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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2017

Cassazione n. 08314/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29896-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 600 [OSCURATO:PERSONA] I ROMA,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5144/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica del valore del terreno agricolo destinato a verde pubblico ceduto dai Zuppardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 25.6.2012 al prezzo di Euro 35.000 aumentandolo ad Euro 390.000,00.

La CTP di Roma con sentenza in data 10.3.2016 accoglieva il ricorso per carenza di motivazione dell'avviso.

Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza in data 12.9.2017 accoglieva il gravame ritenendo che le stime comparative erano state riprodotte nell'avviso, che non era richiesto il contraddittorio preventivo e che il terreno de quo è edificabile.

Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi i contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per avere introdotto un motivo nuovo in relazione all'eccezione di mancata allegazione all'avviso di liquidazione delle stime erariali.

Omessa pronuncia della CTR sul punto (Art. 360 n. 4 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non si era pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello laddove l'appello dell'Ufficio aveva introdotto la questione, non esaminata in primo grado, se il mero richiamo delle stime comparative nell'avviso di rettifica e di liquidazione potesse valutarsi come "contenuto essenziale" delle stesse.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2 bis d.p.r. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.p." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'avviso de quo riproduce il contenuto essenziale dell'atto cui fa riferimento non avendo l'Ufficio allegato all'atto le stime erariali dei cespiti ma essendosi limitato ad indicare nella relazione allegata all'avviso solo gli estremi catastali, la generica ubicazione dei cespiti ed il valore al mq attribuito.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto la edificabilità del terreno solo perché acquistato da una società edilizia senza che fosse mai stata svolta alcuna attività di edificazione in ragione di un vincolo paesaggistico sullo stesso gravante (come da perizia giurata depositata alla CTP).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 51, commi 2 e 3 d.p.r. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360 comma 1 , n. 3 c.p.c." partericorrente censurava la sentenza impugnata per avere basato la valutazione del terreno sulla presunta edificabilità dello stesso che non rispecchia il valore venale in comune commercio del bene.

I primi due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto involgono entrambi il profilo della motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione, sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Ed invero parte ricorrente non ha né allegato l'atto de quo, né lo ha riprodotto nel corpo del ricorso, né in ogni caso lo ha "localizzato" nei fascicoli del merito di talché è preclusa ogni valutazione circa i profili denunciati.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero la sentenza impugnata dà atto che il terreno per cui è processo è edificabile in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune né è stata in alcun modo provata ma solo allegata la sussistenza di un vincolo paesaggistico sull'area.

Il quarto motivo è del pari infondato.

La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per le aree ricomprese nel PRG, l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Cass. 15/07/2015, n. 14763, Rv. 636122; Cass. 23/11/2016, n. 23814, Rv. 641988; Cass. 24/05/2017 n. 13064, Rv. 644350).

Tale principio, costantemente affermato in tema di ICI, deve trovare applicazione anche nel caso dell'imposta di registro,. atteso che il requisito oggettivo della natura edificatoria del terreno è il medesimo.

Nella specie il terreno de quo rientra in area edificabile e non è stata provata la sussistenza di vincoli paesaggistici.

Inoltre pur facendosi riferimento nel ricorso alle valutazioni erariali cui avrebbe fatto richiamo l'avviso di accertamento, come dianzi già sottolineato, quest'ultimo atto non è stato né allegato, né riprodotto nel ricorso, né "localizzato" risultando precluso ogni esame anche su questo profilo.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29896-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 600 [OSCURATO:PERSONA] I ROMA,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5144/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica del valore del terreno agricolo destinato a verde pubblico ceduto dai Zuppardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 25.6.2012 al prezzo di Euro 35.000 aumentandolo ad Euro 390.000,00. La CTP di Roma con sentenza in data 10.3.2016 accoglieva il ricorso per carenza di motivazione dell'avviso. Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza in data 12.9.2017 accoglieva il gravame ritenendo che le stime comparative erano state riprodotte nell'avviso, che non era richiesto il contraddittorio preventivo e che il terreno de quo è edificabile. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi i contribuenti. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per avere introdotto un motivo nuovo in relazione all'eccezione di mancata allegazione all'avviso di liquidazione delle stime erariali. Omessa pronuncia della CTR sul punto (Art. 360 n. 4 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non si era pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello laddove l'appello dell'Ufficio aveva introdotto la questione, non esaminata in primo grado, se il mero richiamo delle stime comparative nell'avviso di rettifica e di liquidazione potesse valutarsi come "contenuto essenziale" delle stesse. 2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2 bis d.p.r. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.p." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'avviso de quo riproduce il contenuto essenziale dell'atto cui fa riferimento non avendo l'Ufficio allegato all'atto le stime erariali dei cespiti ma essendosi limitato ad indicare nella relazione allegata all'avviso solo gli estremi catastali, la generica ubicazione dei cespiti ed il valore al mq attribuito. 3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto la edificabilità del terreno solo perché acquistato da una società edilizia senza che fosse mai stata svolta alcuna attività di edificazione in ragione di un vincolo paesaggistico sullo stesso gravante (come da perizia giurata depositata alla CTP). 4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 51, commi 2 e 3 d.p.r. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360 comma 1 , n. 3 c.p.c." partericorrente censurava la sentenza impugnata per avere basato la valutazione del terreno sulla presunta edificabilità dello stesso che non rispecchia il valore venale in comune commercio del bene. I primi due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto involgono entrambi il profilo della motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione, sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Ed invero parte ricorrente non ha né allegato l'atto de quo, né lo ha riprodotto nel corpo del ricorso, né in ogni caso lo ha "localizzato" nei fascicoli del merito di talché è preclusa ogni valutazione circa i profili denunciati. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la sentenza impugnata dà atto che il terreno per cui è processo è edificabile in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune né è stata in alcun modo provata ma solo allegata la sussistenza di un vincolo paesaggistico sull'area. Il quarto motivo è del pari infondato. La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per le aree ricomprese nel PRG, l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Cass. 15/07/2015, n. 14763, Rv. 636122; Cass. 23/11/2016, n. 23814, Rv. 641988; Cass. 24/05/2017 n. 13064, Rv. 644350). Tale principio, costantemente affermato in tema di ICI, deve trovare applicazione anche nel caso dell'imposta di registro,. atteso che il requisito oggettivo della natura edificatoria del terreno è il medesimo. Nella specie il terreno de quo rientra in area edificabile e non è stata provata la sussistenza di vincoli paesaggistici. Inoltre pur facendosi riferimento nel ricorso alle valutazioni erariali cui avrebbe fatto richiamo l'avviso di accertamento, come dianzi già sottolineato, quest'ultimo atto non è stato né allegato, né riprodotto nel ricorso, né "localizzato" risultando precluso ogni esame anche su questo profilo. In conclusione il ricorso va rigettato. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M
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