CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39271/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 febbraio 1985 avverso la sentenza del 26 giugno 2019 della CORTE DI APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto resa il 23 dicembre 2010, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, che con sentenza del 27 settembre 2013 ha annullato la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condotta di partecipazione all'associazione criminosa contestata al capo AA della rubrica, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 comma quarto codice penale, ha assolto Dimitri dal reato associativo, rideterminando la pena allo stesso inflitta per i reati contestati ai capi 12 e 15,e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena, poiché la corte di rinvio si è limitata a giustificare l'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale, facendo esclusivo riferimento alla natura della droga illecitamente detenuta dall'imputato, senza null'altro aggiungere, così non rispettando i criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. . 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione di legge per la mancata applicazione dell'art.2 della I. n. 10 del 2014 che ha riformulato l'ipotesi del fatto di lieve entità previsto dall'articolo 73 comma cinque d.p.r. 309/90 in termini di fattispecie autonoma, con il conseguente obbligo per il giudice di rinvio di operare una nuova valutazione delle condotte contestate all'imputato alla stregua della nuova formulazione dell'art. 73 d.p.r. citato. 4.2 violazione dell'articolo 62 bis codice penale in relazione al mancato bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata. La valutazione del bilanciamento era stata effettuata in ragione della gravità del reato associativo e della contestata recidiva, ma a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, la corte di appello ha escluso la sussistenza del reato associativo e in relazione alla nuova fattispecie autonoma prevista dall'articolo 73 comma cinque d.p.r. 309/90 non ha effettuato alcun giudizio di bilanciamento tra le circostanze generiche e la contestata recidiva. La corte aveva l'obbligo di effettuare una nuova valutazione in relazione all'eventuale sussistenza delle attenuanti generiche e non ha esercitato i suoi poteri al riguardo, così incorrendo nel vizio di violazione di legge. 4.3 vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata, pur avendo escluso l'ipotesi più grave dei reati contestati al Dimitri o la partecipazione ad un'associazione ha omesso di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di effettuare una nuova valutazione avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiarito nella sentenza impugnata l'oggetto del giudizio della corte di appello in sede di rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, posto che sull'avvenuta qualificazione dell'episodio di spaccio come ipotesi di lieve entità e sulla operatività della recidiva è intervenuto il giudicato parziale. La corte ha pertanto dato atto che nelle more del giudizio la fattispecie prevista dall'articolo 73/5 comma d.p.r. citato è divenuta ipotesi autonoma di reato e ha determinato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale, motivando tale leggero aggravio in ragione della qualità della droga detenuta, che rientra tra quelle cosidette pesanti. Trattasi di motivazione succinta ma rispettosa dei criteri di legge poiché la gravità della condotta ascritta all'imputato è connessa alla natura della sostanza stupefacente detenuta e risulta da sola idonea a giustificare la determinazione della pena in misura lievemente superiore al minimo edittale , senza che sia necessario il ricorso ad altri criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. Va peraltro osservato che la difesa neppure deduce elementi di segno opposto che sarebbero stati in ipotesi trascurati dalla corte. 2. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo ha, nel contempo, respinto le doglianze difensive formulate in relazione ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente contestati ai capi 12 e 15 della rubrica, in merito ai quali non è stata mai sollevata nel corso del giudizio di merito censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista all'epoca dal quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90. È opportuno ricordare in questa sede che all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata. (Sez. 5 - , Sentenza n. 29358 del 22/03/2019 Ud. (dep. 04/07/2019 ) Rv. 276207 - 01) Il ricorso per cassazione comporta infatti la preclusione a dedurre non soltanto i motivi non dedotti, ma anche i motivi eventualmente deducibili che non lo siano stati. come espressamente affermato da questa Suprema Corte nella sentenza di annullamento parziale. Peraltro anche nella motivazione della sentenza di questa Suprema corte si afferma che il Dimitri era coinvolto nella predisposizione di dosi di sostanza stupefacente esE449,— ;Nmettere sul mercato al dettaglio e aveva la disponibilità di quantità non modiche di sostanze droganti e che deve ritenersi coperta da giudicato l'affermazione di responsabilità in ordine ai due episodi, qualificati ai sensi dell'art. 73 primo comma d.p.r. 309/90. Ciò posto, il fatto che nelle more del giudizio l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 sia divenuta fattispecie autonoma di reato, risulta inconducente e non comporta che debba essere rivalutata la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, ai sensi dell'art. 73 quinto comma cit., non essendo stati all'epoca considerati sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante speciale ed essendo ormai intervenuto il giudicato in ordine alla qualificazione giuridica suindicata. 3.2 Inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso poiché con gli originari motivi di appello non erano mai state invocate in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, né era stata contestata la recidiva e con il ricorso per cassazione sono state avanzate censure in ordine alla responsabilità per i due reati di cessione illecita, che sono state ritenute infondate dalla corte. È evidente che il ricorrente non può dolersi in questa sede che la corte non abbia motivato in maniera specifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alle quali opera ormai una preclusione poiché , come sopra esposto , la sentenza della Corte di legittimità copre il dedotto e il deducibile. 4.All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA]