CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45028/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 30/10/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 11/06/2014 del Tribunale di Noia, che l'aveva condannata per due rapine. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione per omessa considerazione delle deduzioni difensive in relazione alla possibilità di configurare un'ipotesi di desistenza volontaria in relazione alla rapina di cui al capo 1); 1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 114, cod.pen., per il contributo marginale offerto dall'Allocca per la rapina di cui al capo 2. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza si rinviene nella richiesta di ravvisare la desistenza di Allocca in relazione alla rapina di cui al capo 1), proponendosi una soluzione in netto contrasto con il pacifico orientamento in forza del quale in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (così, tra molte, Rv. 272677 - 01). 2.2. Il motivo relativo all'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 2.3. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dell'art. 114, cod.pen. è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha spiegato e illustrato ampiamente le ragioni che l'hanno portata a escludere che la partecipazione di Allocca fosse di minima importanza.A fronte di ciò -e da qui l'ulteriore ragione di inammissibilità- il motivo non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]