CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 7952-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. BANCA - [OSCURATO:PERSONA], BIENTINA E S. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dmniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] X .) NIANDOLI, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1,[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 3543/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 segg. cpc, 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento per guanto di ragione (secondo motivo, assorbiti i restanti) del ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa, dichiari la competenza del Tribunale di Lucca e rimetta le parti dinanzi al medesimo Tribunale; con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]: ViVal Banca - Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza con tre mezzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] SRL, in relazione all'ordinanza del Tribunale di Lucca resa in data 26 maggio 2020, nel procedimento n. RG 3543/2018 originariamente pendente tra la Banca ricorrente (attrice sostanziale in procedimento monitorio) e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio (opponenti). Il Tribunale di Lucca, accogliendo una eccezione in tal senso degli opponenti, ha declinato la propria competenza per territorio, in favore di quella del Tribunale di Pistoia, in ragione Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- della ritenuta sussistenza di clausole di competenza esclusiva nei quattro contratti azionati con l'ingiunzione (contratto di conto corrente e contratto di mutuo intercorsi tra la banca e la società a r.l.; contratti di fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, a garanzia del mutuo e di un fido bancario) / individuando sulla base di tali clausole, la competenza esclusiva convenzionale del foro di Pistoia, quale "sede legale" della Banca alla quale dette clausole facevano rinvio. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scrittura difensiva ex art.47 cod.proc.civ., rappresentando di essere socio unico ed amministratore della società fallita, e memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto di accogliere il ricorso per quanto di ragione e di dichiarare la competenza del Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso per regolamento di competenza è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli art.28 e 29 cod.proc.civ. in relazione alla corretta individuazione del Giudice competente per territorio in assenza di previsione di foro convenzionale esclusivo nei contratti di fideiussione sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'art.33 cod.proc.civ. in relazione alla derogabilità per connessione del foro convenzionale previsto nei contratti sottoscritti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] banca, sulla scorta delle clausole contrattuali - che riproduce - aventi ad oggetto l'individuazione del foro competente per la risoluzione delle controversie in relazione ai contratti di fideiussione sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], ivi Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- qualificato come consumatore, sostiene che erroneamente il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia, perché le clausola pattizie derogatorie ivi previste non avevano carattere di esclusività, stante l'assenza della espressa ed inequivoca volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice prescelto e di escludere la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuavano in via alternativa, e ciò a differenza di quanto desumibile dagli altri due contratti stipulati dalla società. Aggiunge che, essendo stato Giusfredi qualificato come consumatore nei contratti di fideiussione, piuttosto avrebbe dovuto trovare applicazione la seconda parte della disposizione pattizia, che prevedeva la competenza del foro del consumatore, identificabile sempre nel Tribunale di Lucca. Rappresenta, infine, che, in ragione del carattere non esclusivo del foro convenzionale indicato nelle condizioni generali dei contratti di fideiussione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato il principio di derogabilità per connessione del foro convenzionale, previsto nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti dalla società, in ragione del criterio del cumulo soggettivo previsto dall'art.33 cod.proc.civ. ex Cass. n.22296/2016, così individuando il foro competente sempre in quello ricadente nel circondario di Lucca, mentre non risultava applicabile l'art.31 cod.proc.civ. II) Violazione e falsa applicazione dell'art.38 cod.proc.civ., nonché carenza di motivazione per mancata rituale e incompleta formulazione dell'eccezione di competenza territoriale, non essendo stata validamente contestata la competenza del Tribunale di Lucca in base a tutti i fori Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -4- alternativamente concorrenti, atteso che la competenza derogata non è, a sua volta, inderogabile. La ricorrente sostiene che gli opponenti, contravvenendo ai loro oneri, non avevano contestato in maniera dettagliata e completa la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile, segnatamente in relazione agli artt.18 e 20 cod.proc.civ., in ragione dei quali il procedimento monitorio era stato radicato dinanzi al Tribunale di Lucca, essendo il convenuto garante [OSCURATO:PERSONA] residente nel circondario di Lucca ed essendo le obbligazioni dedotte in giudizio sorte nel medesimo circondario con la sottoscrizione presso la filiale di Altopascio, dove dovevano essere anche adempiute. Da ciò deduce l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, erroneamente non rilevata dal Tribunale, richiamando Cass. n. 33150 del 21/12/2018. III) Violazione e carenza di motivazione in relazione al difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, rammentando che il procedimento monitorio si era interrotto per il fallimento della società ed era stato riassunto dal fideiussore senza che la Curatela si costituisse, si duole che l'eccezione di incompetenza sia stata accolta sulle sole conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], che non poteva ritenersi a ciò legittimato in quanto nei contratti di fideiussione non era contenuta alcuna previsione pattizia di foro esclusivo e non poteva trovare applicazione nei suoi confronti la deroga convenzionale eventualmente presente in altri rapporti contrattuali di cui lo stesso non era parte. Da ultimo, la banca, sulla considerazione che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo aveva riguardato la sola questione di competenza, auspica che, una volta accolto il ricorso per regolamento di competenza territoriale, alla dichiarazione di Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -5- competenza del Tribunale di Lucca segua la caducazione di ogni effetto dell'ordinanza impugnata che aveva revocato il decreto ingiuntivo n.868/2018 e statuito sulle spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le avverse deduzioni assumendo, tra l'altro, di non avere sottoscritto le fideiussioni quale consumatore, ma in quanto socio unico ed amministratore della società. 3. Osserva la Corte che la peculiare vicenda processuale in esame intercetta il tema del rapporto, ai fini della individuazione del giudice competente, tra contratto principale e contratto di fideiussione, sul quale è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 Tarcau contro [OSCURATO:PERSONA] SA e altri, l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - della direttiva 93/13, art. 1, par. 1, e 2, lett. b), ha affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che, ai fini in parola/ «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -6- contratto principale. È, dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». r /i/ Su quest'ultima questione, si annoverano alcune pronunce di legittimità- tra le altre, Cass. n. 32225/2018; Cass.n.742/2020; Cass. n.1666/2020; Cass. n.8662/2020 - che hanno analizzato solo parte dei profili di rilievo attinenti ai requisiti soggettivi del fideiussore richiesti per derogare all'applicazione della competenza territoriale prevista dalla disciplina consumeristica, nel caso di fideiussione rilasciata da Ric. 2020 n. 17952 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -7- persona fisica in favore di società commerciale, come - ad esempio - laddove la fideiussione sia rilasciata dal socio e, perciò, volta a tutelare il personale investimento patrimoniale di quest'ultimo. 4. Pertanto, la Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., ritenendo che non ricorrano le ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), cod.proc.civ. rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civi