CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/12/2019 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 14/12/2017, ha riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", nel reato di bancarotta semplice, rideterminando la pena detentiva e le pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il vizio di motivazione per travisamento della prova per avere i giudici di merito ritenuto la consumazione del reato in relazione al fatto che manca, nell'elenco dei documenti depositati al curatore, l'indicazione del libro giornale e del libro degli inventari; sostiene che siffatto difetto non implica che quei libri non siano stati consegnati al curatore, avendo gli imputati provveduto a consegnare documentazione in data 23/03/2016, ed avendo la curatrice depositato l'integrazione della relazione con una descrizione superficiale, che non menzionava i libri obbligatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv, 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla completezza della documentazione contabile consegnata al curatore. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che gli amministratori (di fatto e di diritto) della società hanno consegnato soltanto documentazione frammentaria ed aggiornata al 2013, e, successivamente, ulteriore documentazione, contenuta in raccoglitori, concernente i registri IVA e corrispettivi — oggetto della relazione integrativa del curatore -; anche nell'ambito di tale ultima documentazione, tuttavia, non risultano consegnati i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari). Ne consegue la correttezza della motivazione del giudice di appello, che, peraltro, ha derubricato la fattispecie fraudolenta nel meno grave reato di bancarotta documentale semplice, e la manifesta infondatezza della censura proposta dal ricorrente, in termini, peraltro, del tutto congetturali, non avendo egli fornito (in alcuna sede giurisdizionale) la prova della consegna dei libri obbligatori. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così