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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40782/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/che ha concluso per l'inammissibilital del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 111 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2.600,00 euro di ammenda irrogata con sentenza del 07/11/2018 del Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, accertato il 21/09/2015. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, mancando, afferma, gli elementi di fatto ritenuti necessari per ritenere la sussistenza di una discarica abusiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e 533 cod. proc. pen., osservando che la propria condanna si basa esclusivamente sulle dichiarazioni di un unico testimone totalmente inattendibile. 1.3.Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorso replica, alla lettera, l'atto di appello, tant'è che il ricorrente fa spesso riferimento al "Giudice di prime cure"; 3.2.manca, all'evidenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.3.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01); 3.4.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/che ha concluso per l'inammissibilital del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 111 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2.600,00 euro di ammenda irrogata con sentenza del 07/11/2018 del Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, accertato il 21/09/2015. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, mancando, afferma, gli elementi di fatto ritenuti necessari per ritenere la sussistenza di una discarica abusiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e 533 cod. proc. pen., osservando che la propria condanna si basa esclusivamente sulle dichiarazioni di un unico testimone totalmente inattendibile. 1.3.Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorso replica, alla lettera, l'atto di appello, tant'è che il ricorrente fa spesso riferimento al "Giudice di prime cure"; 3.2.manca, all'evidenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.3.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01); 3.4.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.