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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23325/2026

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nerale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/[OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 714/2024pubblicata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione avverso la sentenza n. 714/2024 della Corte d’Appello diCatanzaro, di inammissibilità del gravame interposto in relazione allapronunzia Trib.

Catanzaro 9/1/2023.Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, 2° comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano “violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 324, 325 comma 1 eart. 326 c.p.c. in relazione all’art. 170 comma I c.p.c. ed all’art. 16 biscomma 9 bis del d.l. 179/2012 - omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente dichiaratol’inammissibilità dell’appello per tardività, essendo stato proposto oltre iltermine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primogrado eseguita a mezzo pec, invero nulla e/o inesistente, osservando cheNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/2026 l’appello è stato notificato il 1°.6.2023 [v. le ricevute di accettazione econsegna, in formato .eml, allegate nel fascicolo telematico di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito del 1°.6.2023, ore 12:31:22,da cui risulta la notifica dell’appello agli indirizzi di p.e.c., rispettivamente,degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -procuratori (i primi due) e domiciliatario (il terzo), nel precedente grado digiudizio, dell’odierno appellato [OSCURATO:PERSONA]], oltre il termine di trentagiorni dalla data della notificazione della sentenza di primo grado agliappellanti, effettuata dal procuratore del Maresci in data 12.1.2023, percome emerge dalla produzione di parte appellata (cfr., in particolare, lericevute di accettazione e consegna, in formato .eml, di avvenuta notificaa mezzo p.e.c. della sentenza di primo grado presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli appellantinel primo grado di giudizio, depositate nel fascicolo telematico di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 11:58:26). .Lamentano che la corte di merito è pervenuta a tale conclusionesull’erroneo presupposto che il termine per impugnare sia da individuarein quello previsto dall’art. 325, 1° comma, c.p.c. (c.d. termine breve, ditrenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza) anziché inquello previsto dall’art. 327 c.p.c. (c.d. termine lungo, di sei mesi,decorrente dalla pubblicazione della sentenza), sebbene la notificazionedella sentenza di primo grado fosse viziata per assenza dell’attestazione diconformità dell’atto notificato, e quindi effettuata in violazione dell’art. 16bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del2012.Si dolgono non essersi considerato che sebbene controparteabbia dichiarato nella relata di notifica a mezzo pec del 12.1.2023 (all. 21)l’esecuzione della notifica del “duplicato informatico” della sentenza n.1/2023 del Tribunale di Catanzaro, invero il documento allegato non è il“duplicato informatico” ma una mera “copia informatica” estratta dalNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/2026fascicolo telematico , invero necessitante della prevista attestazione diconformità all’originale.Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, giusta principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità la mancanza, nella copiadella sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale,rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesala tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non necomporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione,salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza dellacopia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (v.

Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10138; Cass., 12/5/2014, n. 10224.

E già Cass.,19/8/2004, n. 16317.

E da ultimo, con riferimento al processo tributario,Cass., 27/2/2025, n. 5155.

Contra v. la risalente, isolata e superata Cass.,19/5/1997, n. 4454 ).Orbene, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnatasentenza fatto invero piena e corretta applicazione, non risultando, né gliodierni ricorrenti ne danno debitamente conto nel ricorso in ossequio alprincipio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,che nella specie difettasse la completezza o l’effettiva corrispondenzaall'originale della copia in questione.All’infondatezza del motivo nei suindicati termini, assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/20266.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/[OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 714/2024pubblicata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione avverso la sentenza n. 714/2024 della Corte d’Appello diCatanzaro, di inammissibilità del gravame interposto in relazione allapronunzia Trib. Catanzaro 9/1/2023.Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, 2° comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano “violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 324, 325 comma 1 eart. 326 c.p.c. in relazione all’art. 170 comma I c.p.c. ed all’art. 16 biscomma 9 bis del d.l. 179/2012 - omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente dichiaratol’inammissibilità dell’appello per tardività, essendo stato proposto oltre iltermine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primogrado eseguita a mezzo pec, invero nulla e/o inesistente, osservando cheNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/2026 l’appello è stato notificato il 1°.6.2023 [v. le ricevute di accettazione econsegna, in formato .eml, allegate nel fascicolo telematico di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito del 1°.6.2023, ore 12:31:22,da cui risulta la notifica dell’appello agli indirizzi di p.e.c., rispettivamente,degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -procuratori (i primi due) e domiciliatario (il terzo), nel precedente grado digiudizio, dell’odierno appellato [OSCURATO:PERSONA]], oltre il termine di trentagiorni dalla data della notificazione della sentenza di primo grado agliappellanti, effettuata dal procuratore del Maresci in data 12.1.2023, percome emerge dalla produzione di parte appellata (cfr., in particolare, lericevute di accettazione e consegna, in formato .eml, di avvenuta notificaa mezzo p.e.c. della sentenza di primo grado presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli appellantinel primo grado di giudizio, depositate nel fascicolo telematico di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 11:58:26). .Lamentano che la corte di merito è pervenuta a tale conclusionesull’erroneo presupposto che il termine per impugnare sia da individuarein quello previsto dall’art. 325, 1° comma, c.p.c. (c.d. termine breve, ditrenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza) anziché inquello previsto dall’art. 327 c.p.c. (c.d. termine lungo, di sei mesi,decorrente dalla pubblicazione della sentenza), sebbene la notificazionedella sentenza di primo grado fosse viziata per assenza dell’attestazione diconformità dell’atto notificato, e quindi effettuata in violazione dell’art. 16bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del2012.Si dolgono non essersi considerato che sebbene controparteabbia dichiarato nella relata di notifica a mezzo pec del 12.1.2023 (all. 21)l’esecuzione della notifica del “duplicato informatico” della sentenza n.1/2023 del Tribunale di Catanzaro, invero il documento allegato non è il“duplicato informatico” ma una mera “copia informatica” estratta dalNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/2026fascicolo telematico , invero necessitante della prevista attestazione diconformità all’originale.Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, giusta principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità la mancanza, nella copiadella sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale,rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesala tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non necomporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione,salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza dellacopia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (v. Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10138; Cass., 12/5/2014, n. 10224. E già Cass.,19/8/2004, n. 16317. E da ultimo, con riferimento al processo tributario,Cass., 27/2/2025, n. 5155. Contra v. la risalente, isolata e superata Cass.,19/5/1997, n. 4454 ).Orbene, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnatasentenza fatto invero piena e corretta applicazione, non risultando, né gliodierni ricorrenti ne danno debitamente conto nel ricorso in ossequio alprincipio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,che nella specie difettasse la completezza o l’effettiva corrispondenzaall'originale della copia in questione.All’infondatezza del motivo nei suindicati termini, assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 20141/2024Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 23325/2026Data pubblicazione 15/07/20266.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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