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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16110/2026

Testo disponibile della fonte

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ce– ricorrente–controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,– resistente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA, n. 3581/2016,depositata il 18/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08Maggio 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA],socia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Cipriano G.L. e Cuttaia G., avviso diNumero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale, in ragionedi precedente atto impositivo notificato alla società, le imputava proquota un maggiore reddito in virtù del principio di trasparenza di cuiall’art. 5 t.u.i.r.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla C.t.p.di Agrigento che rigettava il ricorso, con sentenze confermate inappello.

Avverso detta ultima la ricorrente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la quale hadepositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione, dando atto non aver depositato tempestivocontroricorso.3.

Nel corso del giudizio è stata comunicata alle parti proposta didefinizione accelerata alla quale è seguita istanza di fissazionedell’udienza.Con successiva memoria la contribuente ha dichiarato di averaderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle; contestualmente hadichiarato di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, ha chiesto l’estinzionedel giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesatributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati, sicché nonsussistono i presupposti per l’estinzione e, tanto meno, per ladichiarazione di cessazione della materia del contendere la quale, peraltro, può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale diquanto dovuto (cfr. Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026ad una pronuncia di merito, in ragione della espressa rinuncia al ricorsomanifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).2.

Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n. 31732/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, l’8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce– ricorrente–controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,– resistente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 3581/2016,depositata il 18/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08Maggio 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA],socia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Cipriano G.L. e Cuttaia G., avviso diNumero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale, in ragionedi precedente atto impositivo notificato alla società, le imputava proquota un maggiore reddito in virtù del principio di trasparenza di cuiall’art. 5 t.u.i.r.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla C.t.p.di Agrigento che rigettava il ricorso, con sentenze confermate inappello. Avverso detta ultima la ricorrente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la quale hadepositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione, dando atto non aver depositato tempestivocontroricorso.3. Nel corso del giudizio è stata comunicata alle parti proposta didefinizione accelerata alla quale è seguita istanza di fissazionedell’udienza.Con successiva memoria la contribuente ha dichiarato di averaderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle; contestualmente hadichiarato di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, ha chiesto l’estinzionedel giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesatributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati, sicché nonsussistono i presupposti per l’estinzione e, tanto meno, per ladichiarazione di cessazione della materia del contendere la quale, peraltro, può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale diquanto dovuto (cfr. Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026ad una pronuncia di merito, in ragione della espressa rinuncia al ricorsomanifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).2. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n. 31732/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, l’8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3