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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 28301/2026

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a del 25/10/2024 della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, quale giudicedell’esecuzione, ha revocato le sospensioni condizionali delle pene concesse aSabino [OSCURATO:PERSONA] con tre sentenze esecutive.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt.163, 164 e 168 cod. pen.Lamenta il difensore che l’ordinanza impugnata ha disposto la revoca dellesospensioni condizionali delle pene, senza verificare correttamente i presuppostinormativi e temporali richiesti dalla legge.In particolare, con riguardo alla revoca di cui all’art. 168, comma 1, n. 2cod. pen. non ha tenuto presente che tutte le condanne sono divenuteirrevocabili in epoca anteriore o contestuale tra loro, non sussistendo quindi ilpresupposto temporale di cui a detto articolo.

Inoltre, si è invocato l’art. 168,comma 3, cod. pen., che prevede la revoca della sospensione condizionale dellapena del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., inpresenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero documentalmentenote al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, circostanza chenon è stata verificata.2.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione.Si rileva che il Giudice dell’esecuzione ha invocato contemporaneamentel’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e l’art. 168, comma 3, cod. pen., senzachiarire quale sia nel caso in esame la fattispecie effettivamente applicabile esenza verificarne i presupposti.2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione viene lamentata violazione dell’art.674 cod. proc. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione ha disposto la revocasenza verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali e procedurali richiestidalla norma.Si insiste, alla luce dei suddetti motivi, sull’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, generico easpecifico.Invero, il Giudice dell’esecuzione nella prima parte del provvedimentoimpugnato rileva la fondatezza dell’istanza di revoca ex art. 164, comma 2, n. 1cod. pen., per avere erroneamente la Corte di appello di Bologna accordatoall’esecutato il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazionealla condanna di cui al punto 3) dell’ordinanza (corrispondente alla sentenzaannotata al n. 6 del casellario giudiziale), in data 18/02/2015, irrevocabile il26/01/2017, in relazione alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multaper tentato furto in concorso commesso il 24 aprile 2008, nonostante laprecedente condanna annotata al n. 5 del casellario, inflitta dal Tribunale di Traniin data 26/08/2013 e divenuta irrevocabile in data 11/06/2014 per il delitto dievasione commesso il 24 agosto 2013, per la quale veniva disposta lasospensione dell’esecuzione della pena con decreto del 6/08/2014.

Aggiunge,inoltre, che per effetto della revoca di detto beneficio l’istanza si appalesafondata anche ex art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., per avere l’esecutato nelquinquennio dalla irrevocabilità della pronuncia (di cui al punto 1 dell’ordinanza)della sentenza del Tribunale di Ancona in data 5/04/2006, irrevocabile il21/05/2006, e nel biennio dalla irrevocabilità della condanna (per lacontravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.) del G.u.p. del Tribunale di Trani indata 30/06/2006, irrevocabile il 30/12/2006 (di cui al punto 2 dell’ordinanza),commesso, nello specifico il 24 aprile 2008, il tentato furto in concorso di cui allasuddetta sentenza.Alla luce della correttezza giuridica e della assenza di qualsivoglia vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, si rivelano inammissibili in quantomanifestamente infondate le censure difensive, peraltro del tutto generiche easpecifiche facendo, invero, riferimento ad ipotesi di revoca diverse da quelleintervenute.2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di unasomma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delleammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della CorteCostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 25/10/2024 della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, quale giudicedell’esecuzione, ha revocato le sospensioni condizionali delle pene concesse aSabino [OSCURATO:PERSONA] con tre sentenze esecutive.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore.2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt.163, 164 e 168 cod. pen.Lamenta il difensore che l’ordinanza impugnata ha disposto la revoca dellesospensioni condizionali delle pene, senza verificare correttamente i presuppostinormativi e temporali richiesti dalla legge.In particolare, con riguardo alla revoca di cui all’art. 168, comma 1, n. 2cod. pen. non ha tenuto presente che tutte le condanne sono divenuteirrevocabili in epoca anteriore o contestuale tra loro, non sussistendo quindi ilpresupposto temporale di cui a detto articolo. Inoltre, si è invocato l’art. 168,comma 3, cod. pen., che prevede la revoca della sospensione condizionale dellapena del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., inpresenza di cause ostative, solo qualora tali cause non fossero documentalmentenote al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, circostanza chenon è stata verificata.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione.Si rileva che il Giudice dell’esecuzione ha invocato contemporaneamentel’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e l’art. 168, comma 3, cod. pen., senzachiarire quale sia nel caso in esame la fattispecie effettivamente applicabile esenza verificarne i presupposti.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene lamentata violazione dell’art.674 cod. proc. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione ha disposto la revocasenza verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali e procedurali richiestidalla norma.Si insiste, alla luce dei suddetti motivi, sull’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, generico easpecifico.Invero, il Giudice dell’esecuzione nella prima parte del provvedimentoimpugnato rileva la fondatezza dell’istanza di revoca ex art. 164, comma 2, n. 1cod. pen., per avere erroneamente la Corte di appello di Bologna accordatoall’esecutato il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazionealla condanna di cui al punto 3) dell’ordinanza (corrispondente alla sentenzaannotata al n. 6 del casellario giudiziale), in data 18/02/2015, irrevocabile il26/01/2017, in relazione alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multaper tentato furto in concorso commesso il 24 aprile 2008, nonostante laprecedente condanna annotata al n. 5 del casellario, inflitta dal Tribunale di Traniin data 26/08/2013 e divenuta irrevocabile in data 11/06/2014 per il delitto dievasione commesso il 24 agosto 2013, per la quale veniva disposta lasospensione dell’esecuzione della pena con decreto del 6/08/2014. Aggiunge,inoltre, che per effetto della revoca di detto beneficio l’istanza si appalesafondata anche ex art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., per avere l’esecutato nelquinquennio dalla irrevocabilità della pronuncia (di cui al punto 1 dell’ordinanza)della sentenza del Tribunale di Ancona in data 5/04/2006, irrevocabile il21/05/2006, e nel biennio dalla irrevocabilità della condanna (per lacontravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.) del G.u.p. del Tribunale di Trani indata 30/06/2006, irrevocabile il 30/12/2006 (di cui al punto 2 dell’ordinanza),commesso, nello specifico il 24 aprile 2008, il tentato furto in concorso di cui allasuddetta sentenza.Alla luce della correttezza giuridica e della assenza di qualsivoglia vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, si rivelano inammissibili in quantomanifestamente infondate le censure difensive, peraltro del tutto generiche easpecifiche facendo, invero, riferimento ad ipotesi di revoca diverse da quelleintervenute.2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di unasomma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delleammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della CorteCostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]