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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 10960/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lc, ift 0251iir: le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; Le'lf, Ct.

O •-t.

L,Lt. kbt 4_ k.^ j \j- b 1-4 (A/ 14 • e 't:1'0 4-r, Ci. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 31, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA].

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il ricorrente gravitava.

Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. — risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio — e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine.

Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare.

In questa ampia cornice investigativa, al capo 31 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), accertato a Rosarno il 23/04/2018, che l'indagato commetteva procurandosi, attraverso [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), dieci chilogrammi di marijuana, per consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, l'avrebbe consegnata ad altri soggetti.

Il coinvolgimento del ricorrente nell'attività delittuosa contestatagli al capo 31 si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica — eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) — svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata.

Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dal complesso di queste intercettazioni emergevano i rapporti consolidati che il ricorrente intratteneva, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato all'ambiente 'ndranghetistico degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato dalla cosca Pesce.

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore della condotta illecita ascritta al ricorrente al capo 31 e della sua riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993).

L'elevato disvalore dei comportamenti criminosi di cui si discute, del resto, era dimostrato dal quantitativo consistente di stupefacente gestito dal ricorrente e dai complici nel caso in esame e dai rapporti personali esistenti tra il ricorrente e gli attuali vertici della cosca Pesce di Rosarno, attestati dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 31 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce delle incertezze sull'identificazione dell'indagato.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 3 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, trascurando di considerare che era coinvolto in un unico episodio criminoso.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su t prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez.

U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01-01).

Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di [OSCURATO:PERSONA], Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari censurata con il ricorso in esame.

3. Tanto premesso e passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 31 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce delle incertezze sull'identificazione dell'indagato.

Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 31, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata.

Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 3 e 4; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), citata a pagina 5; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina

5. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo concorsuale svolto da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], nella gestione di una partita di marijuana di dieci chilogrammi, che il ricorrente si procurava, attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per consegnarla, in un successivo momento, a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva agito da intermediario, atteso che avrebbe consegnato lo stupefacente ad altri soggetti.

Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa relativa all'acquisto di una partita di marijuana di dieci chilogrammi, rispetto al quale non assume un rilievo decisivo - atteso l'univoco contenuto delle captazioni sopra citate - la circostanza che l'indagato risultava marginalmente coinvolto nelle intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato; circostanza, peraltro, smentita dalla captazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata.

Né residuano dubbi sull'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva contestata dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, atteso il contenuto della conversazione intercettata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e lo stesso indagato, in cui il primo dei due colloquianti diceva al ricorrente, utilizzando una terminologia evidentemente convenzionale, di «portargli il libretto della macchina [...]» ry'i vn-. v-n P.1-: it Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che, a seguito della telefonata di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), il ricorrente aveva «ricevuto, attraverso il linguaggio codicistico utilizzato per simili comunicazioni, la conferma per procedere alla fornitura di droga così come contestatogli».

3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni informatiche che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta convolto, ancorché in una sola conversazione, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01).

Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, peraltro genericamente, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3.2. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.

4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, trascurando ulteriormente di considerare che era coinvolto in un unico episodio criminoso.

Deve, invero, rilevarsi che, alla luce del compendio indiziario richiamato nei paragrafi 3 e 3.1, cui si deve rinviare, l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti rosarnese non poteva ritenersi occasionale e circoscritto alla vicenda delittuosa di cui al capo 31, in ragione dei rapporti consolidati esistenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), che, come detto, rivestiva un ruolo egemonico nel settore criminale in esame.

Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] desumeva l'elevata pericolosità sociale di Grasso, sulla quale il provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie.

La fattispecie contestata all'imputato, dunque, imponeva di ritenere altamente pericolosi e connotati da serialità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] sull'adeguatezza del regime cautelare carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, dell'elevata caratura criminale dei soggetti con cui interagiva nel mercato degli stupefacenti rosarnese e dei precedenti specifici da cui l'indagato era gravato.

Appaiono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, evidenziava che il pericolo di recidiva risultava «suffragato dalla entità del fatto-reato e dalle specifiche circostanze e modalità di svolgimento, sintomatiche di un'attività delittuosa collegata a circuiti delinquenziali dediti al traffico di stupefacenti».t Trasmessa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li —2-5.11.A.L322_, Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza in esame.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lc, ift 0251iir: le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; Le'lf, Ct. O •-t. L,Lt. kbt 4_ k.^ j \j- b 1-4 (A/ 14 • e 't:1'0 4-r, Ci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 31, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. — risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio — e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa ampia cornice investigativa, al capo 31 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), accertato a Rosarno il 23/04/2018, che l'indagato commetteva procurandosi, attraverso [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), dieci chilogrammi di marijuana, per consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, l'avrebbe consegnata ad altri soggetti. Il coinvolgimento del ricorrente nell'attività delittuosa contestatagli al capo 31 si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica — eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) — svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dal complesso di queste intercettazioni emergevano i rapporti consolidati che il ricorrente intratteneva, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato all'ambiente 'ndranghetistico degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato dalla cosca Pesce. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore della condotta illecita ascritta al ricorrente al capo 31 e della sua riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). L'elevato disvalore dei comportamenti criminosi di cui si discute, del resto, era dimostrato dal quantitativo consistente di stupefacente gestito dal ricorrente e dai complici nel caso in esame e dai rapporti personali esistenti tra il ricorrente e gli attuali vertici della cosca Pesce di Rosarno, attestati dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 31 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce delle incertezze sull'identificazione dell'indagato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 3 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, trascurando di considerare che era coinvolto in un unico episodio criminoso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su t prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di [OSCURATO:PERSONA], Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari censurata con il ricorso in esame. 3. Tanto premesso e passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 31 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce delle incertezze sull'identificazione dell'indagato. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 31, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 3 e 4; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), citata a pagina 5; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo concorsuale svolto da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], nella gestione di una partita di marijuana di dieci chilogrammi, che il ricorrente si procurava, attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per consegnarla, in un successivo momento, a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva agito da intermediario, atteso che avrebbe consegnato lo stupefacente ad altri soggetti. Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa relativa all'acquisto di una partita di marijuana di dieci chilogrammi, rispetto al quale non assume un rilievo decisivo - atteso l'univoco contenuto delle captazioni sopra citate - la circostanza che l'indagato risultava marginalmente coinvolto nelle intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato; circostanza, peraltro, smentita dalla captazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata. Né residuano dubbi sull'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva contestata dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, atteso il contenuto della conversazione intercettata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e lo stesso indagato, in cui il primo dei due colloquianti diceva al ricorrente, utilizzando una terminologia evidentemente convenzionale, di «portargli il libretto della macchina [...]» ry'i vn-. v-n P.1-: it Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che, a seguito della telefonata di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), il ricorrente aveva «ricevuto, attraverso il linguaggio codicistico utilizzato per simili comunicazioni, la conferma per procedere alla fornitura di droga così come contestatogli». 3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni informatiche che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta convolto, ancorché in una sola conversazione, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, peraltro genericamente, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, trascurando ulteriormente di considerare che era coinvolto in un unico episodio criminoso. Deve, invero, rilevarsi che, alla luce del compendio indiziario richiamato nei paragrafi 3 e 3.1, cui si deve rinviare, l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti rosarnese non poteva ritenersi occasionale e circoscritto alla vicenda delittuosa di cui al capo 31, in ragione dei rapporti consolidati esistenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), che, come detto, rivestiva un ruolo egemonico nel settore criminale in esame. Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] desumeva l'elevata pericolosità sociale di Grasso, sulla quale il provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie. La fattispecie contestata all'imputato, dunque, imponeva di ritenere altamente pericolosi e connotati da serialità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] sull'adeguatezza del regime cautelare carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, dell'elevata caratura criminale dei soggetti con cui interagiva nel mercato degli stupefacenti rosarnese e dei precedenti specifici da cui l'indagato era gravato. Appaiono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, evidenziava che il pericolo di recidiva risultava «suffragato dalla entità del fatto-reato e dalle specifiche circostanze e modalità di svolgimento, sintomatiche di un'attività delittuosa collegata a circuiti delinquenziali dediti al traffico di stupefacenti».t Trasmessa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li —2-5.11.A.L322_, Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza in esame. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 10960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris