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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05045/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9499/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-JACQUES KER_,-kMBRUN, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1048/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. n. 9499/2021 sez.

M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 25/9/2020 (n. 1048/2020), la Corte d'ap- pello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino della linea tele- fonica intestata all'attore, precedentemente distaccata dalla società convenuta in ragione del mancato pagamento, da parte del Pulignano di quanto dallo stesso dovuto a titolo di corrispettivi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse di- satteso la domanda del Pulignano, non avendo quest'ultimo fornito al- cuna adeguata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto do- vuto in favore della società telefonica, o comunque della relativa co- municazione alla stessa, secondo quanto imposto dalle condizioni ge- nerali di contratto efficaci tra le parti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare, dalla documentazione prodotta dall'attore, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto preteso dalla società telefonica e dell'avvenuta comunicazione di detto pagamento alla stessa; e tanto, sulla base di un'erronea inter- pretazione e lettura di tali elementi di prova;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avvenuto pagamento, da parte del Pulignano, delle somme di cui lo stesso aveva dato contezza attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come, attraverso le censure in esame (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a pro- cedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ri- costruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo, varrà osservare come il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassazione unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o se- condario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe deter- minato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo Adunanza del 19 gennaio 2022 - R. G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- mare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; è appena il caso di rilevare, da ultimo, l'assoluta inconsistenza della censura concernente la pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare l'asserita mancata contestazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avvenuto paga- mento, da parte del Pulignano, delle somme portate dalla documenta- zione depositata in giudizio, avendo la corte territoriale, da un lato, espressamente documentato le ragioni dell'insussistenza di tale detta mancata contestazione e, dall'altro, avendo fondato la propria deci- sione, non già sul presupposto del mancato pagamento, da parte del Pulignano, delle somme indicate nella documentazione dallo stesso prodotta, bensì in forza della decisiva circostanza costituita dalla man- cata dimostrazione dell'imputabilità di detto pagamento al titolo in Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forza del quale la società telefonica ebbe a sospendere l'esecuzione del servizio telefonico; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio (distratte in favore dell'avv.to Kerambrun dichia- ratosi antistatario), secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Kerambrun.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9499/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-JACQUES KER_,-kMBRUN, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1048/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. n. 9499/2021 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 25/9/2020 (n. 1048/2020), la Corte d'ap- pello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino della linea tele- fonica intestata all'attore, precedentemente distaccata dalla società convenuta in ragione del mancato pagamento, da parte del Pulignano di quanto dallo stesso dovuto a titolo di corrispettivi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse di- satteso la domanda del Pulignano, non avendo quest'ultimo fornito al- cuna adeguata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto do- vuto in favore della società telefonica, o comunque della relativa co- municazione alla stessa, secondo quanto imposto dalle condizioni ge- nerali di contratto efficaci tra le parti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare, dalla documentazione prodotta dall'attore, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto preteso dalla società telefonica e dell'avvenuta comunicazione di detto pagamento alla stessa; e tanto, sulla base di un'erronea inter- pretazione e lettura di tali elementi di prova;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avvenuto pagamento, da parte del Pulignano, delle somme di cui lo stesso aveva dato contezza attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come, attraverso le censure in esame (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a pro- cedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ri- costruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo, varrà osservare come il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassazione unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o se- condario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe deter- minato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo Adunanza del 19 gennaio 2022 - R. G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- mare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; è appena il caso di rilevare, da ultimo, l'assoluta inconsistenza della censura concernente la pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare l'asserita mancata contestazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avvenuto paga- mento, da parte del Pulignano, delle somme portate dalla documenta- zione depositata in giudizio, avendo la corte territoriale, da un lato, espressamente documentato le ragioni dell'insussistenza di tale detta mancata contestazione e, dall'altro, avendo fondato la propria deci- sione, non già sul presupposto del mancato pagamento, da parte del Pulignano, delle somme indicate nella documentazione dallo stesso prodotta, bensì in forza della decisiva circostanza costituita dalla man- cata dimostrazione dell'imputabilità di detto pagamento al titolo in Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 9499/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forza del quale la società telefonica ebbe a sospendere l'esecuzione del servizio telefonico; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio (distratte in favore dell'avv.to Kerambrun dichia- ratosi antistatario), secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Kerambrun. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2
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