CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 32656/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17896-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 843/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 1128/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello ed ha confermato la sentenza del tribunale di Castrovillari che aveva respinto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere riassunto, ex art. 6 del CCNL Oggetto R.G.N.17896/2021 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 di settore, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] nell'appalto dello smaltimento rifiuti del Comune di Corigliano. Ha ritenuto la Corte che [OSCURATO:PERSONA] non facesse parte del personale addetto al servizio di raccolta oggetto di affidamento alla [OSCURATO:SOCIETA] riguardante, come si è detto, esclusivamente il Comune di Corigliano, in quanto egli era adibito al servizio raccolta differenziata(RD) ; e dalla prova testimoniale era emerso che questa ultima era un'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] in tutto il territorio della sibaritide con un distinto gruppo di dipendenti a cio' addetto. La Corte d'appello ha affermato che, in base ai documenti ed ai testimoni, era provato, in particolare, che presso la precedente [OSCURATO:SOCIETA]. il ricorrente erastato addetto al centro di costo di Corigliano RD quale responsabile coordinatore dei dipendenti assegnati alla raccolta differenziata che la società effettuava su un vasto territorio, esteso da Cariati a Rocca imperiale, comprendente 35 comuni che gestiva con una struttura dedicata, ovvero con un unico cantiere denominato RD Corigliano composto da 35 lavoratori. Dagli elenchi dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. prodotti agli atti emergeva che il lavoratore erainserito in quello degli addetti al predetto centro e non compariva in quello relativo al cantiere preposto all'attività di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Corigliano; e i testi, Benvenuto, Geremia e Librando (indicati dall'appellante come quelli che avrebbero fornito elementi utili alla sua tesi difensiva) avevano pure precisato che il cantiere denominato RD Corigliano non aveva nulla a che vedere con quello che svolgeva la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Corigliano. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi ai quali ha resistito la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Dopo la decisione il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo ex art. 360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c. si deduce la violazione ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., perché la Corte di appello aveva errato nel fondare la propria decisione unicamente in base all’elenco dei dipendenti che erano addetti al servizio RSU, elenco nel quale il lavoratore non poteva figurare in quanto incluso nel differente elenco degli addetti al servizio RD, servizio passato anch’esso alla subentrante (l’appalto di servizi di igiene urbana comprenderebbe sia servizi RSU, che RD). La Corte aveva inoltre omesso ogni valutazione sulla documentazione prodotta dal ricorrente relativa all’appalto RD, concentrandosi unicamente sull’appalto del servizio RSU, e non aveva dato giusto risalto alla prova testimoniale (confermativa che i servizi RSU e RD fossero distinti). 2.- Con il secondo motivo ex art. 360, co.1, n. 5 si prospetta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto la Corte di appello aveva dato esclusivo rilievo ad un documento (elenco dipendenti servizi RSU) irrilevante, con una motivazione apparente. 3. Con il terzo motivo ex art. 360, co.1, n. 5 si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. posto che la Corte di appello aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente ed aveva erroneamente interpretato le prove testimoniali. 4. I tre motivi di ricorso, valutabili unitariamente per connessione, sono rivolti ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti. Essi sono quindi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto (per essere stato il ricorrente addetto ad un servizio diverso da quello rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA]) rilevanti ai fini della decisione; valutazione che la Corte ha effettuato motivatamente, sottoponendo al proprio prudente e discrezionale vaglio critico le emergenze probatorie prodotte dalle parti. 5.-Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti le circostanze di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessarie per integrare la fattispecie giuridica rilevante ai fini del passaggio del lavoratore dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] alla subentrante [OSCURATO:SOCIETA]; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d'appello. 6.-Come è noto, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità. 7.- Nel caso in esame peraltro, i medesimi motivi, laddove reclamano pure l’omessa valutazione di fatti decisivi, incorrono in un ulteriore vizio di inammissibilità posto che il ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c.in una ipotesi che è preclusa dalla ricorrenza di una di “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). 8.- I medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass.n.21603 del 2013). Ed inoltre perché in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti, già evidenziati, consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass.n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004). Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell'insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell'articolo 115 c.p.c., indica che la violazione "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”. Non esiste perciò alcuna violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; v. Cass. n. 1229 del 17/01/2019: “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”. 9.- Non esistono inoltre vizi di motivazione di alcuna natura nella sentenza impugnata posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia. 10.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi dichiarato inammissibile . Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di