Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13962/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udito il difensore i Ritenuto in fatto

1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia che ha respinto istanza di rescissione di giudicato, avanzata ex articolo 629 bis cod. proc. pen. 2.

Deduce il ricorrente violazione di legge con riferimento alla affermata mancanza dei presupposti per la declaratoria di rescissione di giudicato.

Sostiene che la Corte territoriale non ha considerato che, a prescindere dal fatto che all'imputato è stato notificato a mani proprie il giorno e il luogo dell'udienza preliminare, non gli è però stata effettuata corretta comunicazione riguardo ad aspetti fondamentali del processo, quali l'imputazione e il difensore.

Rileva ancora che la Corte di merito non ha considerato le ulteriori irregolarità della sequenza degli atti processuali (omessa notifica di un provvedimento di rinvio fuori udienza) Evidenzia, come i giudici d'appello, nel considerare che tali irregolarità avrebbero al più potuto costituire doglianze da sollevarsi nella fase della cognizione, trascura il chiaro enunciato dalle Sezioni unite Lovric.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel provvedimento impugnato si dà atto che l'udienza preliminare, come da decreto del Gup, è stata fissata per il 15/12/2016.

A tale udienza il processo veniva sospeso ex articolo 420 quater cod.proc.pen. e ripetutamente rinviato.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup preso atto della immutata situazione processuale rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo ulteriori ricerche dell'imputato.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Nwokedi veniva controllato a Padova da personale della questura.

Il giorno 26/07/2019 gli venivano notificati tutti gli atti del processo (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione di udienza preliminare, verbali di udienza preliminare in particolare quello della 24/05/2019 che disponeva previe ricerche dell'imputato il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In tale udienza l'imputato veniva dichiarato assente e rinviato a giudizio davanti al collegio del tribunale di Padova per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel processo in esame l'imputato era difeso d'ufficio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla quale venivano fatte tutte le notifiche successive all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

E' vero che all'imputato in occasione del rintraccio del 26 luglio 2019 gli era stato nominato come difensore d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La fase dibattimentale del processo era caduta nel periodo di emergenza sanitaria con differimento di ufficio e fuori udienza della data fissata per il dibattimento.

Provvedimento che era stato notificato ai sensi dell'articolo 161 comma 4 al difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Alla prima udienza dibattimentale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'anomalia.

Il tribunale aveva però ritenuto che l'assenza dell'imputato fosse stata correttamente dichiarata perché il Nwokedi era venuto a conoscenza (con notifica a mani proprie) di tutti gli atti relativi alla chiamata in giudizio.

Avanti la Corte territoriale la difesa dell'indagato reiterava analoga questione.

La Corte d'appello, preso atto della notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e delle ordinanze di sospensione del processo con fissazione della nuova udienza in epoca successiva a detta notifica, riteneva che il giudice dell'udienza preliminare avesse correttamente proceduto in assenza dell'imputato.

3. Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le eventuali irregolarità successive all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non attengano alla disciplina dettata dagli articoli di 420 bis cod. proc. pen. e seguenti, unica disposizione che, ove violata, dà luogo al rimedio previsto dall'articolo 629 bis cod. proc. pen., ma possano integrare vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (Sez. 2, Sentenza n. 27134 del 18/05/2023 Rv. 284794).

4. Non può che ribadirsi come quello disciplinato dall'art. 629- bis c.p.p. sia mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito.

In caso contrario, l'uso del ricorso ex art. 629 bis cod. proc. pen., finirebbe per perdere il connotato della sua necessaria straordinarietà, ridondando in una sorta di ricorso ordinario.5.

Nel caso di specie con il ricorso straordinario si rinnova un'eccezione di nullità che risulta essere stata disattesa dal giudice della cognizione.

Deve aggiungersi che anche le censure svolte in ricorso vertono pressoché esclusivamente su tale profilo, la cui corretta soluzione, fornita dalla Corte di merito, in nulla appare inficiata dal diverso profilo su cui verte l'insistito richiamo delle Sezioni unite Lovric (Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 (Rv. 280931), pronuncia che inerisce agli accertamenti svolti rispetto all'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420- bis c.p.p. e, soprattutto, ad imputato che - diversamente dal caso qui in esame - non aveva mai ricevuto diretta e personale notizia del processo poi celebratosi nella sua assenza.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udito il difensore i Ritenuto in fatto 1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia che ha respinto istanza di rescissione di giudicato, avanzata ex articolo 629 bis cod. proc. pen. 2. Deduce il ricorrente violazione di legge con riferimento alla affermata mancanza dei presupposti per la declaratoria di rescissione di giudicato. Sostiene che la Corte territoriale non ha considerato che, a prescindere dal fatto che all'imputato è stato notificato a mani proprie il giorno e il luogo dell'udienza preliminare, non gli è però stata effettuata corretta comunicazione riguardo ad aspetti fondamentali del processo, quali l'imputazione e il difensore. Rileva ancora che la Corte di merito non ha considerato le ulteriori irregolarità della sequenza degli atti processuali (omessa notifica di un provvedimento di rinvio fuori udienza) Evidenzia, come i giudici d'appello, nel considerare che tali irregolarità avrebbero al più potuto costituire doglianze da sollevarsi nella fase della cognizione, trascura il chiaro enunciato dalle Sezioni unite Lovric. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel provvedimento impugnato si dà atto che l'udienza preliminare, come da decreto del Gup, è stata fissata per il 15/12/2016. A tale udienza il processo veniva sospeso ex articolo 420 quater cod.proc.pen. e ripetutamente rinviato. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup preso atto della immutata situazione processuale rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo ulteriori ricerche dell'imputato. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Nwokedi veniva controllato a Padova da personale della questura. Il giorno 26/07/2019 gli venivano notificati tutti gli atti del processo (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione di udienza preliminare, verbali di udienza preliminare in particolare quello della 24/05/2019 che disponeva previe ricerche dell'imputato il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In tale udienza l'imputato veniva dichiarato assente e rinviato a giudizio davanti al collegio del tribunale di Padova per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel processo in esame l'imputato era difeso d'ufficio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla quale venivano fatte tutte le notifiche successive all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E' vero che all'imputato in occasione del rintraccio del 26 luglio 2019 gli era stato nominato come difensore d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La fase dibattimentale del processo era caduta nel periodo di emergenza sanitaria con differimento di ufficio e fuori udienza della data fissata per il dibattimento. Provvedimento che era stato notificato ai sensi dell'articolo 161 comma 4 al difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Alla prima udienza dibattimentale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'anomalia. Il tribunale aveva però ritenuto che l'assenza dell'imputato fosse stata correttamente dichiarata perché il Nwokedi era venuto a conoscenza (con notifica a mani proprie) di tutti gli atti relativi alla chiamata in giudizio. Avanti la Corte territoriale la difesa dell'indagato reiterava analoga questione. La Corte d'appello, preso atto della notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e delle ordinanze di sospensione del processo con fissazione della nuova udienza in epoca successiva a detta notifica, riteneva che il giudice dell'udienza preliminare avesse correttamente proceduto in assenza dell'imputato. 3. Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le eventuali irregolarità successive all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non attengano alla disciplina dettata dagli articoli di 420 bis cod. proc. pen. e seguenti, unica disposizione che, ove violata, dà luogo al rimedio previsto dall'articolo 629 bis cod. proc. pen., ma possano integrare vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (Sez. 2, Sentenza n. 27134 del 18/05/2023 Rv. 284794). 4. Non può che ribadirsi come quello disciplinato dall'art. 629- bis c.p.p. sia mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito. In caso contrario, l'uso del ricorso ex art. 629 bis cod. proc. pen., finirebbe per perdere il connotato della sua necessaria straordinarietà, ridondando in una sorta di ricorso ordinario.5. Nel caso di specie con il ricorso straordinario si rinnova un'eccezione di nullità che risulta essere stata disattesa dal giudice della cognizione. Deve aggiungersi che anche le censure svolte in ricorso vertono pressoché esclusivamente su tale profilo, la cui corretta soluzione, fornita dalla Corte di merito, in nulla appare inficiata dal diverso profilo su cui verte l'insistito richiamo delle Sezioni unite Lovric (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 (Rv. 280931), pronuncia che inerisce agli accertamenti svolti rispetto all'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420- bis c.p.p. e, soprattutto, ad imputato che - diversamente dal caso qui in esame - non aveva mai ricevuto diretta e personale notizia del processo poi celebratosi nella sua assenza. 6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 13962/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris