CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 23585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15980-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/12/2020 R.G.N. 55/2020; [OSCURATO:PERSONA]. 22 DL Decadenza R.G.N.15980/2021 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti volta all’accertamento negativo dell’indebito, per illegittima percezione dell’indennità di disoccupazione agricola, negli anni dal 2008 al 2012,a seguito della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. 1.1. La Corte di appello, a fondamento del decisum, ha osservato come l’azione di accertamento negativo dell’indebito altro non fosse che un’azione volta ad accertare il diritto alla prestazione (recte: il diritto a trattenere la prestazione pretesa in restituzione).Su tale premessa teorica, ha, quindi, osservato come l’indennità di disoccupazione presupponesse l’iscrizione negli elenchi nominativi; dagli stessi, invece, i ricorrenti erano stati cancellati e , neppure in via incidentale, con la domanda giudiziale avevano chiesto di accertare ildiritto alla reiscrizione, da cui, quindi,erano decaduti ai sensi dell’art. 22 del DL nr. 7 del 1990. 2. Avverso la pronuncia, ha nno proposto ricorso M aximilian Carapezza e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 r. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione dell’art. 24 della legge nr. 133 del 2008 di abrogazione dell’art. 22 della legge nr. 83 del 1970 (recte: dell’art. 22 del DL nr. 7 del 1970, convertito in legge nr. 83 del 1970). 3.1. I ricorrenti assumono che , nel periodo rilevante in causa, la norma sulla decadenza non sarebbe stata operante, sicché la sentenza, nell’applicarla, sarebbe incorsa nel denunciato errore di diritto. 4. Le censure sono genericamente argomentate e , come tali, vanno respinte.Difetta, invero, un puntuale riferimento alle concrete circostanze di causa. Il solo richiamo al dato temporale cui inerisce il recupero della prestazione(anni dal 2008 al 2012) non è deduzione decisiva. 5. Come già chiarito dalla Corte, il termine di decadenza ex art. 22 cit. si applica anche in relazione al periodo di non vigenza della disposizione, sia pure, ai sensi dell’art. 252 disp.att.c.p.c., con decorrenza ex novodal 6 luglio 2011. Giova ripercorrere la successione delle disposizioni di interesse. L’art. 24, comma 1, del D.L. nr. 112 del 2008, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 147 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25 giugno 2008, ha stabilito che «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dellaL. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14,commi 14 e 15». Tra le disposizioni abrogate, figura anche la normativa in tema di decadenza, che viene in rilievo nell'odierno giudizio (v.Cass. nr. 26161 del 2016, punto 6 della motivazione). L'efficacia della previsione in tema di decadenza è stata però ripristinata dall’art. 38, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, nr. 38 (come convertito, con modificazioni, nellaL. 15 luglio 2011, n. 111), pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] nr. 155 del 6 luglio 2011. Il predettoD.L. nr. 98 del 2011 ha soppresso la voce nr. 2529 dell'Allegato A al D.L. nr. 112 del 2008 (v. in motiv. Cass.nr. 30857 del 2021 5.1. In definitiva, la causa di decadenza di cui al l’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 «non è stata operante limitatamente al periodo dal 21/12/2008 al 5/7/2011»(Cass. nr. 4305 del 2020; negli stessi termini, Cass. nr. 29538, nr. 14059 e nr. 14058 del 2022), con la conseguenza che anche «per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011 -e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008- il termine di 120 giorni di cui alD.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha ripreso a decorrere ex novo il6 luglio 2011» (Cass. nr. 16661 del 2018). 6. La sentenza impugnata non contiene alcuna statuizion e in contrasto con le indicazioni che precedono né i rilievi mossi evidenziano errori specifici. 7. Pertanto, i l ricorso va rigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Occorre dare atto anche della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis(cfr. Cass. Sez.U. nr. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 3.5 00,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello ste