CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso da se medesimo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.30450/2025 depositata il 18/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione dierrore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 30450/2025pubblicata il 18/11/2025 nella parte in cui, in dispositivo, non hadisposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosiantistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favoredella sua assistita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrente nel giudiziodi legittimità;- considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozionedel provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con laprocedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-biscod.proc.civ. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);- considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da erroremateriale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era statacorrettamente avanzata nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ. e, in prossimità dell’udienza, reiterata nella memoria depositatain data 26/03/2026.- ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui, dopoaver disposto “(…) Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]Palomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ. P.Q.MNumero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026dispone che l’ordinanza n. 30450/2025 pubblicata il 18/11/2025venga corretta in dispositivo nel senso che, dopo aver disposto “(…)rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori dilegge”, deve aggiungersi “con distrazione in favore del procuratoreantistatario”.Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci