CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 07483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A6XQB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla ineseguibilità dell'ordine di carcerazione a seguito di revoca del decreto di sospensione dello stesso, per omessa conoscenza effettiva del medesimo da parte del condannato considerata la notifica al difensore d'ufficio, oltre a essere manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che: - nel caso in esame non sussiste un'ipotesi di nullità del titolo esecutivo per omessa conoscenza dell'ordine di esecuzione, ma al più si tratta di questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.; - a seguito di emissione del decreto di irreperibilità, l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione al fine di consentire al condannato l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., e il successivo provvedimento di revoca, sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. presso il domicilio del difensore di ufficio; - l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., relativo alla rinnovazione della notificazione nel caso in cui appare probabile che il condannato non abbia avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, non si applica al caso del condannato irreperibile, latitante o evaso, come da giurisprudenza di legittimità consolidata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio