Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:315
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CJ0352_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che tali impianti vengano gestiti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica d’Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di riesaminare o, se necessario, di aggiornare le autorizzazioni esistenti e di vigilare affinché tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CJ0352_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che tali impianti vengano gestiti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica d’Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di riesaminare o, se necessario, di aggiornare le autorizzazioni esistenti e di vigilare affinché tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris