CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 48602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del 26 novembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 18 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo diretto della somma di euro 79.267,60 e, ove il profitto del reato di malversazione ai danni dello Stato contestato non fosse stato rinvenuto anche solo parzialmente, il sequestro per equivalente di beni nella disponibilità della persona sottoposta ad indagine sino alla concorrenza della somma predetta. Secondo l'imputazione delineata in sede cautelare, infatti, il Ricordo, in qualità di titolare della ditta individuale Parallelo 18, beneficiaria di un contributo erogato dalla Regione Calabria dell'importo di 79.267,60 euro, di cui 59.450,70 di origine comunitaria e di euro 19.816,90 di origine nazionale, già percepito a titolo di anticipazione, avrebbe destinato l'imbarcazione da diporto "For me Double" - acquistata con il predetto finanziamento per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica regionale - a finalità diverse da quelle finanziate, utilizzandola in porti della Regione Sicilia; fatto accertato a [OSCURATO:PERSONA] in data 17 agosto 2019. 2. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai rapporti bancari intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ha confermato nel resto il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2021, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ricordo, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo i difensori contestano la violazione dell'art. 316-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delitti del reato di malversazione contestato e il vizio di illogicità della motivazione sul punto. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, errato in ordine all'affermazione dell'immediata decorrenza degli obblighi del soggetto finanziato, in quanto avrebbe omesso di considerare che il mancato completamento dell'iter amministrativo finalizzato all'erogazione del contributo impediva l'irreversibile distrazione del bene dalla finalità pubblica e, dunque, il perfezionamento del reato di malversazione. Ad avviso del ricorrente, il bando prevedeva la decorrenza di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dal soggetto finanziato come vincolanti solo a partire dalla data della rendicontazione finale della procedura di finanziamento, laddove il ricorrente allo stato avrebbe ricevuto soltanto il 40% dell'importo concessogli e il termine del procedimento amministrativo sarebbe stato prorogato al 31 dicembre 2021. Rilevano, inoltre, i difensori che, a norma di legge e per obbligo contenuto nell'atto di adesione e di obbligo, in materia di finanza agevolata si applica in principio di stabilità delle operazioni, in virtù del quale i beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 71 Reg. UE n. 1303/2013 per un periodo di cinque anni dalla data di completamento delle operazioni. La destinazione dell'imbarcazione, dunque, sarebbe pur sempre stata conforme alle finalità del finanziamento, in quanto la Parallelo 38 aveva acquistato l'imbarcazione ormeggiandola nel porto siciliano di [OSCURATO:PERSONA]Orlando prima della vincolatività degli obblighi assunti. 3.2. Con il secondo motivo, i difensori censurano l'omissione della motivazione in ordine alla denunciata violazione degli artt. 275, 299 e 284 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe minimamente motivato in ordine al rigetto della richiesta formulata dalla difesa di riduzione del sequestro al solo immobile e di contestuale liberazione e restituzione delle somme sequestrate sui conti correnti, in ragione della piena capienza del primo. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In data 5 settembre 2022 i difensori hanno depositato conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le proprie censure e in data 15 settembre hanno integrato le conclusioni rassegnate, richiamando le sentenze n. 32827 dell'8 luglio 2022 e n. 32828 dell'8 luglio 2022, emesse dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in fattispecie analoghe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati. 2. Occorre rilevare, in preliminare, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per -k/ violazione di legge e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Inammissibili sono, pertanto, le censure formulate dal ricorrente relativamente all'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 316-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di malversazione contestato. 4. Il motivo si rivela infondato. 4.1. Il Tribunale ha, invero, motivato congruamente sulla configurabilità del fumus commissi delicti della condotta di malversazione contestata, evidenziando che l'Avviso Pubblico, approvato con D.D.R. Calabria n. 9833 del 7 settembre 2017, prevedeva espressamente che l'imbarcazione finanziata dovesse concentrare la propria sfera di attività sul territorio calabrese, per migliorarne l'offerta turistica. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che l'atto di adesione e obbligo, sottoscritto dal Ricordo in data 12 dicembre 2018, prevedeva una serie di obblighi immediatamente efficaci, quali quello di avviare tempestivamente l'attività imprenditoriale agevolata, di destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento finanziato, di utilizzare il contributo per le finalità per le quali era stato concesso, di rispettare tutti gli obblighi previsti dall'avviso pubblico. Il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che negli anni 2019 e 2020 gli unici rapporti di locazione a scafo nudo dell'imbarcazione avevano avuto come punto di partenza e di arrivo il porto siciliano di Capo d'Orlando e che la violazione dell'obbligo dell'impresa finanziata di operare esclusivamente nell'ambito territoriale considerato, essenziale per la concessione del finanziamento agevolato, aveva comportato lo sviamento del contributo dalle specifiche finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (ex plurimis: Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205 - 01; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi, Rv. 222987 - 01; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, Rv. 248787). Il Tribunale del riesame, dunque, ha fatto buon governo di tale principio, ritenendo, nei limiti delibatori propri della sede cautelare (e, dunque, prescindendo da ogni valutazione sulla fondatezza dell'accusa), il delitto di malversazione a danno dello Stato contestato al Ricordo consumato in ragione del mancato assolvimento dell'obbligo di immediata destinazione del bene acquistato mediante la sovvenzione pubblica allo svolgimento dell'attività pubblica finanziata, anche in pendenza del perfezionamento del procedimento amministrativo. 4.2. Infondata è, inoltre, la deduzione dei difensori secondo il quale il vincolo di destinazione del finanziamento all'acquisto di beni strutturali per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto del programma di investimenti finanziato con il contributo europeo, per effetto dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 17 dicembre 2013, conseguirebbe solo al consolidarsi del vincolo quinquennale di stabilità. 4.3. Questa Sezione, con la sentenza, n. 30030 del 01/07/2022, D'Acri, ha, infatti, già persuasivamente rilevato, in una fattispecie analoga a quella presente, che «il vincolo di destinazione del finanziamento all'acquisto di beni strutturali per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto del programma di investimenti finanziato con il contributo europeo discende non dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ma dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo avente natura negoziale con cui il soggetto che usufruisce del finanziamento pubblico europeo limita la propria autonomia nell'esercizio delle attività di impresa finanziata, vincolandosi a rispettare le condizioni contrattuali cui è subordinata l'erogazione del finanziamento stesso. La Corte, in questa sentenza, ha significativamente aggiunto che la tesi difensiva «confonde due aspetti che vanno invece tenuti distinti, quello degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, avente natura negoziale, e quello della disciplina della normativa europea che delimita la durata del vincolo senza occuparsi della fase iniziale dell'attività di impresa, che viene invece regolata sulla base degli specifici vincoli di carattere negoziale, descritti anche nell'Avviso Pubblico, e che prevedono con effetto immediato la destinazione esclusiva dei beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa oggetto del programma di investimento agevolato». 4.4. Il ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ha richiamato le sentenze n. 32827 dell'8 luglio 2022 e n. 32828 dell'8 luglio 2022 emesse dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in fattispecie analoghe. In queste pronunce la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, al fine di verificare se alla data dell'accertamento potesse ritenersi consumato il reato di malversazione ascritto ai ricorrenti nella dinamica sinallagmatica delle successive erogazioni delle tranches dei finanziamenti erogati e della parziale attuazione dei vincoli assunti. I principi affermati da tali pronunce, tuttavia, non sono pertinenti nel caso di specie, in quanto è incontestato che l'erogazione del finanziamento in favore della società del ricorrente non sia stata frazionata nel tempo, bensì erogata in un'unica soluzione. 5. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il rigetto della richiesta di riduzione del sequestro preventivo, mediante il dissequestro delle somme presenti sui conti correnti e la contestuale limitazione del vincolo reale al solo immobile staggito. 6. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto l'omissione della motivazione denunciata dal ricorrente è invero insussistente. Il Tribunale del riesame ha, infatti, specificamente motivato sul punto, non ritenendo la perizia tecnica di stima sufficiente a dimostrare che il valore dell'immobile esaurisca l'ammontare stimato del profitto del reato e con questa statuizione il ricorrente non si è confrontato. 7. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato, e il ricorrente deve essere condannato a