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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 11321/2025

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln.23906/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via Belsiana n. 71 presso il suo studioe come da domicilio digitale; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]– Liberazione di uno dei fideiussori - Scadenza dell’obbligazione ex art. 1957 c.c. – Notificazione – Raccomandata –Avviso di ricezione.

CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi doValue s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74 presso il suo studio e come da domicilio digitale; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 /2021 pubblicata in data 8 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] aveva ingiunto con decreto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, alla società Acam.Co s .r.l. in liquidazione e ai suoi fideiussori, proquota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009;

2. i fideiussori, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avevano proposto opposizione avverso il citato decreto monitorio(con cui era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese) eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si era costituita [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la mandataria doBank s.p.a., quale cessionaria del credito già CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto; il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19 rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le società opponenti alla rifusione delle spese di lite; 3.la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona , ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione , e revoca to nei suoi soli confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017 , confermando la sentenza di prime curenei confronti [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettandone l’appello ; ha rigettato, infine, l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. ( già doBank s.p.a.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha condannatol’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’appellata [OSCURATO:SOCIETA]le spese del grado e la fino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. (già doBank s.p.a.), a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio;

4. a vverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue s.p.a.; sebbene intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale in data 6giugno 2024 ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositatomemoria; con ordinanza interlocutoria n.25337/2024si è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi affinché la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienza venisseeffettuata personalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation; all’esito dell’incombente, per la parte controricorrentesi è costituito nuovo difensore e la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380- bis 1 c.p.c.; ha depositato nuovamente memoria parte ricorrente , ha depositato memoria anche parte controricorrente; Considerato che

1. l a società ricorrente con il primo motivo, censura la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.sull’erronea interpretazione delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 della fideiussione del 30.09.2009 sottoscritta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; in particolare,assume che la Corte d’appello non abbia fatto buon governo dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali che le avrebbero imposto “ di arrestarsi al tenore letterale del contratto, senza cioè indagare una ipotetica “volontà delle parti” diversa da quella derivante dal chiaro significato letterale delle pattuiz ioni intercorse tra le parti ; in particolare, la Corte d’ a ppello , interpretando l’art. 7 della fideiussione (c.d. clausola “a prima richiesta”),ha ritenuto che le parti avessero derogato all’art. 1957 c.c., consentendo alla creditrice la facoltà d’impedire la relativa decadenza con una mera diffida stragiudiziale, prescindendosi dall’azione giudiziaria, nonostante l’art. 7 predetto fosse silente sul punto , e senza indicare quale sarebbe il criterio ermeneutico seguito; contesta che ciò sarebbe peraltro in contrasto con l’art. 6 della stessa fideiussione, che a livello letterale (oltre ad avere esteso il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. a 36 mesi) imponeva alla creditrice di “agire per l’adempimento”, riferimento testuale anche alle CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi modalità dell’azione per l’impedimento della decadenza riconducibile alla tradizionale esegesi dell’art. 1957 c.c. che impone di riferire il termine “azione”, al pari dell’equivalente termine “istanza”, ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto (viene richiamata,sul punto, Cass. n. 6823 / 2001 , in memoria );

1.2. Il primo motivo è inammissibileai sensi dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c.; tanto si osserva a prescindere dal rilievo che, pure potrebbe svolgersi, nel senso che, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, il mezzo in esame si risolv e in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti esso evoca, nella sostanza, profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); andrebbe pure osservato che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire l’accertamento in sé che appartiene al Giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 10.2.2015 n. 2465, Cass.26.5.2016 n. 10891, Cass. 14.7.2016 n. 14355); in proposito, questa Corte ha più volte affermato come il ricorrente per cassazione, il quale intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assumono violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia dagli stessi discostato; nello specifico, la società ricorrente si è limit ata a reiterare con il ricorso di legittimità le doglianze già proposte dinanzi la Corte d’appelloe lo ha fatto sostenendo solo in thesi , ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici di cui la menta la violazione; fermi tali rilievi si deve in realtà sottolineare che l’esegesi della due clausole cui si fa riferimento, cui ha proceduto la corte territoriale, pone la decisione in linea con quanto da questa Corte già ritenuto, anche di recente, e cioè che nei contratti come quello in esameove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. deve intendersi riferito –proprio giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.

Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. Sez. 3, 26/09/2017 n. 22346; Cass. Sez. 3, 21/05/2008 n. 13078; più di recente,Cass.n. 660 del 2025); CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nella specie le parti, per il tramite della due clausole in discorso, hanno voluto, pur estendendo convenzionalmente il termine, sempre e comunque attribuire efficacia alla richiesta stragiudiziale;

2. con il secondo motivo, denuncia la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2729 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma n.3 dell’art.360 c.p.c. sull’erroneo accertamento presuntivo della ricezione della diffida stragiudiziale del 5.7.2011 da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, della cui ricezione, invece, non vi sarebbe prova; 3.con il terzo motivo, lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma n. 4 dell’art. 360 c.p.c..

Illogicità e omissione della motivazione (costituzionalmente rilevante da sussumersi nella violazione di legge) circa la riconducibilità esclusiva a poste italiane del numero di raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento nonché circa l’affermazione apodittica dell’avvenuta ricezione ex art. 1335 c.c. della raccomandata da parte di [OSCURATO:SOCIETA] entro il termine di 36 mesi”;

3.1. per ragioni di priorità logica e di connessione , va nno scrutinati congiuntamente il secondo e il terzo motiv i che si rivelanofondati; 3.1.1.la Corte d’appello ha ritenuto provato rispetto alla fideiubente [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrente, il rispetto del termine dei 36 mesi previsto dall’art. 6 del contratto di fideiussione de quo, con riferimento all’art. 1957 (pag. 11 della sentenza impugnata); la Corte territoriale è pervenuta a tale convincimento affermando che era stato contestato dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, «il ricevimento delle comunicazioni, in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento» ma che, per altro verso, la predetta società fideiubente non avevacontestato la «spedizione» CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi della medesima comunicazione «né la conformità all’originale della copia delle comunicazioni ex artt. 2712-2719 c.c. e neppure la data», osservando, poi, in relazione all’avviso di ricevimento che «la copia della raccomandata indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA]. riproduce, oltre al testo contrattuale, un lato della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, dove si legge chiaramente la scritta “[OSCURATO:PERSONA]”, il numero della raccomandata (n. 13953632099.3), il nominativo e l’indirizzo del destinatario [OSCURATO:SOCIETA]. (v. terza pagina del doc.9 fascicolo fase monitoria, depositato telematicamente da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, doc.

H del presente grado)»; ha poi ritenutoche «La produzione della copia dell’avviso di ricevimento, la cui conformità all’originale non è stata tempestivamente disconosciuta dalle odierne appellanti ex artt.2712-2719 c.c., pur in assenza della copia del lato dell’avviso recante la sottoscrizione del destinatario, è idonea a provare l’avvenuta spedizione della raccomandata n. 13953632099.3, datata 9.7.2011, indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA].» (pag. 10 della sentenza impugnata); ha infine richiamato il principio affermato da due arresti di questa Corte (nn. 15762/2013 e 24054/2015) secondo cui l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizio ne da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –e ha poi soggiunto che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, per ritenere che, nel caso di specie , «in presenza della copia dell’avviso di ricevimento recante il numero della raccomandata, che solo l’Ufficio postale può apporre CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al momento della spedizione del plico, può farsi applicazione dello stesso principio» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); 3.1.2.da queste testuali affermazioni come sopra riportate risulta sussiste re il denunciato vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c, tenuto conto che esso può essere fatto valere quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, purché tali carenze risultino dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090); questo vizio è riscontrabile nella motivazione in esame, la qualecon un argomentare oggettivamente contraddittorio , da un lato, afferma la necessità della contestazione non soltanto della ricezione delle comunicazioni ma anche dell’avvenuta spedizione di esse, dall’altro lato,la necessità del disconoscimento dell’avviso di ricevimento, sebbene ammetta al contempo la mancata produzione « della copia del lato dell’avviso recante la sottoscrizione del destinatario» e quindi l’assenza di dimostrazione della ricezione; si tratta di un argomentare che - in primo luogo se apprezzato anche solo in termini di mera congruenza logica e a maggior ragione una volta apprezzato in iure - risulta manifestamente privo di congruenza e del tutto contraddittorio; sotto il primo aspetto risulta assolutamente non spiegato come e perché dal fatto della spedizione debba evincersi la ricezione; CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sotto il secondo aspetto si palesa l’assoluta erroneità in iure di questa mancanza di spiegazione, volta che si considerino i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte; 3.1.3.ebbene, in tema di presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, questa Corte ha affermato che l’atto si presume giunto a destinazione -sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento- ma che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione, sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento (Cass. Sez.

L, n. 28580 del 2024 Cass.n. 6725 del 2018; in precedenza, Cass. n. 10849 del 2006); l’indirizzo appena richiamato è stato, più di recente, rafforzato dalla pronuncia Cass. Sez. 3, 27/10/2022n. 31845 che, argomentando anche da Cass. Sez.

U, 15/04/2021 n. 10012 , ha osservato come, anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l’ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata.

In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata; in particolare, l’arreston. 31845 citato, pur evidenziando la peculiarità della tematica affrontata dalle Sezioni unite (relativa CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi alla prova della notificazione degli atti processuali e impositivi) rispetto a quella che nel concreto veniva esaminata (che, come nella specie in esame , aveva ad oggetto l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ.), ne ha però evidenziato i punti di contatto come quelli relativi al piano della vicinanza della prova e all’individuazione, in caso di contrasto, della parte (il mittente) tenuta alla dimostrazione dell’esito dell'inoltro della raccomandata postale; la Corte territoriale,pertanto, ha obliato i principii espress i dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato,che qui va condiviso e ribadito; 4.dall’accoglimento del secondo e terzo motiv i di ricorso, discende l’assorbimento dei restanticon cui, in particolare , parte ricorrente ha denunciato : - con il quarto motivo : l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al motivo di cui al primo comma n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Travisamento della prova e omesso esame della non riconducibilità a poste italiane del numero di raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento nonché della mancanza sul documento della data (apoditticamente individuata al 9.7.2011)”,con il quinto motivo: la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c. sull’erroneità riconducibile al “fatto notorio” dell’accertamento che l’Ufficio postale in via esclusiva possa apporre il numero della raccomandata sull’avviso di ricevimento” ed , infine , col sesto motivo: la “ nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione al motivo di cui al primo comma n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

Omessa pronuncia sulla domanda declaratoria della nullità e inefficacia del contratto di finanziamento per cui è causa e della fideiussione accessoria concessa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla creditrice”; CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 5.si deve conclusivamente dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, accogliereil secondo e il terzo motivi , assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia che, comunque in diversa composizione personale, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitittimità.

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il primo, accoglie il secondo e il terzo motividi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln.23906/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via Belsiana n. 71 presso il suo studioe come da domicilio digitale; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]– Liberazione di uno dei fideiussori - Scadenza dell’obbligazione ex art. 1957 c.c. – Notificazione – Raccomandata –Avviso di ricezione. CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi doValue s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74 presso il suo studio e come da domicilio digitale; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 /2021 pubblicata in data 8 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] aveva ingiunto con decreto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, alla società Acam.Co s .r.l. in liquidazione e ai suoi fideiussori, proquota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009; 2. i fideiussori, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avevano proposto opposizione avverso il citato decreto monitorio(con cui era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese) eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si era costituita [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la mandataria doBank s.p.a., quale cessionaria del credito già CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto; il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19 rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le società opponenti alla rifusione delle spese di lite; 3.la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona , ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione , e revoca to nei suoi soli confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017 , confermando la sentenza di prime curenei confronti [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettandone l’appello ; ha rigettato, infine, l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. ( già doBank s.p.a.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha condannatol’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’appellata [OSCURATO:SOCIETA]le spese del grado e la fino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. (già doBank s.p.a.), a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio; 4. a vverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue s.p.a.; sebbene intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale in data 6giugno 2024 ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositatomemoria; con ordinanza interlocutoria n.25337/2024si è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi affinché la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienza venisseeffettuata personalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation; all’esito dell’incombente, per la parte controricorrentesi è costituito nuovo difensore e la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380- bis 1 c.p.c.; ha depositato nuovamente memoria parte ricorrente , ha depositato memoria anche parte controricorrente; Considerato che 1. l a società ricorrente con il primo motivo, censura la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.sull’erronea interpretazione delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 della fideiussione del 30.09.2009 sottoscritta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; in particolare,assume che la Corte d’appello non abbia fatto buon governo dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali che le avrebbero imposto “ di arrestarsi al tenore letterale del contratto, senza cioè indagare una ipotetica “volontà delle parti” diversa da quella derivante dal chiaro significato letterale delle pattuiz ioni intercorse tra le parti ; in particolare, la Corte d’ a ppello , interpretando l’art. 7 della fideiussione (c.d. clausola “a prima richiesta”),ha ritenuto che le parti avessero derogato all’art. 1957 c.c., consentendo alla creditrice la facoltà d’impedire la relativa decadenza con una mera diffida stragiudiziale, prescindendosi dall’azione giudiziaria, nonostante l’art. 7 predetto fosse silente sul punto , e senza indicare quale sarebbe il criterio ermeneutico seguito; contesta che ciò sarebbe peraltro in contrasto con l’art. 6 della stessa fideiussione, che a livello letterale (oltre ad avere esteso il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. a 36 mesi) imponeva alla creditrice di “agire per l’adempimento”, riferimento testuale anche alle CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi modalità dell’azione per l’impedimento della decadenza riconducibile alla tradizionale esegesi dell’art. 1957 c.c. che impone di riferire il termine “azione”, al pari dell’equivalente termine “istanza”, ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto (viene richiamata,sul punto, Cass. n. 6823 / 2001 , in memoria ); 1.2. Il primo motivo è inammissibileai sensi dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c.; tanto si osserva a prescindere dal rilievo che, pure potrebbe svolgersi, nel senso che, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, il mezzo in esame si risolv e in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti esso evoca, nella sostanza, profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); andrebbe pure osservato che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire l’accertamento in sé che appartiene al Giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 10.2.2015 n. 2465, Cass.26.5.2016 n. 10891, Cass. 14.7.2016 n. 14355); in proposito, questa Corte ha più volte affermato come il ricorrente per cassazione, il quale intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assumono violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia dagli stessi discostato; nello specifico, la società ricorrente si è limit ata a reiterare con il ricorso di legittimità le doglianze già proposte dinanzi la Corte d’appelloe lo ha fatto sostenendo solo in thesi , ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici di cui la menta la violazione; fermi tali rilievi si deve in realtà sottolineare che l’esegesi della due clausole cui si fa riferimento, cui ha proceduto la corte territoriale, pone la decisione in linea con quanto da questa Corte già ritenuto, anche di recente, e cioè che nei contratti come quello in esameove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. deve intendersi riferito –proprio giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. Sez. 3, 26/09/2017 n. 22346; Cass. Sez. 3, 21/05/2008 n. 13078; più di recente,Cass.n. 660 del 2025); CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nella specie le parti, per il tramite della due clausole in discorso, hanno voluto, pur estendendo convenzionalmente il termine, sempre e comunque attribuire efficacia alla richiesta stragiudiziale; 2. con il secondo motivo, denuncia la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2729 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma n.3 dell’art.360 c.p.c. sull’erroneo accertamento presuntivo della ricezione della diffida stragiudiziale del 5.7.2011 da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, della cui ricezione, invece, non vi sarebbe prova; 3.con il terzo motivo, lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma n. 4 dell’art. 360 c.p.c.. Illogicità e omissione della motivazione (costituzionalmente rilevante da sussumersi nella violazione di legge) circa la riconducibilità esclusiva a poste italiane del numero di raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento nonché circa l’affermazione apodittica dell’avvenuta ricezione ex art. 1335 c.c. della raccomandata da parte di [OSCURATO:SOCIETA] entro il termine di 36 mesi”; 3.1. per ragioni di priorità logica e di connessione , va nno scrutinati congiuntamente il secondo e il terzo motiv i che si rivelanofondati; 3.1.1.la Corte d’appello ha ritenuto provato rispetto alla fideiubente [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrente, il rispetto del termine dei 36 mesi previsto dall’art. 6 del contratto di fideiussione de quo, con riferimento all’art. 1957 (pag. 11 della sentenza impugnata); la Corte territoriale è pervenuta a tale convincimento affermando che era stato contestato dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, «il ricevimento delle comunicazioni, in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento» ma che, per altro verso, la predetta società fideiubente non avevacontestato la «spedizione» CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della medesima comunicazione «né la conformità all’originale della copia delle comunicazioni ex artt. 2712-2719 c.c. e neppure la data», osservando, poi, in relazione all’avviso di ricevimento che «la copia della raccomandata indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA]. riproduce, oltre al testo contrattuale, un lato della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, dove si legge chiaramente la scritta “[OSCURATO:PERSONA]”, il numero della raccomandata (n. 13953632099.3), il nominativo e l’indirizzo del destinatario [OSCURATO:SOCIETA]. (v. terza pagina del doc.9 fascicolo fase monitoria, depositato telematicamente da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, doc. H del presente grado)»; ha poi ritenutoche «La produzione della copia dell’avviso di ricevimento, la cui conformità all’originale non è stata tempestivamente disconosciuta dalle odierne appellanti ex artt.2712-2719 c.c., pur in assenza della copia del lato dell’avviso recante la sottoscrizione del destinatario, è idonea a provare l’avvenuta spedizione della raccomandata n. 13953632099.3, datata 9.7.2011, indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA].» (pag. 10 della sentenza impugnata); ha infine richiamato il principio affermato da due arresti di questa Corte (nn. 15762/2013 e 24054/2015) secondo cui l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizio ne da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –e ha poi soggiunto che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, per ritenere che, nel caso di specie , «in presenza della copia dell’avviso di ricevimento recante il numero della raccomandata, che solo l’Ufficio postale può apporre CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al momento della spedizione del plico, può farsi applicazione dello stesso principio» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); 3.1.2.da queste testuali affermazioni come sopra riportate risulta sussiste re il denunciato vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c, tenuto conto che esso può essere fatto valere quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, purché tali carenze risultino dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090); questo vizio è riscontrabile nella motivazione in esame, la qualecon un argomentare oggettivamente contraddittorio , da un lato, afferma la necessità della contestazione non soltanto della ricezione delle comunicazioni ma anche dell’avvenuta spedizione di esse, dall’altro lato,la necessità del disconoscimento dell’avviso di ricevimento, sebbene ammetta al contempo la mancata produzione « della copia del lato dell’avviso recante la sottoscrizione del destinatario» e quindi l’assenza di dimostrazione della ricezione; si tratta di un argomentare che - in primo luogo se apprezzato anche solo in termini di mera congruenza logica e a maggior ragione una volta apprezzato in iure - risulta manifestamente privo di congruenza e del tutto contraddittorio; sotto il primo aspetto risulta assolutamente non spiegato come e perché dal fatto della spedizione debba evincersi la ricezione; CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sotto il secondo aspetto si palesa l’assoluta erroneità in iure di questa mancanza di spiegazione, volta che si considerino i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte; 3.1.3.ebbene, in tema di presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, questa Corte ha affermato che l’atto si presume giunto a destinazione -sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento- ma che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione, sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento (Cass. Sez. L, n. 28580 del 2024 Cass.n. 6725 del 2018; in precedenza, Cass. n. 10849 del 2006); l’indirizzo appena richiamato è stato, più di recente, rafforzato dalla pronuncia Cass. Sez. 3, 27/10/2022n. 31845 che, argomentando anche da Cass. Sez. U, 15/04/2021 n. 10012 , ha osservato come, anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l’ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata; in particolare, l’arreston. 31845 citato, pur evidenziando la peculiarità della tematica affrontata dalle Sezioni unite (relativa CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi alla prova della notificazione degli atti processuali e impositivi) rispetto a quella che nel concreto veniva esaminata (che, come nella specie in esame , aveva ad oggetto l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ.), ne ha però evidenziato i punti di contatto come quelli relativi al piano della vicinanza della prova e all’individuazione, in caso di contrasto, della parte (il mittente) tenuta alla dimostrazione dell’esito dell'inoltro della raccomandata postale; la Corte territoriale,pertanto, ha obliato i principii espress i dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato,che qui va condiviso e ribadito; 4.dall’accoglimento del secondo e terzo motiv i di ricorso, discende l’assorbimento dei restanticon cui, in particolare , parte ricorrente ha denunciato : - con il quarto motivo : l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al motivo di cui al primo comma n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Travisamento della prova e omesso esame della non riconducibilità a poste italiane del numero di raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento nonché della mancanza sul documento della data (apoditticamente individuata al 9.7.2011)”,con il quinto motivo: la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c. sull’erroneità riconducibile al “fatto notorio” dell’accertamento che l’Ufficio postale in via esclusiva possa apporre il numero della raccomandata sull’avviso di ricevimento” ed , infine , col sesto motivo: la “ nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione al motivo di cui al primo comma n. 4 dell’art. 360 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda declaratoria della nullità e inefficacia del contratto di finanziamento per cui è causa e della fideiussione accessoria concessa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla creditrice”; CC 17.02.2025 Ric. n. 23906/2021 Pres R.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.si deve conclusivamente dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, accogliereil secondo e il terzo motivi , assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia che, comunque in diversa composizione personale, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitittimità. P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il primo, accoglie il secondo e il terzo motividi r
Decreto Cassazione n. 11321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris