CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 4 giugno 2020, la Corte di assise di appello di Napoli ha, per le posizioni che qui rilevano, confermato la decisione resa il 24 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, sempre per quanto qui rileva, aveva giudicato con il rito abbreviato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso con altri, dei seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]Andò, componente del clan Amato - Pagano, la cui fazione facente capo a Pagano vedeva al vertice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), essendo stato - il suddetto D'Andò, referente della consorteria nella gestione delle estorsioni e del mercato all'ingrosso e al dettaglio degli stupefacenti appartenente alla fazione degli Amato - attirato con un tranello nel covo di Melito, al fine di condurlo a Marano, per l'addotta ragione di dover incontrare [OSCURATO:PERSONA]; invece D'Andò, a cagione dell'attività del gruppo di fuoco, formato dai due capi nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1989, [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato posto al cospetto, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ucciso attingendolo con colpi di arma da fuoco; con la premeditazione e con l'aggravante del metodo e del fine camorristico (capo A); - reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 81, 110, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, relativo al concorso nella detenzione e nel porto illegali della pistola usata per l'omicidio (capo B); - reato di cui agli artt. 110, 411, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., per la distruzione del cadavere di D'Andò, operazione di cui si erano occupati materialmente [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, [OSCURATO:PERSONA], classe 1989, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C); - fatti avvenuti in Marano, il 22 febbraio 2011, con la recidiva specifica infraquinquennale per i suddetti imputati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva, fra le altre statuizioni, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti, riuniti in continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ad eccezione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., esclusa la recidiva e computata la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di anni venti di reclusione ciascuno, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, nonché con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la 2 i durata di anni tre, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Domenico e [OSCURATO:PERSONA]Andò, da liquidarsi in separata sede, con condanna degli imputati al pagamento della provvisionale di euro 100.000,00 a ciascuno dei due creditori. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione chiedendo il suo annullamento sulla scorta di due motivi, unitariamente trattati. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'inosservanza degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., anche in relazione all'art. 69 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta. Il ricorrente osserva che, a fronte delle doglianze introdotte con l'atto di appello in punto di commisurazione della pena, la Corte territoriale ha applicato in modo non corretto le suindicate norme, giacché, se era vero che il giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto implicava una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, era del pari vero che tale valutazione non poteva restare affidata al mero arbitrio o a un ragionamento illogico, ma doveva essere sorretta da sufficiente motivazione, potendo, il giudice di merito, valorizzare, al fine di pervenire alla valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ogni elemento rilevante in tal senso. Nel caso di specie, sottolinea la difesa, erano state illogicamente dequotate come anodine le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva, in secondo grado, ammesso gli addebiti in modo pieno e con accenti di sicura resipiscenza. Né la sussistenza di precedenti penali avrebbe potuto considerarsi ostativa al chiesto giudizio di prevalenza, essendo stati, tali precedenti, già considerati per la contestazione dell'aggravante mafiosa. Anche le regole di applicazione stabilite dall'art. 63 cod. pen. sono state, secondo la difesa, vanificate dalla mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti, non obliterato il ruolo marginale avuto dall'imputato nella vicenda omicidiaria, in rapporto al fondamentale contributo da lui fornito per il ritrovamento del cadavere, così come a conclamare il vizio denunciato concorrerebbero la mancata valutazione di tutti i criteri significativi, anche ulteriori rispetto a quelli elencati nell'art. 133 cod. pen., e l'omessa ponderazione in bonam partem di quei fattori già considerati per altri profili. Del pari censurabile viene ritenuta la valutazione negativa formulata nella sentenza impugnata dei precedenti penali gravanti l'imputato rispetto alla possibilità di annettere il chiesto regime di prevalenza alle attenuanti, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere stato mai condannato per reati identici a quello in contestazione in questo processo, tanto più che era stata anche esclusa la recidiva, sicché l'assetto sanzionatorio conclusivo confermato nella sentenza impugnata non sarebbe consentaneo alla funzione rieducativa della pena. La difesa rimarca, infine, l'iniquità della sanzione a lui inflitta, di entità equiparata a quella dei correi, senza distinguere le singole posizioni, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo marginale nell'omicidio, essendosi limitato ad assistere e, poi, a occultare il cadavere. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e ne hanno chiesto l'annullamento, adducendo un unico motivo articolato in più censure. 3.1. In ordine al reato sub C), si lamentano la violazione degli artt. 521 e ss. e 438 cod. proc. pen., nonché 411 cod. pen., giacché la Corte di merito ha confermato l'assunto esposto dal giudice di primo grado che, a fronte dell'imputazione di distruzione di cadavere, unica condotta oggetto di contestazione, aveva accertato la sottrazione e la soppressione del cadavere, senza rilevare tale non consentita imrnutazione del fatto, posto che il Pubblico ministero non si era attivato per modificare l'imputazione, opzione che peraltro nemmeno avrebbe potuto praticare, tenuto conto della scelta relativa al rito abbreviato compiuta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. In ordine ai reati sub B) e C), si prospettano la violazione degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 411, 61, primo comma, n. 2, 416-bis.1, primo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in punto di conferma dell'aggravante teleologica e dell'aggravante camorristica relativamente ai suddetti reati. 3.2.1. Precisato che nell'atto di appello non era stato articolato un motivo avente ad oggetto l'esclusione di quelle aggravanti con riferimento al reato sub B), essendosi formulata la relativa richiesta nelle conclusioni rassegnate in secondo grado, i giudici di appello avrebbero dovuto attenersi al principio secondo cui, per l'oggetto della questione, i limiti fissati dall'art. 597 cod. proc. pen. non impedivano alla Corte territoriale di escludere ex officio le aggravanti allorquando ne avessero ritenuto insussistenti i presupposti. Posto ciò, la difesa rileva che la contestazione del delitto in materia di armi di cui al capo B) aveva riguardato soltanto la detenzione, non la finalizzazione della medesima al delitto di omicidio, non contestata, così come non era stato contestato il porto dell'arma. Quanto poi all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. primo comma, cod. pen., essa nemmeno avrebbe potuto desumersi in via meramente presuntiva e, in ogni caso, era difettata un'adeguata spiegazione dell'oggettiva funzionalità dell'attività di detenzione dell'arma per agevolare l'attività del sodalizio criminale, e non invece per attuare vendette personali, dovendo comunque rilevarsi che tale contestazione integrava una mera duplicazione della contestazione della stessa aggravante in ordine al delitto di omicidio. 3.2.2. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione all'avvenuta contestazione delle medesime aggravanti con riferimento al reato di cui al capo C), aggravanti ritenute dal primo giudice, punto esplicitamente censurato con l'atto di appello, senza che la sentenza impugnata abbia fornito motivazione adeguata per disattendere la doglianza. 3.3. In ordine a tutti i reati ritenuti, la difesa lamenta la violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen., in merito al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, alla reiezione della richiesta di ridimensionamento dell'entità della pena base e degli aumenti applicati a titolo di continuazione. Il ricorrente osserva che con l'appello erano stati prospettati profili di nneritevolezza ulteriori rispetto a quelli valutati dal primo giudice, con particolare riferimento al fatto che il contributo cognitivo offerto dall'imputato aveva assunto un valore senz'altro rafforzativo ai fini dell'esatta ricostruzione dei fatti, e non soltanto per il ritrovamento del cadavere della vittima, in tale ambito l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] essendosi caratterizzato come un aiuto decisivo nel senso indicato, tale da richiamare la situazione di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., pur non essendo - la condotta in esame - riconducibile al relativo paradigma; sicché all'evidenziazione di tali circostanze avrebbe dovuto corrispondere una ricaduta di proporzionale portata sotto tutti i profili dosimetrici segnalati, valorizzando i parametri della condotta susseguente al reato e della concreta capacità a delinquere del reo. A tali prospettazioni, lamenta la difesa, la Corte territoriale non ha replicato, neppure implicitamente. Si fa infine notare che i giudici di appello nemmeno hanno risposto alla doglianza formulata in secondo grado in merito all'omessa motivazione rispetto all'entità dell'aumento applicato a titolo di continuazione. 4. Il presente processo aveva contemplato inizialmente anche la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 22 settembre 1990), coimputato condannato per gli stessi reati, con la presentazione del ricorso per cassazione anche da parte del suo difensore, connotato da conclusioni volte all'annullamento della sentenza impugnata. Però, all'udienza del 14 settembre 2021, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza di pari data, è stata oggetto di provvedimento di separazione, non potendo procedersi contestualmente nei suoi confronti, in ragione dell'istanza di rinvio determinata dal legittimo impedimento del suo difensore e della conseguente impossibilità di conservare l'unità procedimentale con riferimento al suddetto imputato. 5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ribadito che, dopo la separazione della posizione processuale relativa al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono restate da scrutinare in questo processo le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene che entrambe le impugnazioni siano inammissibili. 2. Occorre muovere dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che prospetta questioni ulteriori e logicamente pregiudiziali rispetto alla contestazione del profilo dosinnetrico. 2.1. Prendendo in considerazione la prima doglianza di questa impugnazione, non si individua la dedotta immutazione del fatto contestato - soppressione e sottrazione di cadavere, anziché distruzione dello stesso - a cagione del rinvenimento dei resti di D'Andò nel corso del processo. L'accusa formulata con l'articolazione del capo C) ha avuto riguardo alla distruzione del cadavere di D'Andò, configurata come realizzata dal gruppo di soggetti accusati dell'omicidio, operazione della cui materiale esecuzione venivano prospettati essersi occupati [OSCURATO:PERSONA] (classe 1989), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice aveva ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati sulla scorta della certa acquisizione del reato di cui all'art. 411 cod. pen. Dalle convergenti dichiarazioni esaminate era, infatti, emerso che - dopo l'uccisione - il corpo della vittima era stato sotterrato e occultato in un luogo appositamente scelto, in maniera definitiva, così da renderlo introvabile, così come era effettivamente accaduto fino al 5 aprile 2019, ossia più di otto anni dopo la consumazione dell'omicidio, quando il sopralluogo effettuato dagli inquirenti aveva consentito il ritrovamento dei resti della vittima: dopo aver rilevato ciò, il primo giudice aveva, tuttavia, precisato che, rispetto all'ampia contestazione, doveva escludersi la distruzione del cadavere, ma doveva ritenersi accertato il solo fatto, esposto come indifferenziato, dell'occultamento e della sottrazione del cadavere stesso.A fronte di tale inquadramento [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello, nulla aveva rilevato in ordine alla configurazione del delitto di cui all'art. 411 cod. pen. privilegiata nella sentenza di primo grado, configurazione, peraltro, sussunta ancora sotto la medesima fattispecie incriminatrice, comprensiva, oltre che della distruzione, anche della sottrazione di cadavere. Né il ricorrente ha dedotto che la questione sia stata sollevata nel corso del giudizio di secondo grado. Ora, che si sia realizzata la, comunque ritenuta dal giudice di merito, sottrazione e, più precisamente, soppressione di cadavere deve ritenersi assodato sulla scorta delle incontestate circostanze di fatto suindicate: è concetto da tempo affermato quello per cui il delitto di cui all'art. 411 cod. pen., nelle ipotesi di soppressione e di sottrazione, si realizza - come quello meno grave di occultamento di cadavere punito dall'art. 412 del codice di diritto sostanziale - con il nascondimento del cadavere, ma, secondo lo spirito informatore delle due norme, mentre in quest'ultima ipotesi il celamento è temporaneo e postula a priori la certezza del ritrovamento, nella prima il nascondimento è potenzialmente permanente, consistendo in una sottrazione definitiva alle altrui ricerche. Tale definitività, del resto, deve essere valutata non in senso assoluto ma relativo, ossia sulla base di attendibili presunzioni fondate su elementi obiettivi (luogo prescelto, modalità adottate), con apprezzamento ex ante, a nulla rilevando, in proposito, che il cadavere venga ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche. La stessa durata del nascondimento, infatti, non costituisce elemento indefettibile di distinzione fra le ipotesi criminose considerate (Sez. 1, n. 1000 del 11/9/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274789 - 01; Sez. 1, n. 32038 del 10/6/2013, Belmonte, Rv. 256452 - 01; Sez. 1, n. 36465 del 26/9/2011, Misseri, Rv. 250813 - 01; Sez. 3, n. 5772 del 21/1/2005, Rossello, Rv. 230658 - 01; Sez. 3, n. 27290 del 6/5/2004, Michaeler, Rv. 229061 - 01). Dal breve richiamo delle coordinate inerenti alla questione devono trarsi due corollari, entrambi tali da condurre alla conclusione di manifesta infondatezza della doglianza. Sotto un primo, dirimente profilo, il non aver sollevato la questione della - pretesa - violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza con l'atto di appello e, comunque, innanzi alla Corte territoriale ha precluso l'ammissibile proposizione della medesima in questa sede. E' da osservarsi, infatti, che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non rientrando tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza, integra una nullità a regime intermedio che, siccome verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo: ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/3/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/7/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217 - 01). In secondo luogo, la violazione del principio suddetto, tale da determinare la sanzione della nullità stabilita dall'art. 522 cod. proc. pen., non avrebbe potuto, in ogni caso, ritenersi sussistente. Va considerato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Di conseguenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva esclusivamente qualora si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01). Nel caso di specie, il fatto, all'esito del ritrovamento dei resti di D'Andò, è stato pur sempre ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen., essendosi rivelato meno grave ma non diverso da quello contestato, bensì ricompreso in esso; gli imputati hanno quindi potuto esercitare, con pienezza di facoltà, il diritto di difesa. Del resto, il carattere progressivo delle condotte tipizzate dall'art. 411 (e anche di quella di cui all'art. 412 cod. pen.) fa sì che la contestazione - inerente a quella di maggiore portata - di distruzione abbia compreso in sé le altre, per cui le novità sulle condizioni del cadavere intervenute in corso di processo non avrebbero potuto determinare l'addotto novum tale da innescare il meccanismo di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Anzi - e a fortiori - non può trascurarsi che gli imputati sono stati i diretti propulsori della modificazione dell'assetto fattuale del reato di cui al capo C), per come modulatosi nel corso del processo, nel senso che essa è seguita al ritrovamento dei resti anche in virtù delle indicazioni confessorie formulate dagli imputati stessi nel corso del processo di primo grado, di guisa che il riassestamento della considerazione della condotta, da distruzione a sottrazione e soppressione, è stato determinato proprio dalla iniziativa dei medesimi, che hanno segnalato il luogo esatto in cui era stato sotterrato il cadavere. Pare, pertanto, oltre che manifestamente infondato, anche evidentemente incongruo prospettare, da parte di taluno di loro, ossia da [OSCURATO:PERSONA], la deduzione secondo cui egli non ha potuto difendersi in merito alla relativa accusa. 2.2. In ordine alla complessiva seconda censura del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], essa si profila giuridicamente inconsistente. Lo stesso ricorrente ha osservato che, con l'atto di appello, non aveva sollevato censure circa l'avvenuta contestazione e applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., di guisa che profili di fatto non dedotti nel giudizio di merito non possono essere prospettati dall'interessato in questa sede. E' vero che, secondo l'interpretazione più persuasiva, deve ritenersi che il giudice di appello è legittimato ad escludere di ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal giudice di primo grado allorquando, ovviamente sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella stessa sentenza appellata, risultino insussistenti i corrispondenti requisiti, posto che il principio devolutivo vale a definire l'ambito della cognizione del giudice con riguardo al capo della sentenza impugnata, ma non può limitare il potere del giudice di dare la corretta qualificazione giuridica al fatto (Sez. 1, n. 9427 del 26/9/2017, dep. 2018, T., Rv. 272486 - 01; Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441 01). Posto ciò in linea di principio, occorre però immediatamente rilevare che, con riferimento al caso di specie, la ricostruzione fattuale offerta dal primo giudice ha chiarito - in via confermativa con l'articolazione della contestazione del reato di cui al capo B) - che la detenzione dell'arma (unico reato in tema di armi oggetto di imputazione e unico reato a cui è effettivamente acceduta la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) era stata chiaramente finalizzata a compiere l'omicidio: come, d'altra parte, la comune esperienza - correlata all'effettivo sviluppo dell'azione omicidiaria, che ha contemplato l'impiego proprio della pistola oggetto del reato in questione - rende oggettivamente indiscutibile. La Corte di assise di appello ha recepito tale assetto decisorio con riferimento all'aggravante teleologica: e non si vede come avrebbe potuto determinarsi per una diversa soluzione. Quanto, poi, alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art.416-bis.1, primo comma, cod. pen., declinata dalla contestazione sia per il metodo mafioso che per l'agevolazione mafiosa, si rileva che - dopo che il primo giudice aveva argomentato in merito, concludendo che l'intera fattispecie criminosa si era connotata per le modalità di matrice e metodologia camorristiche della complessiva azione ed era stata perpetrata, anche con riferimenti ai reati ancillari e consequenziali, dall'identificato gruppo di fuoco per conto della fazione Pagano del clan camorristico per evidenziare e rafforzare il predominio della medesma sul territorio di Napoli e provincia, nell'ambito della guerra intestina dei gruppi criminali che in quegli anni si erano combattuti per conseguire il predominio del territorio di quell'area metropolitana - la Corte territoriale, condividendo tale impostazione, ha, a sua volta, motivato in modo adeguato sul tema. Essa ha, in particolare, ribadito che, non soltanto l'omicidio, ma anche la detenzione dell'arma usata nel fatto di sangue e la susseguente soppressione del cadavere di D'Andò si erano inserite nella vicenda afferente alla faida di camorra tra i gruppi Amato e Pagano che in quegli anni aveva insanguinato il territorio napoletano e nella volontà del gruppo Pagano di sopraffare e sgominare, anche con la commissione di quei reati, il sodalizio Amato; ragione per la quale ha reputato sussistente per tutte le suddette fattispecie penali la circostanza aggravante in parola. D'altro canto, è risultato accertato che l'omicidio di D'Andò era avvenuto per decisione e per le finalità di predominio del clan Pagano ai danni della consorteria avversa. In generale, va, del resto, ribadito che la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora prevista dall'art. 416-bis.1, primo comma, c.p.), nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez U, n. 10 del 28/3/2001, Cinalli, Rv. 218377 - 01); e, in questa prospettiva, essa è configurabile anche con riguardo ai reati fine in materia di armi commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 9956 del 17/6/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269717 - 01). La Corte di assise di appello, pertanto, ha fornito una motivazione congrua, conforme ai richiamati principi di diritto ed esente dai vizi logici, a fronte della quale la complessiva doglianza articolata dal ricorrente si rivela manifestamente inidonea a destrutturarne l'impianto argomentativo e a infirmarne le conclusioni. 2.3. Trascorrendo alla disamina del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - le cui scansioni appaiono per molti versi assimilabili a quelle che caratterizzano l'unica, complessiva doglianza articolata da [OSCURATO:PERSONA] - esso è volto a criticare la scelta della Corte territoriale che ha confermato la determinazione del primo giudice di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate, e ritenute, circostanze aggravanti, escluso l'aumento autonomo per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. La difesa lamenta che, invece, sussistevano tutte le condizioni affinché le attenuanti generiche fossero valutate in regime di prevalenza, nonostante l'imputato, nella prospettiva impugnatoria, meritasse il più favorevole giudizio di bilanciamento. Va, ad ogni buon fine, puntualizzato che per l'applicazione della pena il ragionamento svolto dal primo giudice, confermato dal giudice di appello, è stato il seguente: dopo aver ritenuto, con articolata motivazione, di dover riconoscere a tutti gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] compreso, le circostanze attenuanti generiche, in ragione delle dichiarazioni confessorie dagli stessi rese e del comportamento susseguente costituito nel consentire il ritrovamento del cadavere dopo molti anni, inteso quale manifestazione di resipiscenza, il primo giudice ha stimato che tali attenuanti andassero valutate in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti comuni pure ritenute. Indi, applicata anche la continuazione, ha stabilito che per il più grave reato di omicidio la pena base dovesse individuarsi nel massimo di anni ventiquattro di reclusione, spiegando che tale opzione dosimetrica era determinata dalla valutazione della gravità del fatto, della negativa personalità degli imputati, del contesto criminale nel quale esso venne concepito e perpetrato, nonché delle brutali modalità esecutive. La pena è stata poi aumentata di anni otto di reclusione ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.; l'aumento per la detenzione dell'arma è stato fissato in anni tre di reclusione e l'aumento per la soppressione di cadavere è stato di anni due di reclusione. La somma delle pene è ascesa a quella di complessivi anni trentasette di reclusione; si è poi tenuto conto (come era corretto fare: Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 40280 del 21/5/2013, Agostino, Rv. 257325 - 01) del criterio mitigatore dell'art.78 cod. pen., con riconfigurazione della pena in quella di anni trenta di reclusione, e si è, infine, applicata la riduzione per il rito, ex art. 442 cod. proc. pen., pervenendosi alla pena finale di anni venti di reclusione. La Corte di assise di appello, rispondendo alle deduzioni difensive, ha esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto giuridicamente appropriato statuire l'invocato regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, dando atto di condividere le ragioni esposte dal primo giudice, siccome adeguate a individuare il bilanciamento giusto in quello inerente al rapporto di equivalenza, considerando, fra l'altro, che tutti gli imputati erano gravati da precedenti penali, in tal senso (ossia per ponderare la capacità criminale e la personalità degli interessati) rilevando anche le condanne successive al fatto qui giudicato. Pure con riferimento all'entità della pena, i giudici di appello hanno aderito alla valutazione compiuta dal primo giudice stimando la sanzione in concreto irrogata all'imputato, anche quanto all'articolazione della commisurazione dell'aumento per la continuazione, equa e perfettamente commisurata alla gravità dei fatti. Posto ciò, si richiama il principio di diritto (in qualche modo ricordato dagli stessi ricorrenti) secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Inoltre, sul tema, è da tener presente che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale - per assolvere al relativo obbligo di motivazione - deve dare conto, pure con locuzioni lessicali di natura sintetica, ma espressive dalla valutazione compiuta, di avere congruamente ponderato la fattispecie alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., così come significativo si profila il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere del reo, esigendosi uno più specifico e dettagliato onere giustificativo del percorso logico seguito laddove si irroghino pene sensibilmente divaricate rispetto al minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Nel caso in esame, il discorso giustificativo è stato adeguatamente articolato e ha avuto ad oggetto sia la ponderata valutazione inerente alla scelta della pena base, sia quella relativa a ciascuno degli aumenti corrispondenti ai reati diversi dall'omicidio, la valutazione - non meramente formulare, ma accuratamente spiegata - di rilevante gravità operata dai giudici di merito avendo avuto riguardo in modo chiaro e netto anche questi ultimi. Il complesso di questi elementi conduce alla necessaria conclusione che, sussistendo una motivazione adeguata alla base della sentenza impugnata, le deduzioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] si esauriscono in censure, da un lato, aspecifiche e, dall'altro, tali da sollecitare il sovvertimento della motivazione della sentenza impugnata con puntualizzazioni di merito, non consentite in questa sede. Ciò conduce all'inammissibilità del terzo motivo dell'impugnazione proposta dal suddetto imputato. 3. Le considerazioni svolte nell'analisi del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono anche per lo scrutinio dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], unicamente volta a censurare il profilo dosimetrico della condanna, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, motivatamente riferite anche a [OSCURATO:PERSONA], resistono ictu °cui/ all'una e all'altra censura, siccome esse afferiscono a valutazioni di merito che, risultando congruamente spiegate e non affette da evidenti vizi logici, non possono essere censurate in sede di legittimità. Pertanto, inane si rivela lo sforzo del ricorrente di criticare con effetti tangibili la notazione della Corte di assise di appello con cui è stato rilevato il carattere anodino delle ammissioni contenute nelle dichiarazioni rese anche da questo imputato nel corso del giudizio abbreviato, così come resta incensurabile anche da parte di questo ricorrente il ponderato assestamento del giudizio di comparazione fra le circostanze comuni contrapposte nel regime di equivalenza, dato che tutti i fattori apprezzati come positivi sono stati adeguatamente considerati come tali da dispiegare la loro valenza nella fase del riconoscimento della diminuente innominata di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della loro efficienza elidente le (ma non prevalente sulle) circostanze aggravanti comuni. Del tutto apodittica, in tale quadro, si appalesa la sollecitazione a svalutare la portata negativa dei precedenti penali dell'imputato, per il solo fatto dell'addotta non specificità degli stessi, trattandosi, al contrario di un indicatore correttamente e incensurabilmente tenuto in conto dai giudici di merito, in relazione al disposto di cui all'art. 133 cod. pen., per adeguare il computo dosimetrico all'effettiva capacità a delinquere del colpevole. Del pari da relegarsi fra le prospettazioni ineludibilmente versate in fatto è quella volta a censurare l'approdo sanzionatorio per non avere i giudici di appello valorizzato l'addotto - ma non accertato in sede di merito - ruolo marginale dell'imputato nella determinazione dell'efferata serie criminosa a lui ascritta, così come si risolve in una recriminazione impregnata in valutazioni di merito la protesta della mancata considerazione del contributo, prefigurato dalla difesa come fondamentale, apportato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritrovamento del cadavere di D'Andò. In conclusione, nella presente sede di legittimità, non può apprezzarsi la dedotta iniquità della sanzione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che essa sia stata i j equiparata a quella dei correi, dal momento che la complessiva condotta che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è ascritta (essere stato presente - ma, per accertamento giudiziale oramai cristallizzato, non come spettatore, bensì come concorrente - all'azione di fuoco e poi l'essersi, con altri complici, attivato per sotterrare il cadavere) non è risultata essere stata dai giudici di merito, nell'esercizio del discrezionale e motivato potere di commisurazione loro riservato dall'ordinamento, incongruamente o irragionevolmente enfatizzata ai fini della quantificazione della sanzione penale inflitta all'agente. Anche l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dunque, non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Corollario di tali considerazioni è la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi: esito che determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di