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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 27368/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 11/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento ordinario e di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che non risultava ancora decorso il termine di tre anni, previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., decorrenti dalla revoca di un precedente affidamento, disposta con ordinanza del 16/11/2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, articolato in tre distinti profili di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale in relazione agli artt. 71- ter e 58-quater Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il decreto assunto come premessa della declaratoria di inammissibilità delle istanze di misura alternativa avesse avuto ad oggetto la revoca di un precedente affidamento, laddove in realtà la misura sarebbe stata dichiarata cessata per la sopravvenuta inidoneità del domicilio.

3. In data 8/05/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. L'art. 58-quater Ord. pen. dispone che il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari si applica al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6 o dell'art. 51, comma 1, Ord. pen.

Dunque, il presupposto indefettibile di questo divieto triennale è che vi sia stata una precedente revoca di una misura alternativa; situazione che, dunque, non ricorre in caso di cessazione della misura, alla luce del testo dell'art. 98, d.P.R. n. 230 del 2000, che ben distingue tra le due situazioni.

2.1. Invero, la misura alternativa deve essere revocata quando essa presenta forti aspetti di problematicità e appaia sintomatica di un sostanziale fallimento delle finalità di rieducazione insite nella misura concessa, denotando incapacità del condannato di risolversi in senso positivo rispetto alle finalità della misura in rapporto agli obiettivi di risocializzazione.

Diversamente, la cessazione di una misura alternativa si adotta nel caso in cui risultino venire meno le condizioni di prosecuzione della misura alternativa, anche in via del tutto indipendente dalla condotta del condannato e si accompagna, ordinariamente, a un provvedimento dichiarativo di inefficacia dell'ordinanza che aveva concesso il beneficio stesso.

Ne consegue che alla dichiarazione di cessazione del beneficio penitenziario non consegue il divieto triennale di concessione di misure alternative, salva ovviamente la valutazione nel merito della richiesta (negli stessi termini Sez. 1, n. 8318 del 30/11/2015, dep. 2016, Forcellini, non massimata).

2.2. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari stabilito dall'art. 58-quater Ord.pen. che si applica soltanto al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, Ord. pen. e non anche a colui nei confronti del quale sia stata dichiarata la cessazione della misura per fatto incolpevole».

3. Nel caso di specie, con ordinanza in data 17/11/2022 il Tribunale di sorveglianza, in conseguenza del venir meno di un adeguato contesto alloggiativo per l'affidato, aveva disposto la cessazione della misura alternativa.

La decisione, rispondendo alla necessità di prendere atto del venire meno delle condizioni di prosecuzione della misura alternativa - specialmente nei casi di condotta incolpevole del condannato o, comunque, non tale da determinare una revoca - non poteva ritenersi equivalente a una revoca di un beneficio penitenziario, non emergendo da alcun concreto elemento che l'indisponibilità di un domicilio fosse a sua volta derivata da una condotta imputabile all'affidato.

Pertanto, il provvedimento impugnato è stato fondato sull'erroneo presupposto concettuale che fosse intervenuta una revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa; sicché l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen. 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'uleriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 11/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento ordinario e di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che non risultava ancora decorso il termine di tre anni, previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., decorrenti dalla revoca di un precedente affidamento, disposta con ordinanza del 16/11/2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, articolato in tre distinti profili di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale in relazione agli artt. 71- ter e 58-quater Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il decreto assunto come premessa della declaratoria di inammissibilità delle istanze di misura alternativa avesse avuto ad oggetto la revoca di un precedente affidamento, laddove in realtà la misura sarebbe stata dichiarata cessata per la sopravvenuta inidoneità del domicilio. 3. In data 8/05/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. L'art. 58-quater Ord. pen. dispone che il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari si applica al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6 o dell'art. 51, comma 1, Ord. pen. Dunque, il presupposto indefettibile di questo divieto triennale è che vi sia stata una precedente revoca di una misura alternativa; situazione che, dunque, non ricorre in caso di cessazione della misura, alla luce del testo dell'art. 98, d.P.R. n. 230 del 2000, che ben distingue tra le due situazioni. 2.1. Invero, la misura alternativa deve essere revocata quando essa presenta forti aspetti di problematicità e appaia sintomatica di un sostanziale fallimento delle finalità di rieducazione insite nella misura concessa, denotando incapacità del condannato di risolversi in senso positivo rispetto alle finalità della misura in rapporto agli obiettivi di risocializzazione. Diversamente, la cessazione di una misura alternativa si adotta nel caso in cui risultino venire meno le condizioni di prosecuzione della misura alternativa, anche in via del tutto indipendente dalla condotta del condannato e si accompagna, ordinariamente, a un provvedimento dichiarativo di inefficacia dell'ordinanza che aveva concesso il beneficio stesso. Ne consegue che alla dichiarazione di cessazione del beneficio penitenziario non consegue il divieto triennale di concessione di misure alternative, salva ovviamente la valutazione nel merito della richiesta (negli stessi termini Sez. 1, n. 8318 del 30/11/2015, dep. 2016, Forcellini, non massimata). 2.2. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari stabilito dall'art. 58-quater Ord.pen. che si applica soltanto al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, Ord. pen. e non anche a colui nei confronti del quale sia stata dichiarata la cessazione della misura per fatto incolpevole». 3. Nel caso di specie, con ordinanza in data 17/11/2022 il Tribunale di sorveglianza, in conseguenza del venir meno di un adeguato contesto alloggiativo per l'affidato, aveva disposto la cessazione della misura alternativa. La decisione, rispondendo alla necessità di prendere atto del venire meno delle condizioni di prosecuzione della misura alternativa - specialmente nei casi di condotta incolpevole del condannato o, comunque, non tale da determinare una revoca - non poteva ritenersi equivalente a una revoca di un beneficio penitenziario, non emergendo da alcun concreto elemento che l'indisponibilità di un domicilio fosse a sua volta derivata da una condotta imputabile all'affidato. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato fondato sull'erroneo presupposto concettuale che fosse intervenuta una revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa; sicché l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'uleriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in data
Decreto Cassazione n. 27368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris