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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1978

Cassazione n. 13802/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1978 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25 gennaio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia essendo stato ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo adi i due motivi di ricorso di seguito sintetizzati; che con il primo motivo ha lamentato la mancata qualificazione del fatto contestato nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo ha eccepito la erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena a suo carico irrogata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, quanto al primo motivo, correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'invocato comma 5 del citato art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del dato obbiettivo offerto dal numero di dosi medie singole ricavabili pari, quanto alla sola cocaina, in numero prossimo a 400 e all'elevato grado di purezza delle sostanze detenute, fattore questo idoneo ad aggravare gli effetti psicotropi della loro assunzione; quanto al secondo motivo legittimamente i Giudici del merito hanno determinato, nella misura pari ad un terzo della pena base, l'aumento di pena legato alla contestata recidiva in quanto, sebbene questa sia stata considerata equivalente alle invocate attenuanti, egualmente deve ritenersi applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 81, comma IV, cod. pen. (Cfr.

SS.

UU.

N. 31669/16), dovendosi ritenere escluso il predetto meccanismo di determinazione della pena solo nel caso in cui la recidiva sia stata ritenuta subvalente rispetto ad altre circostanze di segno opposto (Cfr. sent n. 27784/17); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1978 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25 gennaio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia essendo stato ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo adi i due motivi di ricorso di seguito sintetizzati; che con il primo motivo ha lamentato la mancata qualificazione del fatto contestato nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo ha eccepito la erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena a suo carico irrogata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, quanto al primo motivo, correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'invocato comma 5 del citato art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del dato obbiettivo offerto dal numero di dosi medie singole ricavabili pari, quanto alla sola cocaina, in numero prossimo a 400 e all'elevato grado di purezza delle sostanze detenute, fattore questo idoneo ad aggravare gli effetti psicotropi della loro assunzione; quanto al secondo motivo legittimamente i Giudici del merito hanno determinato, nella misura pari ad un terzo della pena base, l'aumento di pena legato alla contestata recidiva in quanto, sebbene questa sia stata considerata equivalente alle invocate attenuanti, egualmente deve ritenersi applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 81, comma IV, cod. pen. (Cfr. SS. UU. N. 31669/16), dovendosi ritenere escluso il predetto meccanismo di determinazione della pena solo nel caso in cui la recidiva sia stata ritenuta subvalente rispetto ad altre circostanze di segno opposto (Cfr. sent n. 27784/17); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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