruaro; essa deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Pordenone per un nuovo giudizio che non incorra nei medesimi vizi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto l'esecuzione della pena di mesi 2 giorni 20 di arresto ed euro 890,00 di ammenda in origine applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza irrevocabile pronunciata il 22.11.2016, in luogo di quella sostitutiva applicata su richiesta dell'imputato di 172 ore di lavoro di pubblica utilità, sul presupposto che il Comune di Portogruaro, con nota pervenuta il 21.03.2017, aveva comunicato l'indisponibilità a ricevere la prestazione della suddetta attività in favore della collettività e, da allora, lo Zuccolo era rimasto inerte manifestando così un completo disinteresse per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, secondo una condotta ritenuta incompatibile con la volontà di emenda sottesa alla misura alternativa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 186 comma 9-bis cod. strada, 125, 655 e 666 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva disposto la revoca del beneficio della sanzione sostitutiva, prevista in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di legge, in quanto l'individuazione delle modalità esecutive della prestazione alternativa era demandata al giudice sulla scorta dell'impulso proveniente dal pubblico ministero, senza che fosse configurabile un onere di attivazione in capo al condannato supplendo ad eventuali difficoltà o ritardi delle pubbliche istituzioni; nessun addebito poteva dunque essere mosso al ricorrente a seguito dell'indisponibilità a riceverne la prestazione lavorativa espressa dal Comune di Portogruaro. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che deve ritenersi ormai consolidato e va qui ulteriormente ribadito, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa da prestare in favore della collettività (Sez. 1 n. 15861 del 17/09/2020, Rv. 281189; Sez. 1 n. 7172 del 13/01/2016, Rv. 266618); l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva o può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è T_ 1 tj tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad indicarne le modalità attuative o avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1 n. 35855 del 18/06/2015, Rv. 264546; Sez. 4 n. 36779 del 3/12/2020, Rv. 280085). L'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna è, infatti, il pubbrico ministero; con specifico riguardo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'art. 5 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 comma 6) individua proprio nel pubblico ministero l'organo demandato a formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 del citato D.Lgs., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale debba essere svolta la prestazione lavorativa non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività. Incombendo sul pubblico ministero l'atto di impulso alla procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di verificare la corretta attuazione della sanzione sostitutiva, è dunque tenuto preventivamente a verificare se il pubblico ministero abbia adottato le necessarie iniziative per mettere la stessa in esecuzione presso uno degli enti o delle strutture convenzionate, senza che possa rilevare un'eventuale inerzia del condannato, il quale non è tenuto ad attivarsi al riguardo. 3. L'ordinanza impugnata non risulta essersi attenuta a tali principi ed è perciò incorsa nei vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, avendo provveduto a revocare la sanzione sostitutiva e a ripristinare la pena originaria sul presupposto che incombesse allo Zuccolo, e non alla parte pubblica, di attivarsi per individuare altro ente o struttura presso cui prestare il lavoro di pubblica utilità a seguito dell'indisponibilità manifestata dal Comune di Portogruaro; essa deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Pordenone per un nuovo giudizio che non incorra nei medesimi vizi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. Cos
Sentenza Cassazione n. 10413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris