Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 23816/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo, la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 77) e 78) della incolpazione provvisoria, relativi rispettivamente a cessioni continuate di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] Cinzia, fino al 2018 e a SCOZZAFAVA Danilo dal 2017 e sino al febbraio 2020.

2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando più motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario, oltre a inosservanza o erronea applicazione delle norme penali sempre in relazione alla sussistenza di gravi indizi dei reati contestati e violazione dell'art. 111, comma 6, cost., per essersi i giudicanti sottratti all'obbligo motivazionale in relazione al grave quadro indiziario legittimante l'impugnata ordinanza.

Con altro motivo, si è dedotta violazione dell'art. 73, comma 5, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, atteso che i giudicanti avrebbero dovuto riqualificare i fatti alla stregua del reato meno grave, trattandosi di episodi di piccolo spaccio, di vendite dalle quali si ricavavano 10-30 euro a dose, risalenti nel tempo, in mancanza di sequestri di considerevoli partite di droga.

Infine, la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rilevando il difetto di esigenze cautelari di natura probatoria e special preventiva, stante l'inattualità della misura per essere i fatti risalenti nel tempo, contestando il ritenuto inserimento dell'indagato in una rete di spacciatori, frutto di un travisamento probatorio, stante l'assenza di elementi a conferma dell'assunto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha dato atto che gli elementi dai quali è stata tratta la esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per i due episodi in contestazione sono stati ricavati dalle dichiarazioni degli acquirenti, accompagnate dalle relative individuazioni fotografiche, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] corroborate dall'intervenuto sequestro, subito dopo l'uscita dallo stabile nel quale risiedeva l'indagato, di gr. 0,35 di cocaina.

I due dichiaranti avevano affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era un loro stabile fornitore di stupefacente, che operava direttamente dal proprio domicilio, spacciando la droga fuori dal pianerottolo della propria abitazione.• Le modalità dello spaccio, direttamente dalla propria abitazione, la sua continuità nel tempo, lo schema fisso e predeterminato seguito e la natura della sostanza trattata non consentivano, secondo il collegio, di procedere a una derubricazione del titolo di reato, nel senso invocato a difesa.

Quanto, poi, alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la valutazione condotta dal GIP, ritenendo sussistente quella special preventiva, le modalità della condotta essendo sintomatiche di una proclività dell'indagato alla ricaduta nel crimine mediante la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Proclività testimoniata anche dai molti precedenti annoverati, anche specifici.

Il lungo curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha giustificato la scelta di una misura contenitiva, seppur gradata, tenuto conto della manifestata indole noncurante degli ordini della autorità, atteso che il divieto di contatti, discendente dalla natura restrittiva della misura prescelta, appare unic:a prescrizione idonea a scongiurare il rischio di reiterazione sopra evidenziato.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

Parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla opponendovi, in maniera del tutto apodittica e non preceduta dall'esame degli elementi valorizzati dal Tribunale, la inadeguatezza degli elementi gravemente indiziari indicati nell'ordinanza impugnata.

Allo stesso modo ha omesso di confrontarsi con le ragioni opposte a sostegno del diniego di riqualificazione, limitandosi a richiamare il dato temporale, invero neutro rispetto a tale profilo, e il dato quantitativo che, tuttavia, il Tribunale ha considerato alla luce della continuità della fornitura e delle sue modalità, aspetti del tutto trascurati dal ricorrente.

Lo stesso dicasi per la valutazione delle esigenze cautelari, la cui sussistenza e attualità è stata ancorata a elementi tratti dalle modalità della condotta, posta in essere con estrema disinvoltura sul pianerottolo della propria abitazione, da parte di soggetto che, anche attraverso la propria storia criminale, ha dato prova di avere un'indole incline alla ricaduta criminosa.

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussitendo ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Deciso il 11 maggio 2022 e< Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte E Llt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo, la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 77) e 78) della incolpazione provvisoria, relativi rispettivamente a cessioni continuate di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] Cinzia, fino al 2018 e a SCOZZAFAVA Danilo dal 2017 e sino al febbraio 2020. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando più motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario, oltre a inosservanza o erronea applicazione delle norme penali sempre in relazione alla sussistenza di gravi indizi dei reati contestati e violazione dell'art. 111, comma 6, cost., per essersi i giudicanti sottratti all'obbligo motivazionale in relazione al grave quadro indiziario legittimante l'impugnata ordinanza. Con altro motivo, si è dedotta violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, atteso che i giudicanti avrebbero dovuto riqualificare i fatti alla stregua del reato meno grave, trattandosi di episodi di piccolo spaccio, di vendite dalle quali si ricavavano 10-30 euro a dose, risalenti nel tempo, in mancanza di sequestri di considerevoli partite di droga. Infine, la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rilevando il difetto di esigenze cautelari di natura probatoria e special preventiva, stante l'inattualità della misura per essere i fatti risalenti nel tempo, contestando il ritenuto inserimento dell'indagato in una rete di spacciatori, frutto di un travisamento probatorio, stante l'assenza di elementi a conferma dell'assunto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha dato atto che gli elementi dai quali è stata tratta la esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per i due episodi in contestazione sono stati ricavati dalle dichiarazioni degli acquirenti, accompagnate dalle relative individuazioni fotografiche, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] corroborate dall'intervenuto sequestro, subito dopo l'uscita dallo stabile nel quale risiedeva l'indagato, di gr. 0,35 di cocaina. I due dichiaranti avevano affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era un loro stabile fornitore di stupefacente, che operava direttamente dal proprio domicilio, spacciando la droga fuori dal pianerottolo della propria abitazione.• Le modalità dello spaccio, direttamente dalla propria abitazione, la sua continuità nel tempo, lo schema fisso e predeterminato seguito e la natura della sostanza trattata non consentivano, secondo il collegio, di procedere a una derubricazione del titolo di reato, nel senso invocato a difesa. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la valutazione condotta dal GIP, ritenendo sussistente quella special preventiva, le modalità della condotta essendo sintomatiche di una proclività dell'indagato alla ricaduta nel crimine mediante la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. Proclività testimoniata anche dai molti precedenti annoverati, anche specifici. Il lungo curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha giustificato la scelta di una misura contenitiva, seppur gradata, tenuto conto della manifestata indole noncurante degli ordini della autorità, atteso che il divieto di contatti, discendente dalla natura restrittiva della misura prescelta, appare unic:a prescrizione idonea a scongiurare il rischio di reiterazione sopra evidenziato. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla opponendovi, in maniera del tutto apodittica e non preceduta dall'esame degli elementi valorizzati dal Tribunale, la inadeguatezza degli elementi gravemente indiziari indicati nell'ordinanza impugnata. Allo stesso modo ha omesso di confrontarsi con le ragioni opposte a sostegno del diniego di riqualificazione, limitandosi a richiamare il dato temporale, invero neutro rispetto a tale profilo, e il dato quantitativo che, tuttavia, il Tribunale ha considerato alla luce della continuità della fornitura e delle sue modalità, aspetti del tutto trascurati dal ricorrente. Lo stesso dicasi per la valutazione delle esigenze cautelari, la cui sussistenza e attualità è stata ancorata a elementi tratti dalle modalità della condotta, posta in essere con estrema disinvoltura sul pianerottolo della propria abitazione, da parte di soggetto che, anche attraverso la propria storia criminale, ha dato prova di avere un'indole incline alla ricaduta criminosa. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussitendo ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Deciso il 11 maggio 2022 e< Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte E Llt
Sentenza Cassazione n. 23816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris