CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24799/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato G. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con troricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., quali soci di BSK [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società cancellata dal registro delle imprese; Assicuratori dei Lloyd's; intimati [OSCURATO:PERSONA]. 1- RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 1 avverso la sentenza n. 424/2016 della Corte di appello di Perugia depositata il giorno 21 settembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con distinti atti di citazione, con i quali si è dato origine a due impugnazioni, successivamente riunite, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA].) hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 6 maggio 2013. Con tale pronuncia era stata anzitutto respinta la domanda svolta dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia e di BSK [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta ad accertare la somma dovuta da quest'ultima nei confronti dell'attrice con riguardo ad ammanchi di denaro nell'ambito del servizio di prelievo e trasporto degli incassi di alcuni esercizi commerciali della stessa [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale aveva poi rigettato la domanda svolta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia avente ad oggetto la condanna della banca al pagamento della residua somma di euro 158.775,08, pari alla differenza tra gli ammanchi asseritamente accertati in contraddittorio tra le parti e le somme versate dal nominato istituto di credito. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto non provato l'ammontare delle somme oggetto delle contrapposte pretese sulla scorta di quanto affermato dal consulente tecnico, il quale aveva evidenziato l'impossibilità di procedere a un tale accertamento sulla scorta delle risultanze di causa. 2. — La Corte di appello di Perugia ha respinto entrambi i gravami rilevando, in sintesi, e per quanto qui ancora rileva: che non poteva dirsi pacifico che tra le parti fosse intervenuto un accertamento in contraddittorio sull'ammontare degli ammanchi e, quindi, Sez. I- RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 2 sull'ammontare delle somme dovute dalla banca a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia; che la prova dedotta sul punto da quest'ultima constava di capitoli generici; che, a fronte di un'azione di accertamento e in assenza di alcuna prova concreta in ordine a una constatazione stragiudiziale delle somme mancanti, «sarebbe stato onere della stessa [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova del denaro consegnato alla BSK al fine del trasporto presso la banca per, poi, verificare gli ammanchi con riguardo ai versamenti eseguiti dalla banca»; che dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado era emersa l'impossibilità di accertare l'entità delle somme oggetto di prelievo da parte della convenuta BSK presso gli esercizi commerciali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, le quali non erano state versate presso la banca convenuta; che dunque mancavano elementi concreti sulla base dei quali determinare l'ammontare preciso delle somme che i vari esercizi commerciali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia avevano consegnato a BSK e l'entità degli importi versati dalla banca sui conti della stessa [OSCURATO:PERSONA]; che, con riguardo al rapporto intercorso tra la banca e BSK risultava essere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima; che, in ogni caso, dalla consulenza tecnica era emersa anche l'impossibilità di determinare il danno della banca legato all'accertamento degli ammanchi e alla mancata percezione di commissioni e interessi. 3. — Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con un motivo, [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, la quale, a sua volta, ha spiegato un'impugnazione incidentale articolata in un unico mezzo di censura. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente principale lamenta la nullità dell'impugnata sentenza a norma dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda avente ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia a restituire alla banca le somme non accertate come prelevate, e quindi dovute da BSK Sez. I - RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 3 fino alla concorrenza di euro 343.281,90. Tale importo corrisponde alla differenza tra euro 670.659,90, accreditati in data 30 aprile 2003 a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia con riserva di ripetizione, e euro 327.378,00, ricevuti dalla banca a seguito di un dissequestro. La doglianza è incentrata sul rilievo per cui l'istante aveva agito non solo nei confronti di BSK (la società con cui intratteneva un rapporto che prevedeva la contazione del denaro da prelevare presso gli esercizi [OSCURATO:PERSONA]: denaro che, dopo tale operazione, la stessa BSK avrebbe dovuto consegnare alla filiale di Perugia della banca, in modo che questa provvedesse all'accredito dei relativi importi sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche nei confronti dell'odierna controricorrente. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA] deduce di aver svolto in primo grado e reiterato in appello una domanda alternativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, per l'ipotesi in cui non fossero state accertate le somme prelevate presso quest'ultima da BSK; in forza di tale domanda era chiesta la restituzione alla banca delle somme che quest'ultima aveva rimesso alla controricorrente in data 30 aprile 2003, allorquando anticipò, con riserva di ripetizione, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, in attesa che la vicenda fosse chiarita, la somma di euro 670.659,90: importo da cui andava detratta la somma di euro 327.378,00, ricevuta dal custode giudiziario dei valori rinvenuti presso il caveau di BSK, a seguito del dissequestro disposto dal pubblico ministero. Il motivo è infondato. Anzitutto la sentenza impugnata contiene una esplicita statuizione di rigetto dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]: appello che, come è spiegato a pagg. 4 s. della sentenza impugnata, era precisamente rivolto ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia al pagamento della somma di euro 343.281,90. Tanto basta ad escludere che ricorra il vizio denunciato. La Corte di merito ha inoltre dato atto di come l'esperita consulenza tecnica d'ufficio non avesse consentito di quantificare Sez. I- RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 4 l'ammontare delle somme oggetto di indebiti prelievi da parte di BSK. Ora, l'impossibilità di accertare gli ammanchi in questione implica che fosse parimenti precluso verificare se l'importo versato a [OSCURATO:PERSONA], di cui la banca ha domandato la ripetizione, costituisse un indebito: e l'odierna ricorrente, agendo ex art. 2033 c.c., era tenuta a dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustificasse (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). In tal senso, il dato, rimarcato dalla Corte di appello, secondo cui era impossibile ricostruire l'ammontare delle somme prelevate da BSK, non consentiva di accogliere la domanda dell'attuale ricorrente. Ebbene, è noto che l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). Anche sotto tale profilo il motivo di ricorso si rivela, quindi, privo di consistenza. 2. — Con ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c.. Sostiene che la controparte non aveva mai contestato nei propri scritti difensivi che l'entità dell'ammanco era stata riscontrata in contraddittorio tra gli incaricati delle due parti e che, per effetto delle disposizioni di pagamento effettuate in più soluzioni, residuava ancora, a credito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, l'importo di euro 158.755,08. In sintesi, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, giudicandosi della domanda dell'odierna ricorrente per incidente, si è escluso fosse pacifico tra le parti l'avvenuto accertamento stragiudiziale del disavanzo lamentato. Il motivo è inammissibile: e lo è, in conseguenza, l'impugnazione Sez. I- RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 5 cui esso dà corpo. La Corte di appello ha escluso che potesse dirsi pacifico tra le parti l'avvenuto accertamento, in contraddittorio, delle somme dovute a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Italia dalla banca; ha osservato che il Tribunale, nel respingere i capitoli di prova vertenti su tale verifica, non aveva inteso affermare che fosse pacifico in causa l'ammontare delle somme oggetto degli indebiti prelievi, quanto, piuttosto, il fatto storico dell'ammanco. L'affermazione, cui la Corte di merito ha prestato implicita adesione, è stata all'evidenza formulata anche per corroborare l'assunto, precedentemente richiamato, secondo cui era da ritenersi controversa la circostanza, dedotta dall'odierna ricorrente incidentale, dell'intervenuto accertamento, in contraddittorio tra le parti, del mancato accredito — in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] — di una somma di un certo ammontare (per euro 1.290.947,13). Ora, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla parte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680); e tale accertamento, devoluto al giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). Il motivo di ricorso non prospetta, però, alcuna censura in tal senso, ma si limita a confutare l'accertamento della Corte di merito, investendo il Giudice di legittimità di una questione che, per come posta, non può avere ingresso in questa sede. 3. — In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. 4. — Le spese possono compensarsi per l'intero, stante la reciproca soccombenza delle parti che si sono difese in giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello Sez. I - RG 24799/2017 camera di consiglio 6.6.2022 6 incidentale; compensa le spese d giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titol