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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09078/2026

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rrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Craveia, elettivamente domiciliata c/o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1323/2023,pubblicata in data 21 aprile 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori diParah s.r.l. (poi fallita) per l’importo massimo di euro 433.290,00,proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo, tral’altro, l’inesistenza del credito e l’invalidità della fideiussione.In particolare, negarono il perfezionamento del contratto difinanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., assistito da garanzia neitermini pretesi dalla opposta, e chiesero l’esibizione dell’originaledella scrittura privata prodotta in fotocopia con il ricorso monitorio.L’opposta replicò di non essere in possesso dell’originale dellascrittura privata e di avere trasmesso, in data 8 febbraio 2017,proposta di finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in data 10febbraio 2017, aveva inoltrato atto di accettazione del finanziamento,allegando anche la fideiussione sottoscritta dai soci di minoranza il 28gennaio 2017.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito rigettò l’opposizione.2.

La sentenza, impugnata dai fideiussori soccombenti, è stataconfermata dalla Corte d’appello di Milano.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026cassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹Violazione dilegge e falsa applicazione degli articoli 214 e 215, primo comma, n.2, c.p.c. e degli artt. 2702, 2712 e 2719 cod. civ. ››, per avere igiudici d’appello considerato il foglio contenente la riproduzione dellefirme dei garanti quale scrittura privata non disconosciuta,civ., sebbene il creditore avesse esplicitamente precisato di nonaverne mai avuto l‘originale e avesse chiesto l’esibizione deldocumento ai fini della verificazione.Evidenziano che con l’atto di opposizione avevano dedotto di nonavere mai visto, né sottoscritto il contratto di finanziamento e laallegata fideiussione, tanto che avevano posto in dubbio l’autografiadelle firme, e, sulla scorta delle allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., che avevachiesto l’esibizione del documento, avevano espresso riserva dieffettuare il disconoscimento della sottoscrizione all’esito dellaesibizione dell’originale.

Alla udienza del 13 gennaio 2022, dopo cheNovi s.r.l. aveva chiarito di non essere mai stata in possesso dellascrittura privata, ma solo di una sua riproduzione, avevanodisconosciuto la conformità all’originale, come previsto nel secondocomma dell’art. 2719 cod. civ.Contestano l’affermazione contenuta in sentenza secondo la qualeil disconoscimento avrebbe dovuto essere comunque tempestivo edintervenire alla prima udienza, anche se il documento era statoprodotto in copia fotostatica; sottolineano che l’art. 214 cod. proc.Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026civ., quando usa il termine “disconoscimento” spiega che essoconsiste nella negazione della scrittura o della sottoscrizione dellescritture private di cui all’art. 2702 cod. civ., diversamente da quantoprevisto dagli artt. 2712 e 2719 cod. civ., i quali dispongono che, perevitare l’efficacia probatoria di riproduzioni meccaniche o di copiefotografiche di scritture, colui contro il quale esse sono prodotte devedisconoscerne la conformità ai fatti o all’originale.

Non essendo maistato prodotto l’originale del negozio fideiussorio, assumono di nonessere mai decaduti dalla facoltà di disconoscere le sottoscrizioniautografe.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Risulta incontroverso che il doc. 1, costituito dalla proposta difinanziamento inoltrata da [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dallaconseguente accettazione della debitrice, contenente, alla pagina 9, ilnegozio di fideiussione, è stato prodotto in copia fotostatica dallaodierna controricorrente già in sede monitoria.Come accertato dalla corte d’appello nella sentenza impugnata glioriginari opponenti:a) nell’atto di citazione in opposizione avevano sostenuto di nonavere “mai visto e sottoscritto la fideiussione e le condizioni di cui allepagine da 1 a 8 del documento 1 in fascicolo monitorio”, assumendoche “le firme di cui alla pagina 9 del medesimo documento non siriferiscono [riferivano] affatto alle pagine che lo precedevano, né adalcun contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA].”;b) nello stesso atto avevano avanzato richiesta di “esibizione ingiudizio dell’originale del documento 1 pagina 9”, dubitando che sitrattasse di “autentico documento” ed aggiungendo che, se avesserosottoscritto una fideiussione, “avrebbero quanto meno previstocondizioni del tutto diverse”;c) alla prima udienza di comparizione avevano chiarito, tramite ilNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026loro difensore, che “volevano stipulare il contratto di fideiussione, manon alle condizioni indicate nel contratto di fideiussione contestato”,facendo, altresì, presente che non contestavano “l’autenticità dellefirme, ma l’abusivo riempimento del documento, non corrispondentealla reale volontà delle parti”; si erano comunque riservati di“disconoscere il documento”, dichiarando che lo stesso si trovavanella disponibilità della Curatela del Fallimento della società debitriceprincipale;d) con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.avevano disconosciuto i documenti “C”, “D”, “E” di parte opposta e, inparticolare, la conformità degli stessi al doc. 1 prodotto,ulteriormente precisando di avere “disconosciuto la propriasottoscrizione sulla fideiussione fin dal primo atto difensivo,chiedendo altresì l’esibizione dell’originale ancora assente in giudizio”;e) con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.avevano dichiarato di disconoscere le firme apposte sul contratto difideiussione, ribadendo che “avevano disconosciuto la propriasottoscrizione sulla fideiussione fin dal primo atto difensivo”.1.3.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, diverso èl'ambito di operatività delle norme di cui all'art. 214 cod. proc. civ. edi cui all'art. 2719 cod. civ.: nel primo caso il disconoscimento miraad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o dellasottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentementeautore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scritturama soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotograficaal documento originale.

Di guisa che la parte contro la quale sia stataprodotta una scrittura privata può effettuare un duplicedisconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia,della conformità all’originale: nel qual caso troverà applicazione ilribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, ilNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità trauna scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non hagli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215,primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, inmancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, lacontestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice diaccertare la conformità della copia all'originale anche mediante altrimezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., sez. 5, 18/01/2022,n. 1324; Cass., sez. 1, 08/07/2024, n. 18491).Va, peraltro, rammentato come sia pacifico che il disconoscimentodi scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentalio speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante lacontestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezzaoppure limitatamente alla sua sottoscrizione; pertanto non può essereconsiderata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, oveeffettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quellagenericamente formulata, poiché soltanto colui che è erede o aventecausa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi adichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondola previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 cod. proc.civ. (Cass., sez. 1, 13/09/2021, n. 24634).Peraltro, la disposizione dell’art. 2719 cod. civ., concernente copiefotostatiche di scritture private, in relazione alla quale si esige cheintervenga un espresso disconoscimento della conformità conl'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tantoalla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suooriginale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità discrittura o di sottoscrizione ed entrambe le ipotesi sono disciplinatedagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. 3, 05/07/2019,n. 18074; Cass., sez. 6 -3, 06/02/2019, n. 3540; Cass., sez. 2,Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/202620/02/2018, n. 4053 con richiamo agli artt. 214 e 215 cod. civ.).Di conseguenza, secondo il costante indirizzo di questa Corte, lacopia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nellasua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, sela parte comparsa non la disconosce in modo formale e inequivocoalla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla suaproduzione (Cass., sez. 2, 18/07/2024, n. 19850; Cass., sez. 2,24/02/2023, n. 5755).

In ogni caso, la valutazione circa la specificitàdella dichiarazione di disconoscimento della conformità all’originale sirisolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamentemotivato (Cass., sez.

L, 20/08/2014, n. 18042; Cass., sez. 2,22/01/2018, n. 1537).1.4.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito non ha negatola cogenza dei suddetti principi, ma si è collocato su un piano deltutto diverso, quello dell’accertamento di merito in ordine allaspecificità e determinatezza del disconoscimento della copia deldocumento all’originale effettuato nell’atto di citazione in opposizione.Difatti, il giudice di appello, a pag. 10 della motivazione, ha postol’accento sul fatto che la dichiarazione di contestazione deldocumento prodotto in copia al relativo originale fosse ‹‹contrastantecon quella esigenza di chiarezza ed univocità richiesta dallagiurisprudenza›› e che dalla medesima non potesse dedursi unacontestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., contestazione che deveessere “espressa” e che ‹‹non può pertanto essere sottintesa per ilsol fatto che vengano manifestati dubbi sull’autenticità deldocumento››.

Ha ulteriormente sottolineato che ‹‹la riserva (didisconoscimento) di cui al verbale di udienza, oltre ad essere irrituale,non poteva certo essere equiparata ad una espressa contestazionesulla conformità della fotocopia all’originale››.Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Trattasi di valutazione congrua e logicamente motivata, cometale non scrutinabile in questa sede, e comunque rispettosa dellagiurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivodi discostarsi, che ha costantemente ribadito l'indirizzo in base alquale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univocosia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzialidi quello prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass., sez.1, 13/09/2021, n. 24634; Cass., sez. 5, 10/02/2021, n. 3227; conf.Cass., nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; Cass., n.16557, 3540 del 2019; Cass., n. 27633 del 2018; Cass., nn. 29993,23902 del 2017).Nella vicenda processuale che ci occupa non può, pertanto,reputarsi che gli allora opponenti (oggi ricorrenti), nel dichiarare dinon avere mai visto il contratto di fideiussione e di “dubitare” dellaautenticità del documento, abbiano posto in essere uncomportamento equivalente ad un valido disconoscimento, che – oltrea non essere specifico come è imposto, in generale, alla parte nei cuiconfronti viene fatta valere la scrittura – fosse, cioè, tale dacomportare una contestazione totale ed inequivoca dell’attribuibilitàdel documento.Né è possibile dare rilievo al contenuto della riserva didisconoscimento svolta dagli allora opponenti (ora ricorrenti) nelverbale dell’udienza di prima comparizione, posto che l'art. 215 cod.proc. civ. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta, pertale dovendosi intendere la prima difesa utile.

Detti momentiprocessuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parteinteressata può scegliere se formulare il disconoscimento nella primaudienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che ildisconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, siaNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026essa una udienza o una difesa scritta (in termini, cfr. Cass., sez. 2,11/05/1990, n. 4059); ciò che impone di ritenere che ildisconoscimento della conformità del documento all’originale avrebbedovuto necessariamente essere formulato in modo specifico e chiarocon il primo atto difensivo, ossia con l’atto di citazione in opposizionea decreto ingiuntivo e non nella udienza tenutasi a seguito dellacostituzione in giudizio.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹erroneaapplicazione dell’art. 167 cod. proc. civ. e delle preclusioni delleeccezioni non rilevabili d’ufficio e della disponibilità nelle eccezioni insenso stretto››.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata peravere rilevato d’ufficio la tardività del disconoscimento dellesottoscrizioni, sottolineando, al riguardo, che, trattandosi di eccezionein senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamentesollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. in comparsa di risposta.

Aggiungono che,avendo la controparte svolto nel corso di tutto il giudizio di primogrado istanza di esibizione dell’originale e di verificazione dellascrittura privata, in tal modo tenendo una condotta processualeincompatibile con l’eccezione di decadenza, doveva ritenersi che Novis.r.l. avesse implicitamente rinunciato a far valere l’eccezione ditardività del disconoscimento.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Giusta consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, la tardività del disconoscimento di una scrittura privatanon è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che talescrittura abbia prodotto (Cass., sez. 2, n. 9994 del 24/06/2003),dovendo ritenersi che l'attribuzione esclusiva, alla parte che haprodotto il documento, del potere di eccepire la tardività dell'altruidisconoscimento della scrittura privata, risponda al riconoscimentodel carattere esclusivo del correlativo interesse dell'istante a valutareNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura(cfr. Cass., sez. 2, 09/05/2011, n. 10147) e non essendo posto inmodo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di uninteresse generale (Cass., sez. 2, n. 6968 del 27/03/2006: Cass.,sez.

L, n.14475 del 19/06/2009; Cass., sez. 3, 24/09/2019, n.23636).Tuttavia, come rilevato dalla decisione impugnata, ildisconoscimento della conformità della copia del documentoall’originale non è stato idoneamente formulato con la prima difesautile e soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod.proc. civ. gli originari opponenti, ora ricorrenti, hanno espressamentedichiarato di disconoscere le sottoscrizioni, cosicché l’onere a carico diNovi s.r.l. di eccepire la decadenza non può dirsi sorto al momento incui è stata depositata la comparsa di risposta.

Ne segue che a nullarileva che [OSCURATO:SOCIETA]. si sia tardivamente costituita in primo grado oltreil termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ.In assenza di un valido disconoscimento nei termini di cui agliartt. 214 e 215 cod. proc. civ., neanche può essere valorizzata, comesollecitano i ricorrenti, la condotta processuale tenuta da [OSCURATO:SOCIETA].,che ha chiesto l’esibizione del documento ed avanzato istanza diverificazione della scrittura, atteso che, solo ove quest’ultima siastata validamente disconosciuta, l'istanza di verificazione èlogicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività deldisconoscimento stesso, costituendo implicita rinuncia all'eccezionestessa (cfr. Cass., sez. 2, 24/06/2003, n. 9994; Cass., sez. 2,09/05/2011, n. 10147; Cass., sez. 2, 12/04/2023, n. 9690).3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano falsa applicazionedell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. sulle preclusioni edecadenza dalle eccezioni, dell’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1372 cod. civ., lamentando che laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte d’appello, nel dichiarare provata la conclusione del contratto difinanziamento e le sue condizioni, avrebbe valorizzato i documenti“D” e “E”, rispettivamente contenenti la foto riprodotta delle PECscambiate tra creditrice e debitrice principale e l’assenso dei garanti edel debitore manifestato nella assemblea societaria di [OSCURATO:SOCIETA]tenutasi in data 25 gennaio 2017, sebbene tali documenti fosserostati contestati nella loro autenticità ed il verbale dell’assemblea fosseprivo di qualunque firma.Contestano pure ai giudici d’appello di avere mal interpretato lamisura della garanzia imposta, che proporzionava il debito alle quotesociali di cui solo tre soci erano titolari (il 33%), ignorando che ildocumento “E” distribuiva il rischio del finanziamento su tutti i soci,[OSCURATO:SOCIETA]. compresa.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

La corte d’appello, a pag. 13 della motivazione, ha anzituttorilevato, con riguardo al documento D, contenente il contratto difinanziamento, con il testo delle e-mail del 25 gennaio e dell’8febbraio 2017, che rispettivamente riproducevano la propostacontrattuale e la relativa accettazione, che esse fosseroeffettivamente riferibili alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., dato cheriportavano sottoscrizioni riferibili alle medesime società, in difetto dicontestazione circa la provenienza di tali documenti; quanto poi aldocumento “E”, concernente l’assemblea della società [OSCURATO:SOCIETA].,ha evidenziato che le contestazioni sollevate erano tardive e checomunque le circostanze emergenti dal documento erano staterichiamate dagli stessi opponenti nel proprio atto di citazione (a pag.17), cosicché doveva ritenersi che fosse stato riconosciuto, dagliappellanti, l’effettivo svolgimento dell’assemblea del 25 gennaio2017.Ai fini della effettiva conclusione del contratto di finanziamento, laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte d’appello non si è limitata a richiamare le due e-mail di cuisopra, ma ha valorizzato ulteriore documentazione versata agli atti dicausa: in particolare la ricevuta bancaria, già prodotta in sedemonitoria, attestante il versamento, con bonifico del 27 gennaio2017, della somma di euro 1.297.650,00 proveniente da contocorrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; l’estratto delconto corrente da cui risultava l’addebito sul conto riferibile alla primasocietà della somma oggetto del bonifico.I ricorrenti non si confrontano ( quantomeno idoneamente ) conl’accertamento di fatto svolto dai giudici di appello, i quali hannoreputato, in via dirimente, che l’esecuzione del bonifico in favore delladebitrice principale consentisse di superare la contestazione sollevatadagli odierni ricorrenti, che negavano valore probatorio al verbaledell’assemblea della società del 25 gennaio 2017, perché privo difirma, ed imponesse di ritenere avvenuta la dazione della somma atitolo di finanziamento ancor prima dell’adesione espressa nel corsodell’assemblea della società.Le critiche rivolte a tale articolato percorso argomentativo sono,in sostanza, volte a sollecitare un diverso apprezzamento delmateriale probatorio e non consentono di ritenere integrate leviolazioni denunciate.

Infatti, la deduzione della violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., per come formulata, non risponde ai criterienunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020, né èconfigurabile violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ., chericorre soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede diNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).3.3.

Del tutto inesplicata risulta altresì la denunciata violazionedegli artt. 1372 cod. civ. e 183 cod. proc. civ., in quanto i ricorrentinon specificano le ragioni per le quali l’impugnata sentenza siporrebbe in contrasto con le disposizioni invocate.Inoltre, là dove ci si duole della interpretazione della misura dellagaranzia i ricorrenti si limitano ad affermare che sarebbe statoignorato il doc. 10) prodotto nel giudizio di merito, trascurando dichiarire, mediante la chiara individuazione dei criteri ermeneuticiasseritamente violati, perché la interpretazione resa dalla Corted’appello sul punto sarebbe incongrua.Al paragrafo 10) della motivazione (pag. 14), la Corte del merito,facendo espresso riferimento al doc. 10) e riportandone il contenuto,ha, in realtà, ben evidenziato che la fideiussione rilasciata daglioriginari opponenti individuava in modo chiaro l’importo di euro433.290,00 quale impegno assunto da ciascun fideiussore a garanziadel finanziamento concesso da [OSCURATO:SOCIETA].

Ha, inoltre, sottolineato:‹‹la circostanza che il debito principale sia stato in parte onorato daParah, non comporta la corrispondente riduzione dell’importogarantito dai fideiussori poiché il citato contratto di fideiussione fissaun importo massimo e, come chiarito dal Tribunale, “lo fissa in misurastabile ed univoca; l’importo garantito dai fideiussori pertanto rimanecostante, pur a fronte del decrescere del debito residuo”››.

Ed èpertanto addivenuta alla conclusione che la circostanza che, in viastragiudiziale, fosse stato domandato a ciascun fideiussore ilpagamento di una somma inferiore, rapportata al debito residuo, noncomportava che [OSCURATO:SOCIETA]. ritenesse che l’impegno prestato fossequello oggetto della richiesta, dal momento che la fideiussioneindividuava, in modo inequivoco, “il vincolo massimo di ciascunNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026fideiussore”.L’interpretazione espressa dalla Corte d’appello è del tuttoplausibile e sfugge pertanto alle critiche, del tutto generiche, ad essarivolte.4.

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Craveia, elettivamente domiciliata c/o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1323/2023,pubblicata in data 21 aprile 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori diParah s.r.l. (poi fallita) per l’importo massimo di euro 433.290,00,proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo, tral’altro, l’inesistenza del credito e l’invalidità della fideiussione.In particolare, negarono il perfezionamento del contratto difinanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., assistito da garanzia neitermini pretesi dalla opposta, e chiesero l’esibizione dell’originaledella scrittura privata prodotta in fotocopia con il ricorso monitorio.L’opposta replicò di non essere in possesso dell’originale dellascrittura privata e di avere trasmesso, in data 8 febbraio 2017,proposta di finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in data 10febbraio 2017, aveva inoltrato atto di accettazione del finanziamento,allegando anche la fideiussione sottoscritta dai soci di minoranza il 28gennaio 2017.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito rigettò l’opposizione.2. La sentenza, impugnata dai fideiussori soccombenti, è stataconfermata dalla Corte d’appello di Milano.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026cassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹Violazione dilegge e falsa applicazione degli articoli 214 e 215, primo comma, n.2, c.p.c. e degli artt. 2702, 2712 e 2719 cod. civ. ››, per avere igiudici d’appello considerato il foglio contenente la riproduzione dellefirme dei garanti quale scrittura privata non disconosciuta,civ., sebbene il creditore avesse esplicitamente precisato di nonaverne mai avuto l‘originale e avesse chiesto l’esibizione deldocumento ai fini della verificazione.Evidenziano che con l’atto di opposizione avevano dedotto di nonavere mai visto, né sottoscritto il contratto di finanziamento e laallegata fideiussione, tanto che avevano posto in dubbio l’autografiadelle firme, e, sulla scorta delle allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., che avevachiesto l’esibizione del documento, avevano espresso riserva dieffettuare il disconoscimento della sottoscrizione all’esito dellaesibizione dell’originale. Alla udienza del 13 gennaio 2022, dopo cheNovi s.r.l. aveva chiarito di non essere mai stata in possesso dellascrittura privata, ma solo di una sua riproduzione, avevanodisconosciuto la conformità all’originale, come previsto nel secondocomma dell’art. 2719 cod. civ.Contestano l’affermazione contenuta in sentenza secondo la qualeil disconoscimento avrebbe dovuto essere comunque tempestivo edintervenire alla prima udienza, anche se il documento era statoprodotto in copia fotostatica; sottolineano che l’art. 214 cod. proc.Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026civ., quando usa il termine “disconoscimento” spiega che essoconsiste nella negazione della scrittura o della sottoscrizione dellescritture private di cui all’art. 2702 cod. civ., diversamente da quantoprevisto dagli artt. 2712 e 2719 cod. civ., i quali dispongono che, perevitare l’efficacia probatoria di riproduzioni meccaniche o di copiefotografiche di scritture, colui contro il quale esse sono prodotte devedisconoscerne la conformità ai fatti o all’originale. Non essendo maistato prodotto l’originale del negozio fideiussorio, assumono di nonessere mai decaduti dalla facoltà di disconoscere le sottoscrizioniautografe.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Risulta incontroverso che il doc. 1, costituito dalla proposta difinanziamento inoltrata da [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dallaconseguente accettazione della debitrice, contenente, alla pagina 9, ilnegozio di fideiussione, è stato prodotto in copia fotostatica dallaodierna controricorrente già in sede monitoria.Come accertato dalla corte d’appello nella sentenza impugnata glioriginari opponenti:a) nell’atto di citazione in opposizione avevano sostenuto di nonavere “mai visto e sottoscritto la fideiussione e le condizioni di cui allepagine da 1 a 8 del documento 1 in fascicolo monitorio”, assumendoche “le firme di cui alla pagina 9 del medesimo documento non siriferiscono [riferivano] affatto alle pagine che lo precedevano, né adalcun contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA].”;b) nello stesso atto avevano avanzato richiesta di “esibizione ingiudizio dell’originale del documento 1 pagina 9”, dubitando che sitrattasse di “autentico documento” ed aggiungendo che, se avesserosottoscritto una fideiussione, “avrebbero quanto meno previstocondizioni del tutto diverse”;c) alla prima udienza di comparizione avevano chiarito, tramite ilNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026loro difensore, che “volevano stipulare il contratto di fideiussione, manon alle condizioni indicate nel contratto di fideiussione contestato”,facendo, altresì, presente che non contestavano “l’autenticità dellefirme, ma l’abusivo riempimento del documento, non corrispondentealla reale volontà delle parti”; si erano comunque riservati di“disconoscere il documento”, dichiarando che lo stesso si trovavanella disponibilità della Curatela del Fallimento della società debitriceprincipale;d) con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.avevano disconosciuto i documenti “C”, “D”, “E” di parte opposta e, inparticolare, la conformità degli stessi al doc. 1 prodotto,ulteriormente precisando di avere “disconosciuto la propriasottoscrizione sulla fideiussione fin dal primo atto difensivo,chiedendo altresì l’esibizione dell’originale ancora assente in giudizio”;e) con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.avevano dichiarato di disconoscere le firme apposte sul contratto difideiussione, ribadendo che “avevano disconosciuto la propriasottoscrizione sulla fideiussione fin dal primo atto difensivo”.1.3. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, diverso èl'ambito di operatività delle norme di cui all'art. 214 cod. proc. civ. edi cui all'art. 2719 cod. civ.: nel primo caso il disconoscimento miraad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o dellasottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentementeautore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scritturama soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotograficaal documento originale. Di guisa che la parte contro la quale sia stataprodotta una scrittura privata può effettuare un duplicedisconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia,della conformità all’originale: nel qual caso troverà applicazione ilribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, ilNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità trauna scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non hagli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215,primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, inmancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, lacontestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice diaccertare la conformità della copia all'originale anche mediante altrimezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., sez. 5, 18/01/2022,n. 1324; Cass., sez. 1, 08/07/2024, n. 18491).Va, peraltro, rammentato come sia pacifico che il disconoscimentodi scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentalio speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante lacontestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezzaoppure limitatamente alla sua sottoscrizione; pertanto non può essereconsiderata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, oveeffettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quellagenericamente formulata, poiché soltanto colui che è erede o aventecausa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi adichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondola previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 cod. proc.civ. (Cass., sez. 1, 13/09/2021, n. 24634).Peraltro, la disposizione dell’art. 2719 cod. civ., concernente copiefotostatiche di scritture private, in relazione alla quale si esige cheintervenga un espresso disconoscimento della conformità conl'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tantoalla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suooriginale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità discrittura o di sottoscrizione ed entrambe le ipotesi sono disciplinatedagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. 3, 05/07/2019,n. 18074; Cass., sez. 6 -3, 06/02/2019, n. 3540; Cass., sez. 2,Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/202620/02/2018, n. 4053 con richiamo agli artt. 214 e 215 cod. civ.).Di conseguenza, secondo il costante indirizzo di questa Corte, lacopia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nellasua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, sela parte comparsa non la disconosce in modo formale e inequivocoalla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla suaproduzione (Cass., sez. 2, 18/07/2024, n. 19850; Cass., sez. 2,24/02/2023, n. 5755). In ogni caso, la valutazione circa la specificitàdella dichiarazione di disconoscimento della conformità all’originale sirisolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamentemotivato (Cass., sez. L, 20/08/2014, n. 18042; Cass., sez. 2,22/01/2018, n. 1537).1.4. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito non ha negatola cogenza dei suddetti principi, ma si è collocato su un piano deltutto diverso, quello dell’accertamento di merito in ordine allaspecificità e determinatezza del disconoscimento della copia deldocumento all’originale effettuato nell’atto di citazione in opposizione.Difatti, il giudice di appello, a pag. 10 della motivazione, ha postol’accento sul fatto che la dichiarazione di contestazione deldocumento prodotto in copia al relativo originale fosse ‹‹contrastantecon quella esigenza di chiarezza ed univocità richiesta dallagiurisprudenza›› e che dalla medesima non potesse dedursi unacontestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., contestazione che deveessere “espressa” e che ‹‹non può pertanto essere sottintesa per ilsol fatto che vengano manifestati dubbi sull’autenticità deldocumento››. Ha ulteriormente sottolineato che ‹‹la riserva (didisconoscimento) di cui al verbale di udienza, oltre ad essere irrituale,non poteva certo essere equiparata ad una espressa contestazionesulla conformità della fotocopia all’originale››.Numero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Trattasi di valutazione congrua e logicamente motivata, cometale non scrutinabile in questa sede, e comunque rispettosa dellagiurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivodi discostarsi, che ha costantemente ribadito l'indirizzo in base alquale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univocosia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzialidi quello prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass., sez.1, 13/09/2021, n. 24634; Cass., sez. 5, 10/02/2021, n. 3227; conf.Cass., nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; Cass., n.16557, 3540 del 2019; Cass., n. 27633 del 2018; Cass., nn. 29993,23902 del 2017).Nella vicenda processuale che ci occupa non può, pertanto,reputarsi che gli allora opponenti (oggi ricorrenti), nel dichiarare dinon avere mai visto il contratto di fideiussione e di “dubitare” dellaautenticità del documento, abbiano posto in essere uncomportamento equivalente ad un valido disconoscimento, che – oltrea non essere specifico come è imposto, in generale, alla parte nei cuiconfronti viene fatta valere la scrittura – fosse, cioè, tale dacomportare una contestazione totale ed inequivoca dell’attribuibilitàdel documento.Né è possibile dare rilievo al contenuto della riserva didisconoscimento svolta dagli allora opponenti (ora ricorrenti) nelverbale dell’udienza di prima comparizione, posto che l'art. 215 cod.proc. civ. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta, pertale dovendosi intendere la prima difesa utile. Detti momentiprocessuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parteinteressata può scegliere se formulare il disconoscimento nella primaudienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che ildisconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, siaNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026essa una udienza o una difesa scritta (in termini, cfr. Cass., sez. 2,11/05/1990, n. 4059); ciò che impone di ritenere che ildisconoscimento della conformità del documento all’originale avrebbedovuto necessariamente essere formulato in modo specifico e chiarocon il primo atto difensivo, ossia con l’atto di citazione in opposizionea decreto ingiuntivo e non nella udienza tenutasi a seguito dellacostituzione in giudizio.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹erroneaapplicazione dell’art. 167 cod. proc. civ. e delle preclusioni delleeccezioni non rilevabili d’ufficio e della disponibilità nelle eccezioni insenso stretto››. I ricorrenti censurano la decisione impugnata peravere rilevato d’ufficio la tardività del disconoscimento dellesottoscrizioni, sottolineando, al riguardo, che, trattandosi di eccezionein senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamentesollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. in comparsa di risposta. Aggiungono che,avendo la controparte svolto nel corso di tutto il giudizio di primogrado istanza di esibizione dell’originale e di verificazione dellascrittura privata, in tal modo tenendo una condotta processualeincompatibile con l’eccezione di decadenza, doveva ritenersi che Novis.r.l. avesse implicitamente rinunciato a far valere l’eccezione ditardività del disconoscimento.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Giusta consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, la tardività del disconoscimento di una scrittura privatanon è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che talescrittura abbia prodotto (Cass., sez. 2, n. 9994 del 24/06/2003),dovendo ritenersi che l'attribuzione esclusiva, alla parte che haprodotto il documento, del potere di eccepire la tardività dell'altruidisconoscimento della scrittura privata, risponda al riconoscimentodel carattere esclusivo del correlativo interesse dell'istante a valutareNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura(cfr. Cass., sez. 2, 09/05/2011, n. 10147) e non essendo posto inmodo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di uninteresse generale (Cass., sez. 2, n. 6968 del 27/03/2006: Cass.,sez. L, n.14475 del 19/06/2009; Cass., sez. 3, 24/09/2019, n.23636).Tuttavia, come rilevato dalla decisione impugnata, ildisconoscimento della conformità della copia del documentoall’originale non è stato idoneamente formulato con la prima difesautile e soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod.proc. civ. gli originari opponenti, ora ricorrenti, hanno espressamentedichiarato di disconoscere le sottoscrizioni, cosicché l’onere a carico diNovi s.r.l. di eccepire la decadenza non può dirsi sorto al momento incui è stata depositata la comparsa di risposta. Ne segue che a nullarileva che [OSCURATO:SOCIETA]. si sia tardivamente costituita in primo grado oltreil termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ.In assenza di un valido disconoscimento nei termini di cui agliartt. 214 e 215 cod. proc. civ., neanche può essere valorizzata, comesollecitano i ricorrenti, la condotta processuale tenuta da [OSCURATO:SOCIETA].,che ha chiesto l’esibizione del documento ed avanzato istanza diverificazione della scrittura, atteso che, solo ove quest’ultima siastata validamente disconosciuta, l'istanza di verificazione èlogicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività deldisconoscimento stesso, costituendo implicita rinuncia all'eccezionestessa (cfr. Cass., sez. 2, 24/06/2003, n. 9994; Cass., sez. 2,09/05/2011, n. 10147; Cass., sez. 2, 12/04/2023, n. 9690).3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano falsa applicazionedell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. sulle preclusioni edecadenza dalle eccezioni, dell’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1372 cod. civ., lamentando che laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte d’appello, nel dichiarare provata la conclusione del contratto difinanziamento e le sue condizioni, avrebbe valorizzato i documenti“D” e “E”, rispettivamente contenenti la foto riprodotta delle PECscambiate tra creditrice e debitrice principale e l’assenso dei garanti edel debitore manifestato nella assemblea societaria di [OSCURATO:SOCIETA]tenutasi in data 25 gennaio 2017, sebbene tali documenti fosserostati contestati nella loro autenticità ed il verbale dell’assemblea fosseprivo di qualunque firma.Contestano pure ai giudici d’appello di avere mal interpretato lamisura della garanzia imposta, che proporzionava il debito alle quotesociali di cui solo tre soci erano titolari (il 33%), ignorando che ildocumento “E” distribuiva il rischio del finanziamento su tutti i soci,[OSCURATO:SOCIETA]. compresa.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La corte d’appello, a pag. 13 della motivazione, ha anzituttorilevato, con riguardo al documento D, contenente il contratto difinanziamento, con il testo delle e-mail del 25 gennaio e dell’8febbraio 2017, che rispettivamente riproducevano la propostacontrattuale e la relativa accettazione, che esse fosseroeffettivamente riferibili alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., dato cheriportavano sottoscrizioni riferibili alle medesime società, in difetto dicontestazione circa la provenienza di tali documenti; quanto poi aldocumento “E”, concernente l’assemblea della società [OSCURATO:SOCIETA].,ha evidenziato che le contestazioni sollevate erano tardive e checomunque le circostanze emergenti dal documento erano staterichiamate dagli stessi opponenti nel proprio atto di citazione (a pag.17), cosicché doveva ritenersi che fosse stato riconosciuto, dagliappellanti, l’effettivo svolgimento dell’assemblea del 25 gennaio2017.Ai fini della effettiva conclusione del contratto di finanziamento, laNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte d’appello non si è limitata a richiamare le due e-mail di cuisopra, ma ha valorizzato ulteriore documentazione versata agli atti dicausa: in particolare la ricevuta bancaria, già prodotta in sedemonitoria, attestante il versamento, con bonifico del 27 gennaio2017, della somma di euro 1.297.650,00 proveniente da contocorrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; l’estratto delconto corrente da cui risultava l’addebito sul conto riferibile alla primasocietà della somma oggetto del bonifico.I ricorrenti non si confrontano ( quantomeno idoneamente ) conl’accertamento di fatto svolto dai giudici di appello, i quali hannoreputato, in via dirimente, che l’esecuzione del bonifico in favore delladebitrice principale consentisse di superare la contestazione sollevatadagli odierni ricorrenti, che negavano valore probatorio al verbaledell’assemblea della società del 25 gennaio 2017, perché privo difirma, ed imponesse di ritenere avvenuta la dazione della somma atitolo di finanziamento ancor prima dell’adesione espressa nel corsodell’assemblea della società.Le critiche rivolte a tale articolato percorso argomentativo sono,in sostanza, volte a sollecitare un diverso apprezzamento delmateriale probatorio e non consentono di ritenere integrate leviolazioni denunciate. Infatti, la deduzione della violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., per come formulata, non risponde ai criterienunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020, né èconfigurabile violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ., chericorre soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede diNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).3.3. Del tutto inesplicata risulta altresì la denunciata violazionedegli artt. 1372 cod. civ. e 183 cod. proc. civ., in quanto i ricorrentinon specificano le ragioni per le quali l’impugnata sentenza siporrebbe in contrasto con le disposizioni invocate.Inoltre, là dove ci si duole della interpretazione della misura dellagaranzia i ricorrenti si limitano ad affermare che sarebbe statoignorato il doc. 10) prodotto nel giudizio di merito, trascurando dichiarire, mediante la chiara individuazione dei criteri ermeneuticiasseritamente violati, perché la interpretazione resa dalla Corted’appello sul punto sarebbe incongrua.Al paragrafo 10) della motivazione (pag. 14), la Corte del merito,facendo espresso riferimento al doc. 10) e riportandone il contenuto,ha, in realtà, ben evidenziato che la fideiussione rilasciata daglioriginari opponenti individuava in modo chiaro l’importo di euro433.290,00 quale impegno assunto da ciascun fideiussore a garanziadel finanziamento concesso da [OSCURATO:SOCIETA]. Ha, inoltre, sottolineato:‹‹la circostanza che il debito principale sia stato in parte onorato daParah, non comporta la corrispondente riduzione dell’importogarantito dai fideiussori poiché il citato contratto di fideiussione fissaun importo massimo e, come chiarito dal Tribunale, “lo fissa in misurastabile ed univoca; l’importo garantito dai fideiussori pertanto rimanecostante, pur a fronte del decrescere del debito residuo”››. Ed èpertanto addivenuta alla conclusione che la circostanza che, in viastragiudiziale, fosse stato domandato a ciascun fideiussore ilpagamento di una somma inferiore, rapportata al debito residuo, noncomportava che [OSCURATO:SOCIETA]. ritenesse che l’impegno prestato fossequello oggetto della richiesta, dal momento che la fideiussioneindividuava, in modo inequivoco, “il vincolo massimo di ciascunNumero registro generale 15983/2023Numero sezionale 4732/2025Numero di raccolta generale 9078/2026Data pubblicazione 10/04/2026fideiussore”.L’interpretazione espressa dalla Corte d’appello è del tuttoplausibile e sfugge pertanto alle critiche, del tutto generiche, ad essarivolte.4. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris