CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03227/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8981/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali procuratori generali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] —Termine —Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 23 03 /20 2 0 , depositata il20 gennaio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dai germani Cristiano, Emanuele, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’altro germano [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto, per inadempimento di questi ultimi,il contratto con il quale, sussistendo tra i fratelli Mazzoni una situazione di comunione ereditaria pro indiviso in relazione ad immobile, si era convenuto che i predetti coniugi potessero godere di una porzione dello stesso «per l’uso di abitazione per loro e per la loro famiglia». Per quanto ancora interessa in questa sede la Corte territoriale ha in motivazione rilevato che: — il titolo legittimante il godimento esclusivo dell'immobile da parte del Mazzoni (e di sua moglie) non è la situazione di comproprietà, come erroneamente sostenuto dall'appellante, bensì proprio il suddetto accordo che, per la sua formulazione letterale e per la inequivoca volontà manifestata dalle parti, è senz'altro riconducibile allo schema del comodato; — l'inadempimento degli obblighi assunti, in sede di stipula del contratto, certamente giustificava la risoluzione del contratto e la consequenziale condanna al rilascio; — è documentalmente provato (e, comunque, incontestato) che l'immobile in questione venne concesso in godimento esclusivo ai coniugi Mazzoni e Vanni per soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare; —con la « richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità » , indirizzata all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Prato, datata 12/1/2015, [OSCURATO:PERSONA] dava atto che, dal 10/10/ 2013, [OSCURATO:PERSONA] - con le figlie [OSCURATO:PERSONA], Clarissa e Sofia - non abitavano più presso l'immobile detenuto in comodato; — p ertanto, per ammissione del medesimo appellante, quanto meno dal 10/10/2013 il predetto immobile non era più destinato ad abitazione familiare, il che costituisce circostanza che, da sola, giustificava la richiesta degli altri comproprietari di restituzione del bene, essendo venuto meno il presupposto giustificante la concessione dello stesso in comodato; — l'appella nte non ha provato che la Vanni si recherebbe periodicamente presso l'immobile per far visita ai figli (risultando, anzi, provato, sulla base della citata dichiarazione, che questi convivono con la madre in altra abitazione); — d i contro, risulta provato come l'appellante abbia adibito l'immobile per ospitarvi, a fronte di corrispettivi in denaro, persone estranee al nucleo familiare; — è, inoltre, provato che l'appellante avesse trasferito presso la predetta abitazione la sede legale di imprese di cui lo stesso era il legale rappresentante (la « [OSCURATO:PERSONA] per azioni» e la ditta individuale « Ideafilo 2 di Mazzon i Simone»), il che costituisce ulteriore prova dell'inadempimento dell'appellante non solo agli obblighi derivanti dal contratto di comodato ma anche a quello su di lui incombente, quale comproprietario, di non alterare la destinazione della cosa ex art.1102 c.c.; difatti, l'aver adibito l'immobile a sede legale di imprese commerciali implica la costituzione, presso di esso, del centro direzionale delle relative attività (non avendo l'appellante neppure dedotto che la sede legale fosse meramente fittizia), con conseguente alterazione della sua destinazione abitativa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono Cristiano e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori generali di Giuseppe , [OSCURATO:PERSONA] , depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione degli artt. 1453 e 1804 c.c.; inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di comodato». Deduce che il g iudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta ex adverso , considerato che il contratto di comodato non integra un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguente impossibilità di esperire il rimedio della risoluzione per inadempimento. Soggiunge che sulla qualificazione della domanda, operata dal primo giudice, come volta a ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto, si era formato giudicato interno, non essendo essa stata oggetto di contestazione da alcuna delle parti con l’appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1453 e 1804 c.c. …: inconfigurabilità dell'inosservanza da parte del comodatario all'obbligo di destinazione del bene all'uso pattuito o di non concessione in subcomodato a terzi» (così nell’intestazione). Il motivo prospetta al suo interno tre distinte censure. 2.1. Con la prima (lett. A) si contesta l’affermazione secondo cui «l'aver adibito l'immobile a sede legale di imprese commerciali implica la costituzione, presso di esso, del centro direzionale delle relative attività (non avendo l'appellante neppure dedotto che la sede legale fosse meramente fittizia), con conseguente alterazione della sua destinazione abitativa». Rileva al riguardo il ricorrente che nel mero trasferimento della sede legale della ditta individuale « Ideafilo 2 » o nella mera indicazione della sede legale della «[OSCURATO:PERSONA] per azioni» (entrambe imprese agricole ) non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di legge a carico del comodatario di destinazione del bene all'uso di abitazione pattuito, non comportando di per sé alcun mutamento di tale destinazione o, detto altrimenti, la trasformazione del locale in ufficio o stabilimento (circostanza mai allegata o provata ex adverso) ed essendo l a domiciliazione di dette imprese presso la propria residenza semplicemente funzionale al recapito della corrispondenza ad esse indirizzata. 2.2. Con la seconda (lett. B) si contesta il rilievo attribuito in sentenza all’allontanamento della moglie dall’immobile, osservandosi al riguardo che: a) l’accordo espressamente prevedeva l'utilizzo dell'appartamento per l'abitazione personale (oltreché familiare) del comodatario [OSCURATO:PERSONA]; b) l’accordo medesimo integrava un patto in ordine al godimento frazionamento del bene in comproprietà e dunque all'assegnazione a titolo gratuito al comunista [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con la terza (lett. C) si contesta, infine , il rilievo attribuito in sentenza alla ospitalità concessa a persone estranee al nucleo familiare, obiettandosi al riguardo che tale circostanza non può di per sé dimostrare l'esistenza di un subcomodato vietato, dando luogo la detta ospitalità — nella specie concessa per un tempo limitato ed in occasione di particolari necessità stagionali legate all’attività agricola —ad una detenzione non qualificata. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. …: non contestazione della circostanza della temporanea ospitalità di due lavoratori stranieri». Premesso di avere dedotto in comparsa che l’ospitalità concessa ai due lavoratori stranieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata temporanea e che gli stessi non erano più suoi ospiti da prima che venisse depositato il ricorso, rileva che su tale circostanza i ricorrenti non avevano assunto specifica posizione. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 1455 …: omessa valutazione della gravità dell'inadempimento». Lamenta che la Corte fiorentina ha omesso ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento accertato in capo al comodatario. Afferma che nella fattispecie si deve escludere che la controparte abbia risentito un qualche concreto pregiudizio da un eventuale inadempimento, non essendo nemmeno stato allegato dalla controparte una lesione di qualsivoglia reale interesse, se non quello generico ed irrilevante alla serenità. 5. Il primo motivo è infondato. È invero corretto il rilievo, in ricorso, della inapplicabilità del rimedio generale della risoluzione per inadempimento del contratto di comodato, poiché contratto essenzialmente gratuito ([OSCURATO:PERSONA]. n. 6203 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tuttavia, è chiaro in sentenza, al di là del ripetuto utilizzo di termini che rimandano a quel rimedio, il riferimento al diverso fondamento giustificativo della pretesa restitutoria rappresentato, ai sensi dell’art. 1809, comma primo, cod. civ., dalla cessazione del vincolo di destinazione impresso al bene. Tale autonoma ratio decidendi è indirettamente attinta in ricorso dal solo rilievo che sulla qualificazione della domanda come diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di comodato si era formato giudicato interno per non essere stata, in sé, fatta segno di critica da alcuna delle parti in sede di appello. Un siffatto rilievo è,però, destituito di fondamento. Deve invero rammentarsi che il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. [OSCURATO:PERSONA]. n. 12202 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; cui adde, tra le pronunce massimate, [OSCURATO:PERSONA]. n. 24783 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 10760 del 17/04/2019; n. 30728 del 19/10/2022). Nel caso in esame, se è vero che il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, è anche vero però che l’appello proposto avverso tale statuizione ha devoluto al giudice di secondo grado la questione nella sua interezza e non poteva considerarsi ad esso precluso la valutazione della fondatezza della domanda volta a ottenere il rilascio del bene e la cessazione del godimento esclusivo della porzione di immobile sotto profili qualificatori diversi da quelli considerati dal primo giudice. 6. Il secondo motivo è inammissibile con riferimento a ciascuna delle tre censure con esso svolte. Nell’esame congiunto delle stesse appare prioritario e assorbente il rilievo che la Corte di merito ha chiaramente ritenuto che, con la cessazione della destinazione dell’immobile ad abitazione familiare (accertamento in fatto non fatto segno in sé di alcuna censura in questa sede), sia «venuto meno il presupposto giustificante la concessione dello stesso in comodato». Tale valutazione implica univocamente l’interpretazione della clausola contrattuale secondo cui i comodatari (coniugi Mazzoni e Vanni) erano tenuti a servirsi della casa «solo per l’uso di abitazione per loro e per la loro famiglia» nel senso che la destinazione ad abitazione familiare fosse comunque necessaria e non meramente alternativa a quella ad abitazione individuale propria di ciascuno dei comodatari (valutazione peraltro, si rileva incidentalmente, del tutto plausibile avuto riguardo all’uso della congiunzione “e” ed all’essere il comodato concesso cumulativamente ad entrambi i coniugi). Tale implicito ma univoco postulato deve considerarsi inammissibilmente contestato con la seconda delle censure in esame (quella di cui alla lett. B del secondo motivo), che sul punto si risolve in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto, inammissibile come noto in sede di legittimità se non per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.); fermo, peraltro, che non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. Ne discende l’inammissibilità delle altre censure (quelle sub lettere A e C del secondo motivo) atteso che, in disparte la loro evidente direzione argomentativa in facto e non in iure , il loro eventuale accoglimento non sarebbe comunque in grado di privare la decisione impugnata del fondamento giustificativo rappresentato per l’appunto dalla cessazione della destinazione dell’immobile a destinazione della famiglia. È inammissibile anche la prospettazione di un’alternativa qualificazione dell'accordo come volto a regolare un uso consentito al singolo comproprietarioex art. 1102 c.c.: tale qualificazione implica , secondo pacifico indirizzo, espresso anche dal precedente evocato in ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. n. 434 del 1985,accertamenti fattuali diversi ed anzi opposti a quelli espressi in sentenza, segnatamente quello che l'utilizzo del bene da parte del singolo comproprietario non alteri od ostacoli quello degli altri comproprietari. 7. Rimane assorbito anche il terzo motivo. A fronte dell’accertamento, non validamente censurato, del venir meno del fondamento giustificativo del comodato in conseguenza della cessazione della destinazione ad abitazione familiare, rimane assorbita ogni contestazione in ordine all’ulteriore fondamento divisato in sentenza in ragione dell’ospitalità concessa a lavoratori stranieri. La censura è comunque in sé inammissibile, essendo noto che l’onere di contestazione —la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti ([OSCURATO:PERSONA]. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013). Ilricorrente, dunque, fermo il superiore rilievo assorbente, avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della circostanza che si assume incontroversa. In mancanza di tale specifica deduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte in ordine alla circostanza in discorso ([OSCURATO:PERSONA]. n. 18074 del 2020). 8. Il quarto motivo è inammissibile. È evocata norma che, come correttamente rilevato anche in ricorso con il primo motivo, non trova applicazione nella fattispecie e non assume alcun rilievo nella valutazione del fondamento giustificativo di cui s’è sopra detto, che deve considerarsi sostanzialmente e correttamente reggere la decisione impugnata.9. Per le considerazioni che precedono deve in conclusione pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11 5 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppos