CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42008/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di arSpello di [OSCURATO:PERSONA], chevconfermato la pronuncia di primo grado di condanna dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 23 L. 110/75 (capo A), 110, 81 cpv., 648 cod. pen (capo D) e 110, 697 cod. pen. (capo E); considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile f in quanto generico, aspecifico, pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondato: la Corte reggina ha infatti correttamente ritenuto sussistente il reato di ricettazione, con riferimento alla detenzione di un fucile cal. 36, 24,01 il cui numero matricolare fo,ssé parzialmente ricoperto da una vernice nera, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui vanno ritenute clandestine le armi a prescindere dalla abrasione totale o parziale del numero di matricola, se la lettura risulti impossibile, incerta o più difficoltosa (Sez. 4, n. 477 del 18/11/1997 dep. 1998 Rv. 209401 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 45326 del 17/07/2013 Rv. 257515 - 01); ha quindi richiamato, in punto elemento soggettivo del reato, il consolidato principio per cui41 possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 - 01). considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pagg. 6, 7). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. '1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26