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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18671/2026

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posti da: GARZIA GENNARan to a BARI il 22/08/1973 aGRASSI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]iavverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI'i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con atti distinti, ancorché sosvrapponiobbili nello sviluppo delle censure, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 aprile u.s. nell'interesse di entrambi i ricorrenti; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. nell'ipotesi di ricettazione o tentativo del reato contestato è manifestamente infondato, anche in considerazione del consolidato orientamento di codesta Corte, secondo cui è corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata del riciclaggio se risulta ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa dei pezzi del veicolo (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Rv. 285909-01) ; che dalla sentenza impugnata (pag. 7) emerge che la polizia giudiziaria è intervenuta all'interno del capannone utilizzato come officina mentre gli imputati erano intenti ad effettuare operazioni di alterazione dei tratti identificativi della vettura provento di furto, la cui provenienza era da ritenersi certa, in ragione delle condizioni della stessa e delle concrete circostanze del fatto esposte in motivazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 617- bis cod. pen. in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo è manifestamente infondato in diritto; che la Corte di appello barese ha motivato sul punto, ritenendo provata la responsabilità degli imputati, avendo la piena disponibilità dei jammers, di cui sono avvalsi per compiere l'attività nella quale sono stati sorpresi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle circostanze aggravanti non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che il giudice del merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della circostanza che gli imputati non abbiano fornito , ,alcun apporto conoscitivo alla vicenda e non abbiano dimostrato alcun segno di ravvedimento (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio irrogato e la mancata esclusione della recidiva e della continuazione esterna per [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il giudice del gravame ha illustrato le ragioni del suo convincimento a pag. 9 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto congrua la pena irrogata nel giudizio di primo grado, anche nel frammento in continuazione, in ragione della gravità del fatto, non sussitendo le condizioni obiettive per il riconoscimento della continuazione tra reati; che, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] riporta un grave precedente con sospensione condizionale della pena da revocare; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: GARZIA GENNARan to a BARI il 22/08/1973 aGRASSI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]iavverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI'i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con atti distinti, ancorché sosvrapponiobbili nello sviluppo delle censure, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 aprile u.s. nell'interesse di entrambi i ricorrenti; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. nell'ipotesi di ricettazione o tentativo del reato contestato è manifestamente infondato, anche in considerazione del consolidato orientamento di codesta Corte, secondo cui è corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata del riciclaggio se risulta ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa dei pezzi del veicolo (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Rv. 285909-01) ; che dalla sentenza impugnata (pag. 7) emerge che la polizia giudiziaria è intervenuta all'interno del capannone utilizzato come officina mentre gli imputati erano intenti ad effettuare operazioni di alterazione dei tratti identificativi della vettura provento di furto, la cui provenienza era da ritenersi certa, in ragione delle condizioni della stessa e delle concrete circostanze del fatto esposte in motivazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 617- bis cod. pen. in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo è manifestamente infondato in diritto; che la Corte di appello barese ha motivato sul punto, ritenendo provata la responsabilità degli imputati, avendo la piena disponibilità dei jammers, di cui sono avvalsi per compiere l'attività nella quale sono stati sorpresi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle circostanze aggravanti non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che il giudice del merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della circostanza che gli imputati non abbiano fornito , ,alcun apporto conoscitivo alla vicenda e non abbiano dimostrato alcun segno di ravvedimento (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio irrogato e la mancata esclusione della recidiva e della continuazione esterna per [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, giacché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il giudice del gravame ha illustrato le ragioni del suo convincimento a pag. 9 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto congrua la pena irrogata nel giudizio di primo grado, anche nel frammento in continuazione, in ragione della gravità del fatto, non sussitendo le condizioni obiettive per il riconoscimento della continuazione tra reati; che, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] riporta un grave precedente con sospensione condizionale della pena da revocare; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris