CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07142/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 2095-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMO BARRILE;2026 - controricorrente –845 avverso la sentenza n. 1011/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/11/2023 R.G.N. 1300/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte d’Appello diPalermo ha riformato parzialmente la decisione resa dalNumero registro generale 2095/2024Tribunale di Palermo di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]N umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026Martinico nei confronti del Comune di Palermo. Data pubblicazione 25/03/2026- L’originario ricorrente, dirigente tecnico del Comune di Palermodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] data della quiescenza, era statosospeso due volte nel corso del rapporto in riferimento almedesimo procedimento penale, una prima voltaobbligatoriamente, stante l’applicazione della custodia cautelarein carcere per i reati di tentata concussione, corruzione, turbatalibertà degli incanti e falsità ideologica in atti pubblici ed unaseconda volta a seguito della sentenza di condanna emessa dalTribunale di Palermo, poi riformata dalla Corte d’Appello diPalermo a seguito del giudizio di rinvio da Cassazione, definitocon l’assoluzione con formula piena per i reati di tentataconcussione e corruzione e per intervenuta prescrizionerelativamente ai reati di turbata libertà degli incanti e falsitàideologica in atti pubblici. Aveva, quindi, domandato, inrelazione ad entrambi i periodi, la ricostituzione della posizioneeconomica al momento precedente la sospensione con diritto alconguaglio tra le somme percepite a titolo di indennitàalimentare e la retribuzione spettante.- Il giudice d’appello, preso atto della mancata riproposizione insede di gravame della domanda di restitutio in integrum per ilperiodo di sospensione obbligatoria, ha accolto la domanda conriguardo alla successiva sospensione, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma utile per la ricostituzionedella posizione economica dell’istante.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto che ciò che distingue il diritto al conguaglio deldipendente sottoposto a sospensione cautelare non è latipologia “facoltativa” e/o “obbligatoria” della misura, quantol’impossibilità oggettiva e assoluta di rendere la prestazioneNumero registro generale 2095/2024derivandone il convincimento per cui, se nessun diritto allaN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026restitutio in integrum poteva vantare il dipendentDeat a pubblicazione 25/03/2026relativamente al primo periodo di sospensione, essendo statosottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lariammissione in servizio del medesimo a seguito della sentenzaassolutoria senza che il Comune avesse adottato alcunprovvedimento disciplinare comportava il venir menodell’efficacia della sospensione a tutti gli effetti anchepatrimoniali, con conseguente diritto al conguaglio nell’importorisultante dai conteggi prodotti dal dipendente nonspecificamente contestati dal Comune. Ha evidenziato inparticolare, che era mancato l’accertamento in sede disciplinaredei fatti contestati ed ha ritenuto irrilevante che l’assoluzionecon formula piena, prevista dalla disciplina collettiva qualepresupposto per il diritto al conguaglio, fosse stata pronunciatasoltanto con riferimento ad alcuni dei reati ascritti.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Palermo,affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, concontroricorso, il [OSCURATO:PERSONA].- Il controricorrente ha poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, CCNL perl’Area della Dirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’avererroneamente ritenuto applicabile ratione temporis la normacontrattuale richiamata quando, viceversa, la norma applicabiledoveva ritenersi, in conformità alla pronunzia resa dal primogiudice, quella vigente all’epoca in cui erano state poste lecondotte contestate ovvero l’art. 12, comma 7, CCNL per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Numero registro generale 2095/2024che sancisce il diritto al conguaglio tra quanto percepito a titoloN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026di indennità alimentare e quanto dovuto al dirigente se fossDeat a pubblicazione 25/03/2026rimasto in servizio in caso di sentenza definitiva di assoluzionepronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, CCNL per l’Area dellaDirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dallaCorte territoriale, dovendo leggersi la disposizione in questionenel senso che la restitutio in integrum del dirigente sottopostoa sospensione cautelare poi riammesso in servizio è ammessa,qualunque sia il reato ascritto, nei casi in cui il giudizio penalesia stato definito con sentenza definitiva di assoluzionepronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”, ipotesi nella specie non verificatasi, postoche, con riguardo ad alcuni dei reati ascritti, la pronuncia resaera stata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.- Appare preliminarmente opportuno rilevare comel’impugnazione proposta si incentri sulla tesi per cui nella specienon vi sarebbe da parte del dirigente diritto alla restitutio inintegrum in quanto il conguaglio tra l’indennità alimentarericonosciuta al dirigente nel periodo di sospensione cautelareconseguente a condanna penale con la retribuzione al medesimospettante se fosse rimasto in servizio sarebbe dovuta solo neicasi in cui la sentenza penale definitiva di assoluzione fossepronunciata con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”. La tesi troverebbe fondamento nellaformulazione letterale dell’art. 12, comma 7, CCNL di Area del22.2.2006, che si sostiene, in contrasto con quanto affermatoNumero registro generale 2095/2024dalla Corte territoriale, essere la disposizione applicabile rationeN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026temporis alla fattispecie. Data pubblicazione 25/03/2026- La clausola contrattuale invocata testualmente recita “Nel casodi sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con laformula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”, quanto corrisposto, durante il periodo disospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verràconguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto inservizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione ingodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimentodisciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 10,comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto dellesanzioni eventualmente applicate”.- Il testo contrattuale non è dissimile da quella utilizzato conriferimento alla medesima situazione giuridica dall’art. 9 delsuccessivo CCNL di Area 22.2.2010, secondo cui “In caso disentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con laformula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”, quanto corrisposto, nel periodo di sospensionecautelare a titolo di indennità alimentare verrà conguagliato conquanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendoconto anche della retribuzione di posizione in godimento all’attodella sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenzadefinitiva di proscioglimento pronunciata prima deldibattimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con la formula il fattonon sussiste o l’imputato non lo ha commesso.”, il che finisceper rendere irrilevante la censura di cui al primo motivo delricorso de quo, della quale si è detto, che imputa alla Corteterritoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile rationetemporis tale disposizione, consentendo di concentrare l’esamesul prospettato errore interpretativo.Numero registro generale 2095/2024- La censura sulla quale il ricorso si incentra non può trovareN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermatDaat a pubblicazione 25/03/2026ex art. 384, comma 4, c.p.c., con integrazione della motivazionenei termini che seguono.- Questa Corte, infatti, chiamata a pronunciaresull’interpretazione della analoga disciplina contrattuale dettataper il personale del comparto Ministeri, ha affermato, conorientamento consolidato (cfr. Cass. n. 9304/2017 e da ultimoCass. n. 989/2024) che “in tema di sospensione cautelare dalservizio in pendenza di procedimento penale a carico delpubblico dipendente l’art. 27, comma 7, del CCNL compartoMinisteri del 16.5.1995, il quale prevede il ripristino dell’obbligoretributivo solo “in caso di sentenza definitiva di assoluzione oproscioglimento con formula piena” si deve interpretareestensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizioin via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamentoeconomico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processopenale, venga inflitta una sanzione disciplinare che noncomporti la cessazione o la sospensione dal servizio o checomporti una sanzione disciplinare di durata inferiore a quellacautelare , a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativodella sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione diquella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere ocomunque da una misura cautelare personale che rendaimpossibile la prestazione lavorativa”.- Si tratta di un principio coerente con quello, più generale,secondo cui la sospensione del dipendente sottopostoa procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale,è correlata alla definizione del procedimento disciplinare ediviene priva di titolo, con conseguente diritto alla restitutio inNumero registro generale 2095/2024integrum, qualora all'esito del procedimento penale quelloN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026disciplinare non venga attivato. Data pubblicazione 25/03/2026- Nella fattispecie, pertanto, ciò che dà titolo alla ricostruzionedella posizione economica del ricorrente è la circostanza che inrelazione ai fatti per i quali risulta emessa una sentenza penalenon preclusiva dell’azione disciplinare il datore di lavoro nonabbia attivato o ripreso il procedimento disciplinare ed emessoa riguardo alcun provvedimento sanzionatorio che legittimassein tutto o in parte la sospensione, con la conseguenza del venirmeno del titolo della stessa.- Il ricorso va, dunque, rigettato- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 2095/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SANZIONIDISCIPLINARISEZIONE LAVOROPUBBLICOComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPIEGODott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.2095/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 2095-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMO BARRILE;2026 - controricorrente –845 avverso la sentenza n. 1011/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/11/2023 R.G.N. 1300/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte d’Appello diPalermo ha riformato parzialmente la decisione resa dalNumero registro generale 2095/2024Tribunale di Palermo di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]N umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026Martinico nei confronti del Comune di Palermo. Data pubblicazione 25/03/2026- L’originario ricorrente, dirigente tecnico del Comune di Palermodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] data della quiescenza, era statosospeso due volte nel corso del rapporto in riferimento almedesimo procedimento penale, una prima voltaobbligatoriamente, stante l’applicazione della custodia cautelarein carcere per i reati di tentata concussione, corruzione, turbatalibertà degli incanti e falsità ideologica in atti pubblici ed unaseconda volta a seguito della sentenza di condanna emessa dalTribunale di Palermo, poi riformata dalla Corte d’Appello diPalermo a seguito del giudizio di rinvio da Cassazione, definitocon l’assoluzione con formula piena per i reati di tentataconcussione e corruzione e per intervenuta prescrizionerelativamente ai reati di turbata libertà degli incanti e falsitàideologica in atti pubblici. Aveva, quindi, domandato, inrelazione ad entrambi i periodi, la ricostituzione della posizioneeconomica al momento precedente la sospensione con diritto alconguaglio tra le somme percepite a titolo di indennitàalimentare e la retribuzione spettante.- Il giudice d’appello, preso atto della mancata riproposizione insede di gravame della domanda di restitutio in integrum per ilperiodo di sospensione obbligatoria, ha accolto la domanda conriguardo alla successiva sospensione, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma utile per la ricostituzionedella posizione economica dell’istante.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto che ciò che distingue il diritto al conguaglio deldipendente sottoposto a sospensione cautelare non è latipologia “facoltativa” e/o “obbligatoria” della misura, quantol’impossibilità oggettiva e assoluta di rendere la prestazioneNumero registro generale 2095/2024derivandone il convincimento per cui, se nessun diritto allaN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026restitutio in integrum poteva vantare il dipendentDeat a pubblicazione 25/03/2026relativamente al primo periodo di sospensione, essendo statosottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lariammissione in servizio del medesimo a seguito della sentenzaassolutoria senza che il Comune avesse adottato alcunprovvedimento disciplinare comportava il venir menodell’efficacia della sospensione a tutti gli effetti anchepatrimoniali, con conseguente diritto al conguaglio nell’importorisultante dai conteggi prodotti dal dipendente nonspecificamente contestati dal Comune. Ha evidenziato inparticolare, che era mancato l’accertamento in sede disciplinaredei fatti contestati ed ha ritenuto irrilevante che l’assoluzionecon formula piena, prevista dalla disciplina collettiva qualepresupposto per il diritto al conguaglio, fosse stata pronunciatasoltanto con riferimento ad alcuni dei reati ascritti.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Palermo,affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, concontroricorso, il [OSCURATO:PERSONA].- Il controricorrente ha poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, CCNL perl’Area della Dirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’avererroneamente ritenuto applicabile ratione temporis la normacontrattuale richiamata quando, viceversa, la norma applicabiledoveva ritenersi, in conformità alla pronunzia resa dal primogiudice, quella vigente all’epoca in cui erano state poste lecondotte contestate ovvero l’art. 12, comma 7, CCNL per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Numero registro generale 2095/2024che sancisce il diritto al conguaglio tra quanto percepito a titoloN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026di indennità alimentare e quanto dovuto al dirigente se fossDeat a pubblicazione 25/03/2026rimasto in servizio in caso di sentenza definitiva di assoluzionepronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, CCNL per l’Area dellaDirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dallaCorte territoriale, dovendo leggersi la disposizione in questionenel senso che la restitutio in integrum del dirigente sottopostoa sospensione cautelare poi riammesso in servizio è ammessa,qualunque sia il reato ascritto, nei casi in cui il giudizio penalesia stato definito con sentenza definitiva di assoluzionepronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”, ipotesi nella specie non verificatasi, postoche, con riguardo ad alcuni dei reati ascritti, la pronuncia resaera stata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.- Appare preliminarmente opportuno rilevare comel’impugnazione proposta si incentri sulla tesi per cui nella specienon vi sarebbe da parte del dirigente diritto alla restitutio inintegrum in quanto il conguaglio tra l’indennità alimentarericonosciuta al dirigente nel periodo di sospensione cautelareconseguente a condanna penale con la retribuzione al medesimospettante se fosse rimasto in servizio sarebbe dovuta solo neicasi in cui la sentenza penale definitiva di assoluzione fossepronunciata con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputatonon lo ha commesso”. La tesi troverebbe fondamento nellaformulazione letterale dell’art. 12, comma 7, CCNL di Area del22.2.2006, che si sostiene, in contrasto con quanto affermatoNumero registro generale 2095/2024dalla Corte territoriale, essere la disposizione applicabile rationeN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026temporis alla fattispecie. Data pubblicazione 25/03/2026- La clausola contrattuale invocata testualmente recita “Nel casodi sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con laformula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”, quanto corrisposto, durante il periodo disospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verràconguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto inservizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione ingodimento all’atto della sospensione. Ove il procedimentodisciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 10,comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto dellesanzioni eventualmente applicate”.- Il testo contrattuale non è dissimile da quella utilizzato conriferimento alla medesima situazione giuridica dall’art. 9 delsuccessivo CCNL di Area 22.2.2010, secondo cui “In caso disentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con laformula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”, quanto corrisposto, nel periodo di sospensionecautelare a titolo di indennità alimentare verrà conguagliato conquanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendoconto anche della retribuzione di posizione in godimento all’attodella sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenzadefinitiva di proscioglimento pronunciata prima deldibattimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con la formula il fattonon sussiste o l’imputato non lo ha commesso.”, il che finisceper rendere irrilevante la censura di cui al primo motivo delricorso de quo, della quale si è detto, che imputa alla Corteterritoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile rationetemporis tale disposizione, consentendo di concentrare l’esamesul prospettato errore interpretativo.Numero registro generale 2095/2024- La censura sulla quale il ricorso si incentra non può trovareN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermatDaat a pubblicazione 25/03/2026ex art. 384, comma 4, c.p.c., con integrazione della motivazionenei termini che seguono.- Questa Corte, infatti, chiamata a pronunciaresull’interpretazione della analoga disciplina contrattuale dettataper il personale del comparto Ministeri, ha affermato, conorientamento consolidato (cfr. Cass. n. 9304/2017 e da ultimoCass. n. 989/2024) che “in tema di sospensione cautelare dalservizio in pendenza di procedimento penale a carico delpubblico dipendente l’art. 27, comma 7, del CCNL compartoMinisteri del 16.5.1995, il quale prevede il ripristino dell’obbligoretributivo solo “in caso di sentenza definitiva di assoluzione oproscioglimento con formula piena” si deve interpretareestensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizioin via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamentoeconomico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processopenale, venga inflitta una sanzione disciplinare che noncomporti la cessazione o la sospensione dal servizio o checomporti una sanzione disciplinare di durata inferiore a quellacautelare , a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativodella sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione diquella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere ocomunque da una misura cautelare personale che rendaimpossibile la prestazione lavorativa”.- Si tratta di un principio coerente con quello, più generale,secondo cui la sospensione del dipendente sottopostoa procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale,è correlata alla definizione del procedimento disciplinare ediviene priva di titolo, con conseguente diritto alla restitutio inNumero registro generale 2095/2024integrum, qualora all'esito del procedimento penale quelloN umero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 7142/2026disciplinare non venga attivato. Data pubblicazione 25/03/2026- Nella fattispecie, pertanto, ciò che dà titolo alla ricostruzionedella posizione economica del ricorrente è la circostanza che inrelazione ai fatti per i quali risulta emessa una sentenza penalenon preclusiva dell’azione disciplinare il datore di lavoro nonabbia attivato o ripreso il procedimento disciplinare ed emessoa riguardo alcun provvedimento sanzionatorio che legittimassein tutto o in parte la sospensione, con la conseguenza del venirmeno del titolo della stessa.- Il ricorso va, dunque, rigettato- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]