Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25840/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 16 luglio 2021 della Corte di appello di Trento, che ha rigettato il ricorso ex art. 10, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 13 maggio 2021, con il quale il Tribunale di Trento aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 150 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i fatti in esame erano risalenti nel tempo e non idonei a giustificare il giudizio di pericolosità necessario all'applicazione della misura di prevenzione.

In particolare, il ricorrente evidenzia che, con riferimento ai fatti che avevano determinato l'arresto del 14 febbraio 2020, il Tribunale del riesame di Bolzano aveva rilevato il difetto di gravità indiziaria e il singolo fatto di reato (estorsione) di settembre 2020 non poteva, da solo, giustificare l'applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso in esame, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di secondo grado, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha argomentato che i procedimenti pendenti i avevano a oggetto condotte commesse tra il 2018 e il 2020 (in periodi, quindi, recenti) connotate da apprezzabile gravità (incluse due ipotesi di detenzioni illegali di armi, una di lesioni personali e una di estorsione), a nulla rilevando che, in ordine ai fatti di estorsione commessi il 14 febbraio 2020, il giudice del riesame aveva revocato la misura cautelare, posto che il relativo provvedimento non era stato allegato e che, quindi, non era possibile escludere che la decisione fosse stata adottata solo per l'affievolimento di esigenze cautelari, più che per carenza del quadro indiziario.

Cappello, infine, il 4 luglio 2021 era stato arrestato in flagranza per una condotta di violazione della misura di prevenzione, circostanza ulteriormente sintomatica della sua persistente pericolosità sociale.

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 n. 159 del 2011, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842).

La Corte territoriale, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che tali condotte antisociali, anche per la loro specifica modalità esecutiva, erano idonee a ricondurre il connotato personologico di Cappello alla categoria di pericolosità di all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, oltre a quella di cui alla lett. b) del medesimo comma, considerando che la difesa non aveva fornito alcuna allegazione dalla quale evincere che lo stesso non vivesse con i proventi delle attività delittuose.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] S ndrini \r- Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore 1("),

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 16 luglio 2021 della Corte di appello di Trento, che ha rigettato il ricorso ex art. 10, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 13 maggio 2021, con il quale il Tribunale di Trento aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 150 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i fatti in esame erano risalenti nel tempo e non idonei a giustificare il giudizio di pericolosità necessario all'applicazione della misura di prevenzione. In particolare, il ricorrente evidenzia che, con riferimento ai fatti che avevano determinato l'arresto del 14 febbraio 2020, il Tribunale del riesame di Bolzano aveva rilevato il difetto di gravità indiziaria e il singolo fatto di reato (estorsione) di settembre 2020 non poteva, da solo, giustificare l'applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso in esame, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di secondo grado, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha argomentato che i procedimenti pendenti i avevano a oggetto condotte commesse tra il 2018 e il 2020 (in periodi, quindi, recenti) connotate da apprezzabile gravità (incluse due ipotesi di detenzioni illegali di armi, una di lesioni personali e una di estorsione), a nulla rilevando che, in ordine ai fatti di estorsione commessi il 14 febbraio 2020, il giudice del riesame aveva revocato la misura cautelare, posto che il relativo provvedimento non era stato allegato e che, quindi, non era possibile escludere che la decisione fosse stata adottata solo per l'affievolimento di esigenze cautelari, più che per carenza del quadro indiziario. Cappello, infine, il 4 luglio 2021 era stato arrestato in flagranza per una condotta di violazione della misura di prevenzione, circostanza ulteriormente sintomatica della sua persistente pericolosità sociale. In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 n. 159 del 2011, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842). La Corte territoriale, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che tali condotte antisociali, anche per la loro specifica modalità esecutiva, erano idonee a ricondurre il connotato personologico di Cappello alla categoria di pericolosità di all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, oltre a quella di cui alla lett. b) del medesimo comma, considerando che la difesa non aveva fornito alcuna allegazione dalla quale evincere che lo stesso non vivesse con i proventi delle attività delittuose. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] S ndrini \r- Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore 1("),
Decreto Cassazione n. 25840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris