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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2022

Cassazione n. 19485/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17135/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall 'av v. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d all’ av v. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3195 /201 6 , depositata il1/09/201

6. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne la divisione di una comunione ereditaria tra fratelli e la madre, moglie del de cuius.

Nel 1997 i fratelli Carmine e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di S. Maria 2di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la madre [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Umberto per la dichiarazione di apertura della successione del padre Francesco (deceduto il 22/5/1981) e la divisione dei beni del compendio ereditario.

Umberto non si opponeva alla divisione, a certe condizioni.

Con pronuncia del 2007, si procedeva a divisione della comunione ereditaria.

Proponeva appello in via principale il convenuto [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata contumace (non essen- dosi costituitoil suo difensore).

L’appellante si lamentava che gli fosse stato attribuito il pianterreno invece del primo piano del fabbricato, con diminuzione della quota a lui assegnata rispetto a quella di spettanza (€ 41.384 invece di € 61.929).

Con appello incidentale, l’attore [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore speciale di Domenicantonio) domandava l’inserimento nella massa ereditaria di una masseria con obbligo di rendiconto da parte di Umberto; per il resto chiedeva la conferma della sentenza di prime cure.

Con una prima pronuncia non definitiva venivano accolti l’appello principale e parzialmente anche l’incidentale, con inserimento nella massa ereditaria del credito pari al costo dei materiali utilizzati per la realizzazione della masseria e obbligo di rendiconto in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza veniva incaricato il c.t.u. di redigere un nuovo progetto divisionale.

Con seconda pronuncia non definitiva venivano dichiarate inammissibili le domande di inserimento della masseria nella comunione e veniva dichiarato non comodamente divisibile il fabbricato.

Nella sentenza definitiva è riportato che nell’atto di appello si era dichiarato cheMaria [OSCURATO:PERSONA] era deceduta nelle more del deposito della sentenza di primo grado, dopo l’udienza di precisazione delle 3di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. conclusioni.

Èstata poi dichiarata la nullità della donazione ( n el 1997 ) di nove ventisettesimi della nuda proprietà del fabbricato, compiuta dallamadre in favore del figlio Umberto; sono stati poi attribuiti: (a) certi terreni alla madre, e per essa agli eredi; (b) congiuntamente a Carmine e Domenicantonio il fabbricato e certi altri terreni; (c) ad Umberto altri terreni ancora; i tre fratelli venivano condannati al pagamento di conguagli alla madre e per essa agli eredi.

Avverso tale sentenza ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] ese (originario convenuto) con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] (originario attore). [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo si censura la mancata interruzione del pro- cesso dinanzi alla morte di una parte (in particolare, si deduce degli artt. 300, 302, 303, 304 c.p.c.).

Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt.132, 102, 110 c.p.c., perché l’intestazione della sentenza non reca il nome della parte premorta, né degli eredi.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Essi sono infon- dati.

In sostanza, la doglianza è questa: nelle more del deposito della sentenza di primo grado è deceduta [OSCURATO:PERSONA] ; in appello l’eventoviene dichiarato da altra parte, mentre la parte premorta viene dichiarata contumace; ciò avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo per consentire di individuare gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la cui cerchianon coincide necessariamente con quella dei figli del de cuius, già parte del processo.

La ravvisata violazione della disciplina dell’interruzionenon sussiste, poiché la morte della parte non è stata dichiarata dal difensore di quest’ultima, ma dal difensore di altra parte processuale, cosicché 4di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (cfr. Cass.

SU 15295/2014),in forza della quale il difensore della parte deceduta con- tinuaa rappresentare quest’ultima come se l'evento non si fosse veri- ficato.

A tale proposito, si suole dire chela posizione processuale della parterisulta «stabilizzata» (rispetto alle altre parti ed al giudice) finché il difensore non si determini a dichiarare l’evento.

Nella fattispecie, de- ceduta la partein primo grado, l’inerzia del difensore che non si costi- tuisce in appellonon rileva se non sotto il profilo della omessa dichia- razione da parte sua, che legittima la continuazione del processo.

Quanto almancato richiamo del nome della parte premorta nell’inte- stazione della sentenza, si tratta di una mera irregolarità, alla luce del fatto che nel dispositivo della sentenza si compiono attribuzioni anche neisuoi confronti e per essa nei confronti degli eredi.

2. –In conclusione, i due motivi sono rigettati e con essi è rigettato il ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, in favore dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], antistatario. 5di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17135/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall 'av v. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d all’ av v. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3195 /201 6 , depositata il1/09/201 6. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne la divisione di una comunione ereditaria tra fratelli e la madre, moglie del de cuius. Nel 1997 i fratelli Carmine e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di S. Maria 2di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la madre [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Umberto per la dichiarazione di apertura della successione del padre Francesco (deceduto il 22/5/1981) e la divisione dei beni del compendio ereditario. Umberto non si opponeva alla divisione, a certe condizioni. Con pronuncia del 2007, si procedeva a divisione della comunione ereditaria. Proponeva appello in via principale il convenuto [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata contumace (non essen- dosi costituitoil suo difensore). L’appellante si lamentava che gli fosse stato attribuito il pianterreno invece del primo piano del fabbricato, con diminuzione della quota a lui assegnata rispetto a quella di spettanza (€ 41.384 invece di € 61.929). Con appello incidentale, l’attore [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore speciale di Domenicantonio) domandava l’inserimento nella massa ereditaria di una masseria con obbligo di rendiconto da parte di Umberto; per il resto chiedeva la conferma della sentenza di prime cure. Con una prima pronuncia non definitiva venivano accolti l’appello principale e parzialmente anche l’incidentale, con inserimento nella massa ereditaria del credito pari al costo dei materiali utilizzati per la realizzazione della masseria e obbligo di rendiconto in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza veniva incaricato il c.t.u. di redigere un nuovo progetto divisionale. Con seconda pronuncia non definitiva venivano dichiarate inammissibili le domande di inserimento della masseria nella comunione e veniva dichiarato non comodamente divisibile il fabbricato. Nella sentenza definitiva è riportato che nell’atto di appello si era dichiarato cheMaria [OSCURATO:PERSONA] era deceduta nelle more del deposito della sentenza di primo grado, dopo l’udienza di precisazione delle 3di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. conclusioni. Èstata poi dichiarata la nullità della donazione ( n el 1997 ) di nove ventisettesimi della nuda proprietà del fabbricato, compiuta dallamadre in favore del figlio Umberto; sono stati poi attribuiti: (a) certi terreni alla madre, e per essa agli eredi; (b) congiuntamente a Carmine e Domenicantonio il fabbricato e certi altri terreni; (c) ad Umberto altri terreni ancora; i tre fratelli venivano condannati al pagamento di conguagli alla madre e per essa agli eredi. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] ese (originario convenuto) con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] (originario attore). [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si censura la mancata interruzione del pro- cesso dinanzi alla morte di una parte (in particolare, si deduce degli artt. 300, 302, 303, 304 c.p.c.). Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt.132, 102, 110 c.p.c., perché l’intestazione della sentenza non reca il nome della parte premorta, né degli eredi. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono infon- dati. In sostanza, la doglianza è questa: nelle more del deposito della sentenza di primo grado è deceduta [OSCURATO:PERSONA] ; in appello l’eventoviene dichiarato da altra parte, mentre la parte premorta viene dichiarata contumace; ciò avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo per consentire di individuare gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la cui cerchianon coincide necessariamente con quella dei figli del de cuius, già parte del processo. La ravvisata violazione della disciplina dell’interruzionenon sussiste, poiché la morte della parte non è stata dichiarata dal difensore di quest’ultima, ma dal difensore di altra parte processuale, cosicché 4di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (cfr. Cass. SU 15295/2014),in forza della quale il difensore della parte deceduta con- tinuaa rappresentare quest’ultima come se l'evento non si fosse veri- ficato. A tale proposito, si suole dire chela posizione processuale della parterisulta «stabilizzata» (rispetto alle altre parti ed al giudice) finché il difensore non si determini a dichiarare l’evento. Nella fattispecie, de- ceduta la partein primo grado, l’inerzia del difensore che non si costi- tuisce in appellonon rileva se non sotto il profilo della omessa dichia- razione da parte sua, che legittima la continuazione del processo. Quanto almancato richiamo del nome della parte premorta nell’inte- stazione della sentenza, si tratta di una mera irregolarità, alla luce del fatto che nel dispositivo della sentenza si compiono attribuzioni anche neisuoi confronti e per essa nei confronti degli eredi. 2. –In conclusione, i due motivi sono rigettati e con essi è rigettato il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, in favore dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], antistatario. 5di 5 – 17135/2017 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di
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