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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32251/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AN. 11794/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2024 con la quale è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c d.lgs. 285/1992, for-mulando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Ciò conseguentemente alla opzione del giudice del merito in ordine all'irrevocabilità della revoca della richiesta di giudizio abbreviato perché proposta oltre il termine di legge.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 15/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione).

Il secondo motivo, inoltre, è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la let-tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente d:samina dei dati probatori.

Ne derivache il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 11794/2026 RG.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte territoriale appare avere operato una corretta applicazione del principio secondo cui, in tema procedimento per decreto, ove l'imputato, a seguito di opposizione, abbia avanzato richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato non condizionato, la revoca di tale ri-chiesta può avvenire fin quando essa non abbia prodotto i propri effetti, ovvero fino al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del giudizio con il rito prescelto (Sez. 4, n. 45913 del 28/10/2022, Bellato, Rv. 283762 - 01).

Nel caso di specie, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, a seguito .di opposizione al decr penale di condanna con contestuale richiesta di de-finizione del giudizio mediante rito abbreviato, il G1P emetteva in data 12 settem-bre 2024 il decreto di fissazione dell'udienza camerale„ che veniva notificato all'im-putato personalmente in data 17.09.2024, nonché a ciascuno dei difensori in data 16.09.2024.

Pertanto, l'istanza dì revoca della richiesta di giudizio abbreviata, pre-sentata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era effettivamente tardiva e, per-tanto, inammissibile.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è :nanifestamente infon- dato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il notevole tasso alcolemico riscontrato e il grave incidente cagionato La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla iegge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'appli- cabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai cnteri di cui all'art. 133, comrna primo, cod. pen., ma 3N. 11794/2026 R.G. non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla suc-cessiva condotta processuale del predetto).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere este ore Il Presidente nzo P Ugo ellini EC/ ( uDE.po 4,E22, i r CANC E: 5 2 8 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] L Fzeii-e 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AN. 11794/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2024 con la quale è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c d.lgs. 285/1992, for-mulando due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Ciò conseguentemente alla opzione del giudice del merito in ordine all'irrevocabilità della revoca della richiesta di giudizio abbreviato perché proposta oltre il termine di legge. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Il secondo motivo, inoltre, è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la let-tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente d:samina dei dati probatori. Ne derivache il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 11794/2026 RG. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte territoriale appare avere operato una corretta applicazione del principio secondo cui, in tema procedimento per decreto, ove l'imputato, a seguito di opposizione, abbia avanzato richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato non condizionato, la revoca di tale ri-chiesta può avvenire fin quando essa non abbia prodotto i propri effetti, ovvero fino al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del giudizio con il rito prescelto (Sez. 4, n. 45913 del 28/10/2022, Bellato, Rv. 283762 - 01). Nel caso di specie, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, a seguito .di opposizione al decr penale di condanna con contestuale richiesta di de-finizione del giudizio mediante rito abbreviato, il G1P emetteva in data 12 settem-bre 2024 il decreto di fissazione dell'udienza camerale„ che veniva notificato all'im-putato personalmente in data 17.09.2024, nonché a ciascuno dei difensori in data 16.09.2024. Pertanto, l'istanza dì revoca della richiesta di giudizio abbreviata, pre-sentata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era effettivamente tardiva e, per-tanto, inammissibile. 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è :nanifestamente infon- dato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il notevole tasso alcolemico riscontrato e il grave incidente cagionato La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla iegge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'appli- cabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai cnteri di cui all'art. 133, comrna primo, cod. pen., ma 3N. 11794/2026 R.G. non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla suc-cessiva condotta processuale del predetto). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere este ore Il Presidente nzo P Ugo ellini EC/ ( uDE.po 4,E22, i r CANC E: 5 2 8 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] L Fzeii-e 4
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