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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02598/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] letto era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato ad Alessandria il 25 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di letto, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] letto, che, peraltro, ammetteva le sue responsabilità, affermando: «Ammetto la violazione ma sono uscito di casa per andare al supermercato Eurospin.

Altre volte ho violato le misure e sono stato trovato al bar con soggetti pregiudicati, ma questa volta sono andato solo al supermercato». [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio appariva oggettivamente incompatibile con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] letto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] letto era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato ad Alessandria il 25 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di letto, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] letto, che, peraltro, ammetteva le sue responsabilità, affermando: «Ammetto la violazione ma sono uscito di casa per andare al supermercato Eurospin. Altre volte ho violato le misure e sono stato trovato al bar con soggetti pregiudicati, ma questa volta sono andato solo al supermercato». [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio appariva oggettivamente incompatibile con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] letto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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