CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8143/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante , rappresentatae difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Lagoteta , come da procura in Oggetto: S omministrazione - Energia elettrica C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi calce al controricorso,ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –resistente – avverso la sentenzadel Tribunale di Castrovillari n. 800 /20 20 pubblicata il 2/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] conve niva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Castrovillariper sentire dichiarare l’inesistenza del credito di Euro 4.850,26 preteso dalla società convenuta all’atto di cessazione della fornitura di energia in data 17.09.2012 presso l’immobile sito in Rossano via [OSCURATO:PERSONA] n. 77; contestava l’attrice la sproporzione di quanto richiesto rispetto a quanto consumato in relazione alle precedenti letture e, comunque , non giustificato in relazione all ’ esigua attività esercitata (l ’ utenza servi va per l’attivazione di una pompa di irrigazione a servizio di un terreno agricolo ) e deduceva che l’ultima lettura era stata effettuata contestualmente alla rimozione del contatore; [OSCURATO:PERSONA] resistito alla domanda e in via riconvenzionale, a seguito di un ricomputo operato in base alle precedenti fatture emesse sulla base dei consumi stimati, riduceva l’importo richiesto nella minor somma di Euro 4.118,20. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava l ’ inesistenza del credito de ll ’ ENEL , con condannaal pagamento delle spese di lite. Per quanto ancora di interesse, il giudice di prime cure osservava che il quantitativo di kWh (110.537) rilevato nella lettura finale in data 17.9.2012 non era congruo con i consumi effettivi rilevati negli anni precedenti e che l ’ ENEL non avesse dato prova dei consumi effettivamente registrati dal contatore sostituito . 2.[OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame chiedendo l ’ integrale conferma della sentenzadi prime cure. C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di Castrovillariha accolto l ’ appello e, in riforma la sentenza impugnata, ha rigetta to la domanda principale della Novelli e accolto la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , condannando la appellataal pagamento della somma di Euro 4.118,20 , oltre interessi legali dal 17.1.2013, con condanna della stessaal pagamento delle spese del doppio gradoin favore dell’appellante. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato in tremotivi. Ha resistito con controricorso ENEL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.Con un primo motivo la ricorrente lamenta la “ Nullità della sen t enza in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., per violazione dell ’ art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. ” ; in particolare, lamenta che sarebbe “ irriducibilmente inconciliabile l’affermazione con cui, da un lato, si sostiene la certezza del consumo reale (basato su una scheda di cessazione con firma falsa che oggi per la prima volta diventa discrimen per accoglimento dell’appello)” e dall ’ altro , con motivazione dubitativa si afferma “ che la sproporzione rispetto ai consumi storici è un dato che non esclude che il consumo possa essere stato (non è stato) reale”(v. ricorso, pagg. 12-14). 1.1. Il primo motivo è inammissibile. In particolare, i vizi motivazionali lamentati e la pretesa nullità della sentenza e del procedimento non sussistono e la ricorrente insiste nel censurare un’ asserita contraddittorietà e irriducibile inconciliabilità delle affermazioni formulate dal C ollegio d ’ appello che, viceversa, si dimostra no congrue e priv e di vizi logici e giuridici rispetto all ’ apprezzamento d elle risultanze istruttorie. Vale ricordare in proposito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv., C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, 6° comma, cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.” (cfr., Cass. 25/09/2018, n. 22598). Dalla mera lettura della motivazione si evince che il giudiced’appello ha deciso senza perplessità e contraddizion i; invero, ha af fermato che «contrariamente a quanto rilevato in punto di fatto dal primo giudice, l’effettività del consumo rilevato all ’ atto della cessazione dell ’ utenza – coincidente con la sostituzione del contatore – è dimostrata dalla scheda di «cessazione» dell’utenza redatta dall’ENEL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è indicata la lettura del contatore effettuata in pari data eammontante a 10.537 kWh (documento 8 fascicolo ENEL primo grado; il numero va letto in «110.537», in quanto, essendo il contatore a cinque cifre, si è azzerato una volta superato il quantitativo di 99.999 kWh)”. Ebbene la scheda reca la firma dell’utente, [OSCURATO:PERSONA], la quale, con tale sottoscrizione, ha reso dichiarazione di scienza circa l’effettività della lettura del contatore alla detta data» (cfr. sentenza impugnata, pag. 2-3). [OSCURATO:PERSONA] d’appello afferma conclusivamente: «Orbene, premessa l’incontestabilità del fatto che alla data della cessazione dell’ utenza il contatore segnasse il quantitativo di consumo [ (1)10.537 kWh ] posto a base della pretesa creditoria dell’ENEL, la sua sproporzione rispetto ai consumi storici è un dato che in sé non esclude che il consumo possa essere stato reale, stante altresì la mancata dimostrazione della circostanza –nemmeno allegata C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla Novelli– del malfunzionamento del contatore » (cfr. sentenza impugnata, pag. 3). In definitiva, ciò che la ricorrente pretende , è di introdurre , inammissibilmente, nel giudizio di legittimità la contestazione di malfunzionamento del contatore, contestazione la cui è allegazione - per espressa motivazione del giudice di appello -è mancata nel giudizio merito. 2.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza resa dal Giudice di rinvio per “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art 115, 116, 132 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5”; in particolare,lamenta che il Giudice d ’ appello avrebbe “attribuito un significato del tutto opposto all’iter procedimentale, stravolgendone il significato e giungendo a conclusioni insostenibili” e, inoltre, avrebbe “attribuito un significato completamente diverso a tutto l’iter procedimentale, alle contestazioni allegate, al disconoscimento preliminare dei consumi, all ’ indicata richiesta di sostituzione del contatore sulla scorta del malfunzionamento, fondando il suo convincimento su una scheda falsa e su un errato riparto dell’onere probatorio” (cfr. ricorso, pagg. 14-19). 2.1.Il secondo motivo è anch ’ esso inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, è inammissibile in quanto evoca , in modo inestricabile , all’interno della stessa censura vizi tra loro eterogenei. In secondo luogo, la ricorrente non indica, se non genericamente e quindi inidoneamente, di aver contestato e allegato sin dal primo grado il mal funzionamento del contatoree non assolve al duplice onere - imposto dall ’ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso). Inoltre, sebbeneformalmente lamenti un vizio di violazione di numerose norme processuali e sostanziali,nella sostanza, tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzionecompiuta e sulle ragioni per le quali non ritenuto provato l’accertamento negativo di inesistenza del credito C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi vantato da Enel nei confrontidella ricorrente (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). Sul punto, suggestivamente, la ricorrente invoca la violazione del principio dell’onere della prova sul corretto funzionamento del contatore, vizio che , però , può essere denunciato all ’ interno della dinamica del riparto degli oneri processuali soltanto se tale d eduzione sia stata specificatamente e tempestivamente allegata , con l ’ effetto di far gravare l’onere di dimostrazione del corretto funzionamento a carico della controparte. Con riferimento,poi, alla denuncia formulata dalla ricorrente col ricorso per cassazione con cui si duole dellafalsità della sottoscrizione attribuitale in calce alla c.d. scheda di cessazione dell’utenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (citata dalla sentenza impugnata), è sufficiente evidenziare che detto documento era ritualmente prodotto dalla controparte sin dall’inizio del giudizio di primo grado (cfr. fascicolo di primo grado, doc. 8 come indicata a pag. 8 del controricorso) e non oggetto di contestazione specifica ex art. 115 cod. proc. civ. o di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. da parte della ricorrente.Pertanto, si tratta diquestione tardiva, ormai non più utilmente deducibile. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente propone un “ricorso straordinario per emergenza di un documento e/o prova rilevante ai fini della decisione emersa dopo il giudizio di appello”, riferendosi alla scheda di cessazione dell’utenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affermando che “da un lato la scheda rappresenta uno dei motivi che per la prima volta in sede di appello hanno dato origine all’accoglimento dello stesso e rilevato che la scheda non è stata sottoscritta dalla Novelli, che la firma è falsa come in querela, che la stessa non era assolutamente presente alle operazioni di cessazione –come invece falsamente dichiarato – certamente la sentenza va annullata” ( v . ricorso, pagg. 20-22). 3.1.Il motivo è inammissibile sia perché n on viene ricondotto ad alcuno dei motivi ex art. 360 c.p.c., stante la natura di giudizio a critica vincolata qual è il giudizio di cassazione sia perché non ded uce le ragioni per le quali la C.C. 21.04.2023 r.g.n. 8143/2022 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrente non ha mai disconosciuto la sottoscrizione attribuitale sulla c. d. scheda di cessazione dell’utenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile , mentre l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi Euro1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d