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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 32315/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 07/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 7 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 517 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. , ' Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 19 gennaio 2014, aveva posto in vendita in un mercatino donale nove apparecchiature elettroniche, precedentemente acquistate presso un esercizio commerciale, applicandovi decalcomanie ispirate ai segni distintivi "Apple" e "Samsung", al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza del prodotto e di trarne profitto.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione nonché di erronea applicazione dell'art. 517 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo all'erronea valutazione del requisito dell'idoneità degli atti compiuti ad indurre in inganno il compratore.

Si premette che il Giudice di prima cura aveva escluso la fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., contestata nel capo di imputazione, non ravvisando nella condotta del ricorrente un'effettiva attitudine ingannatoria, ed aveva riqualificato il fatto a norma dell'art. 517 cod. pen., ritenendo che, nella specie, in assenza di dati concreti e convincenti su una puntuale e specifica contraffazione del marchio, vi fosse stata una semplice imitazione del nome di alcuni noti telefoni cellulari.

Si premette, ancora, che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 474 cod. pen. era avvenuta considerando: -) il carattere rudimentale dell'imitazione, effettuata tramite l'applicazione dì adesivi sugli apparecchi elettronici; -) il luogo e le modalità della vendita, avvenuta all'interno dì un mercatino donale; -) la modesta entità del prezzo applicato ai compratori.

Si deduce che, in questo modo, è stato escluso il requisito dell'attitudine ingannatoria della condotta, necessario anche ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., avendo riferimento al consumatore "medio".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio dì motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si deduce che erroneamente il Giudice di secondo grado ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Sì osserva che la sentenza impugnata, da un lato, ha omesso di considerare tutti gli elementi valutati dal Giudice di primo grado ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali: -) la risalenza nel tempo dell'unico precedente penale dell'imputato; -) il modico valore della merce posta in vendita; -) il comportamento processuale tenuto dall'attuale ricorrente; -) il numero ridotto degli apparecchi elettronici sequestrati; -) l'assenza di mezzi articolati e sofisticati.

E, dall'altro, ha valorizzato come unico elemento dirimente l'assenza dell'esiguità del pericolo, e solo perché i beni in discorso sono stati acquistati dall'imputato per il prezzo complessivo di 600,00 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deducendo l'erroneità della valutazione in ordine all'attitudine ingannatoria degli elementi distintivi apposti sulle apparecchiature elettroniche messe in commercio dall'imputato.

2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile indicare i principi elaborati dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia di attitudine ingannatoria dei segni apposti ai prodotti immessi in circolazione.

In particolare, come affermato da numerose decisioni, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. è sufficiente la mera imitazione del marchio, con idoneità a trarre in inganno l'acquirente, mentre non occorre la riproduzione degli elementi essenziali del medesimo nella loro interezza, necessaria invece per l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, Zhu, Rv. 255227-01; Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937-01, e Sez. 5, n. 31482 del 19/06/2007, Balsamo, Rv. 237578-01).

Inoltre, la somiglianza del segno distintivo utilizzato rispetto a quello originale deve essere tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente, ma non deve anche comportare la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato (così Sez. 3, n. 28905 del 24/01/2013, Staiano, Rv. 256421-01, e Sez. 3, n. 23819 del 30/04/2009, Rongzhen, Rv. 244023-01).

2.2. La sentenza impugnata descrive analiticamente i fatti, ed indica le ragioni poste a base del suo convincimento.

Si premette che gli oggetti sequestrati all'imputato sulla bancarella di un mercato rionale, e recanti marchi o segni distintivi mendaci, erano quattro apparecchi di tipologie diverse ai quali era apposto il logo del marchio "[OSCURATO:PERSONA] 54", un apparecchio al quale era apposto il logo del marchio "[OSCURATO:PERSONA] 3", e quattro apparecchi di tipologie diverse ai quali era apposto il logo del marchio "Apple".Si rappresenta, poi, che questi apparecchi non solo recavano decalcomanie ispirate ai segni distintivi di apparecchi prodotti dalle case "Apple" e "Samsung", ma erano dotati di confezioni anch'esse caratterizzate da parti incollate con i loghi della "Apple" e della "Samsung".

Si osserva, quindi, che era condivisibile il giudizio sull'efficacia evocativa ed ingannevole dei prodotti in sequestro, formulato dal Tribunale all'esito di diretta visione in aula dei corpi di reato.

Si segnala che questa conclusione è supportata anche dalle dichiarazioni di colui che aveva venduto gli apparecchi elettronici all'imputato, il quale di sua iniziativa vi aveva apposto i loghi mendaci: il venditore, precisamente, ha escluso che le differenze dei prodotti sequestrati rispetto a quelli originali potessero sfuggire ad un esperto, ma ha ammesso che le stesse potevano ingenerare un erroneo affidamento in un consumatore finale non «del settore».

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.

Invero, posto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen., è sufficiente la mera imitazione del marchio, con idoneità a creare confusione nel consumatore mediamente diligente, mentre non è necessaria la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato, la valutazione espressa sul punto, in maniera convergente, da entrambi i giudici di merito, anche all'esito di un esame diretto dei corpi di reato, non può dirsi contraddittoria o manifestamente illogica.

3. Inammissibili sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deducendo l'omessa considerazione di tutti gli elementi della fattispecie, e segnatamente il modico valore dei beni, il numero ridotto degli stessi, l'assenza di sofisticati artifici.

Con valutazione incensurabile di merito, infatti, la Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del non esiguo valore dei beni recanti segni mendaci posti in vendita.

Si rileva, in proposito, che i precisati apparecchi sono stati acquistati dall'imputato per un prezzo di 600,00 euro ed erano perciò destinati, secondo una ragionevole previsione, a procurare al medesimo proventi di importo ancora superiore.

4. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 07/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 517 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. , ' Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in data 19 gennaio 2014, aveva posto in vendita in un mercatino donale nove apparecchiature elettroniche, precedentemente acquistate presso un esercizio commerciale, applicandovi decalcomanie ispirate ai segni distintivi "Apple" e "Samsung", al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza del prodotto e di trarne profitto. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione nonché di erronea applicazione dell'art. 517 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo all'erronea valutazione del requisito dell'idoneità degli atti compiuti ad indurre in inganno il compratore. Si premette che il Giudice di prima cura aveva escluso la fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., contestata nel capo di imputazione, non ravvisando nella condotta del ricorrente un'effettiva attitudine ingannatoria, ed aveva riqualificato il fatto a norma dell'art. 517 cod. pen., ritenendo che, nella specie, in assenza di dati concreti e convincenti su una puntuale e specifica contraffazione del marchio, vi fosse stata una semplice imitazione del nome di alcuni noti telefoni cellulari. Si premette, ancora, che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 474 cod. pen. era avvenuta considerando: -) il carattere rudimentale dell'imitazione, effettuata tramite l'applicazione dì adesivi sugli apparecchi elettronici; -) il luogo e le modalità della vendita, avvenuta all'interno dì un mercatino donale; -) la modesta entità del prezzo applicato ai compratori. Si deduce che, in questo modo, è stato escluso il requisito dell'attitudine ingannatoria della condotta, necessario anche ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., avendo riferimento al consumatore "medio". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio dì motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che erroneamente il Giudice di secondo grado ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Sì osserva che la sentenza impugnata, da un lato, ha omesso di considerare tutti gli elementi valutati dal Giudice di primo grado ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali: -) la risalenza nel tempo dell'unico precedente penale dell'imputato; -) il modico valore della merce posta in vendita; -) il comportamento processuale tenuto dall'attuale ricorrente; -) il numero ridotto degli apparecchi elettronici sequestrati; -) l'assenza di mezzi articolati e sofisticati. E, dall'altro, ha valorizzato come unico elemento dirimente l'assenza dell'esiguità del pericolo, e solo perché i beni in discorso sono stati acquistati dall'imputato per il prezzo complessivo di 600,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deducendo l'erroneità della valutazione in ordine all'attitudine ingannatoria degli elementi distintivi apposti sulle apparecchiature elettroniche messe in commercio dall'imputato. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile indicare i principi elaborati dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia di attitudine ingannatoria dei segni apposti ai prodotti immessi in circolazione. In particolare, come affermato da numerose decisioni, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. è sufficiente la mera imitazione del marchio, con idoneità a trarre in inganno l'acquirente, mentre non occorre la riproduzione degli elementi essenziali del medesimo nella loro interezza, necessaria invece per l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, Zhu, Rv. 255227-01; Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937-01, e Sez. 5, n. 31482 del 19/06/2007, Balsamo, Rv. 237578-01). Inoltre, la somiglianza del segno distintivo utilizzato rispetto a quello originale deve essere tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente, ma non deve anche comportare la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato (così Sez. 3, n. 28905 del 24/01/2013, Staiano, Rv. 256421-01, e Sez. 3, n. 23819 del 30/04/2009, Rongzhen, Rv. 244023-01). 2.2. La sentenza impugnata descrive analiticamente i fatti, ed indica le ragioni poste a base del suo convincimento. Si premette che gli oggetti sequestrati all'imputato sulla bancarella di un mercato rionale, e recanti marchi o segni distintivi mendaci, erano quattro apparecchi di tipologie diverse ai quali era apposto il logo del marchio "[OSCURATO:PERSONA] 54", un apparecchio al quale era apposto il logo del marchio "[OSCURATO:PERSONA] 3", e quattro apparecchi di tipologie diverse ai quali era apposto il logo del marchio "Apple".Si rappresenta, poi, che questi apparecchi non solo recavano decalcomanie ispirate ai segni distintivi di apparecchi prodotti dalle case "Apple" e "Samsung", ma erano dotati di confezioni anch'esse caratterizzate da parti incollate con i loghi della "Apple" e della "Samsung". Si osserva, quindi, che era condivisibile il giudizio sull'efficacia evocativa ed ingannevole dei prodotti in sequestro, formulato dal Tribunale all'esito di diretta visione in aula dei corpi di reato. Si segnala che questa conclusione è supportata anche dalle dichiarazioni di colui che aveva venduto gli apparecchi elettronici all'imputato, il quale di sua iniziativa vi aveva apposto i loghi mendaci: il venditore, precisamente, ha escluso che le differenze dei prodotti sequestrati rispetto a quelli originali potessero sfuggire ad un esperto, ma ha ammesso che le stesse potevano ingenerare un erroneo affidamento in un consumatore finale non «del settore». 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Invero, posto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen., è sufficiente la mera imitazione del marchio, con idoneità a creare confusione nel consumatore mediamente diligente, mentre non è necessaria la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato, la valutazione espressa sul punto, in maniera convergente, da entrambi i giudici di merito, anche all'esito di un esame diretto dei corpi di reato, non può dirsi contraddittoria o manifestamente illogica. 3. Inammissibili sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deducendo l'omessa considerazione di tutti gli elementi della fattispecie, e segnatamente il modico valore dei beni, il numero ridotto degli stessi, l'assenza di sofisticati artifici. Con valutazione incensurabile di merito, infatti, la Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del non esiguo valore dei beni recanti segni mendaci posti in vendita. Si rileva, in proposito, che i precisati apparecchi sono stati acquistati dall'imputato per un prezzo di 600,00 euro ed erano perciò destinati, secondo una ragionevole previsione, a procurare al medesimo proventi di importo ancora superiore. 4. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget
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