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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30568/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25947/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO n. 1489/06/2022, depositata in data29 marzo 20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La contribuente, ex dipendente INPS e titolare di una pensione integrativa erogata dallo stesso Ente, presentava a quest’ultimo, in data 31 luglio 2015, istanza di rimborso delle ritenute effettuate (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602),in misura superiore a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti della pensione Diniego rimb.

IRPEF 2007-2016 integrativa erogata, in relazione gli anni di imposta compresi tra il 2007 e il 2016.

La contribuente, segnatamente, riteneva applicabile alla propria pensione integrativa il regime fiscale di cui all’articolo 11, comma sesto, e 23, comma sesto, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (ritenuta con aliquota del 15% ulteriormente riducibile per una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari), in luogo del regime impositivo previsto (e applicato) dall’art. 48-bis (ora 52), comma primo, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (al netto del quale la base imponibile sarebbe stata determinata nella misura dell’87,5%).

L’eventuale certificazione ottenuta dall’INPS, sostituto d’imposta, attestante l’esatto ammontare delle trattenute effettuate, sarebbe poi stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Roma II – ai fini del rimborso.

L’istanza veniva comunque inoltrata anche all’ufficio fiscale, che non forniva alcuna risposta.

2. Avverso il silenzio-rifiuto, la contribuente, esperito un tentativo di reclamo/mediazione, proponeva tempestivo ricorso dinanzi al la C.t.p. di Roma, avverso e l’Ufficio fiscale che si costituiva con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12727/25/2018, previa estromissione dal giudizio dell’INPS, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate al ricalcolo analitico di quanto effettivamente dovuto dalla contribuente.

4. Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi al la C.t.r. del Lazio e la contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 1489 / 06 /20 22 , depositata in data 29 marzo 2022, la C.t.r. adita accoglieva il gravame limitatamente alle ritenute effettuate sino al 31 luglio 2011, per il resto confermando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in proceden do nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accolto il gravame omettendo di rilevare la radicale e insuperabile inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell'art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005,n. 252, in combinato disposto con l'art. 64, comma secondo, della l. 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile, a far data dal 31 luglio 2011, la disciplina fiscale più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Pregiudizialmente, va rilevata la tempestività del ricorso in cassazione; invero, rispetto alla data di deposito della sentenza della C.t.r., 29/03/2022, risulta ex actis che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla contribuente in data 28/10/2022 e ricevuto in pari data.

3. Pervenendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo ̀ fondato.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, «le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000; Cass. Sez.5, 13/12/2018, n.32263; Cass. Sez. 5-6, 21/2/2020, n.4565; ).

3.1. Nella fattispecie in esame, l’istanza di rimborso, riportata in atti nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, difetta dei requisiti necessari individuati dalla giurisprudenza di legittimità; la C.t.r., pertanto, nel rigettare implicitamente la doglianza di parte ricorrente, si è discostata da tali principi e, pertanto, merita di essere riformata.

4. Il secondo motivoè fondato.

Deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (premesso che l’art. 64 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS) l’art. 23, comma 7, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: [...] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data».

D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che «Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti».

Il contribuente, nella specie, ̀ un “vecchio iscritto” a “vecchio fondo”, e ciò al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopraindicato) soppresso dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ̀ chiaro quindi che imontanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999.

Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un “vecchio iscritto” ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso(così Cass., n. 21209 del 2023).

5. In conclusione il ricorso dell’Amministrazione finanziaria ̀ fondato, dunque, va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese delle fasi di merito.

Condanna la contribuente intimata al pagamento in favore della ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25947/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1489/06/2022, depositata in data29 marzo 20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente, ex dipendente INPS e titolare di una pensione integrativa erogata dallo stesso Ente, presentava a quest’ultimo, in data 31 luglio 2015, istanza di rimborso delle ritenute effettuate (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602),in misura superiore a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti della pensione Diniego rimb. IRPEF 2007-2016 integrativa erogata, in relazione gli anni di imposta compresi tra il 2007 e il 2016. La contribuente, segnatamente, riteneva applicabile alla propria pensione integrativa il regime fiscale di cui all’articolo 11, comma sesto, e 23, comma sesto, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (ritenuta con aliquota del 15% ulteriormente riducibile per una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari), in luogo del regime impositivo previsto (e applicato) dall’art. 48-bis (ora 52), comma primo, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (al netto del quale la base imponibile sarebbe stata determinata nella misura dell’87,5%). L’eventuale certificazione ottenuta dall’INPS, sostituto d’imposta, attestante l’esatto ammontare delle trattenute effettuate, sarebbe poi stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Roma II – ai fini del rimborso. L’istanza veniva comunque inoltrata anche all’ufficio fiscale, che non forniva alcuna risposta. 2. Avverso il silenzio-rifiuto, la contribuente, esperito un tentativo di reclamo/mediazione, proponeva tempestivo ricorso dinanzi al la C.t.p. di Roma, avverso e l’Ufficio fiscale che si costituiva con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12727/25/2018, previa estromissione dal giudizio dell’INPS, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate al ricalcolo analitico di quanto effettivamente dovuto dalla contribuente. 4. Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi al la C.t.r. del Lazio e la contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 1489 / 06 /20 22 , depositata in data 29 marzo 2022, la C.t.r. adita accoglieva il gravame limitatamente alle ritenute effettuate sino al 31 luglio 2011, per il resto confermando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in proceden do nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a accolto il gravame omettendo di rilevare la radicale e insuperabile inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell'art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005,n. 252, in combinato disposto con l'art. 64, comma secondo, della l. 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile, a far data dal 31 luglio 2011, la disciplina fiscale più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 252 del 2005. 2. Pregiudizialmente, va rilevata la tempestività del ricorso in cassazione; invero, rispetto alla data di deposito della sentenza della C.t.r., 29/03/2022, risulta ex actis che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla contribuente in data 28/10/2022 e ricevuto in pari data. 3. Pervenendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo ̀ fondato. Secondo giurisprudenza di questa Corte, «le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000; Cass. Sez.5, 13/12/2018, n.32263; Cass. Sez. 5-6, 21/2/2020, n.4565; ). 3.1. Nella fattispecie in esame, l’istanza di rimborso, riportata in atti nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, difetta dei requisiti necessari individuati dalla giurisprudenza di legittimità; la C.t.r., pertanto, nel rigettare implicitamente la doglianza di parte ricorrente, si è discostata da tali principi e, pertanto, merita di essere riformata. 4. Il secondo motivoè fondato. Deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (premesso che l’art. 64 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS) l’art. 23, comma 7, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: [...] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che «Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti». Il contribuente, nella specie, ̀ un “vecchio iscritto” a “vecchio fondo”, e ciò al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopraindicato) soppresso dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ̀ chiaro quindi che imontanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un “vecchio iscritto” ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso(così Cass., n. 21209 del 2023). 5. In conclusione il ricorso dell’Amministrazione finanziaria ̀ fondato, dunque, va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito. Condanna la contribuente intimata al pagamento in favore della ag
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