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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1968

Cassazione n. 24106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni puntuali, lineari e giuridicamente corrette dai giudici del merito in relazione al mancato espletamento della perizia volta a verificare lo stato di salute mentale del ricorrente ( si veda pagin43 della motivazione che richiama le valutazioni spese in primo grado alle pagine 5 e 6), al dolo delle diverse resistenze ascritte al prevenuto, inequivocabilmente desumibile dal tenore della relativa condotta materiale, alla procedibilità delle lesioni ( ricavate dal puntuale riferimento alla connessione delle stesse con le funzioni dei pubblici ufficiali che le hanno patite) e al trattamento sanzionatorio irrogato ( atteso che la sentenza sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il tema delle generiche non risolta neppure prospettato in appello e comunque risulta qui rivendicato senza rimarcare la presenza di utili elementi idonei a sostenerne il riconoscimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni puntuali, lineari e giuridicamente corrette dai giudici del merito in relazione al mancato espletamento della perizia volta a verificare lo stato di salute mentale del ricorrente ( si veda pagin43 della motivazione che richiama le valutazioni spese in primo grado alle pagine 5 e 6), al dolo delle diverse resistenze ascritte al prevenuto, inequivocabilmente desumibile dal tenore della relativa condotta materiale, alla procedibilità delle lesioni ( ricavate dal puntuale riferimento alla connessione delle stesse con le funzioni dei pubblici ufficiali che le hanno patite) e al trattamento sanzionatorio irrogato ( atteso che la sentenza sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il tema delle generiche non risolta neppure prospettato in appello e comunque risulta qui rivendicato senza rimarcare la presenza di utili elementi idonei a sostenerne il riconoscimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Sentenza Cassazione n. 24106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris