CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 24522/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24509/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE , elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 675/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: -Il Tribunale, accolta l’azione di confessoria servitutis avanzata dalla società semplice [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermò che “il fondo indicato al NCT del Comune di Capannori al foglio 32 part. 500 è gravato da servitù di passo pedonale a favore del fondo indicato al foglio 32 particella n. 1618, da esercitare attraverso apertura nell’antico muro posto a confine tra i due terreni dell’ampiezza di 2 metri in corrispondenza della porzione di muro in mattoni moderni”; - la Corte d’appello di F irenze, accolta l’impugnazione dei convenuti, riformata la sentenza di primo grado, rigettò la domanda e dichiarò rinunciata e comunque la rigetta in quanto infondata la domanda subordinata di servitù coattiva ; - il diverso opinamento della Corte locale si fonda su un apprezzamento del vaglio probatorio difforme rispetto a quello di primo grado, avendo da esso la sentenza d’appello tratto il convincimento che non vi era un passaggio dalla particella 1618, ma solo verso la stessa: vi era cioè una esclusiva utilità della particella 500, e nessuna per la 1618 (…) Il passo non giungeva fino alla via pubblica, ovvero fino alla via per Corte dei Ricci, ma era limitato a chi abitava la particella 500, contigua alla 1618 , con la conseguenza che la domanda attorea risultava priva d’interesse, non avendo, con ogni evidenza la medesima alcun interesse giuridicamente rilevante ad un accesso limitato alla particella 500 e dunque, come afferma l’appellante, al mero passaggio dal varco sul muro per arrivare a casa del Guidotti ; tutto ciò a fronte di un accertamento del Tribunale impreciso ed anzi decisamente vago, tanto che nel dispositivo non viene specificata l’estensione o la collocazione esatta del percorso . Avverso la decisione d’appello la società semplice [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi soci, propone ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte resiste con controricorso. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la decisione sarebbe viziata da extrapetizione, per essersi la Corte di merito pronunciata su una domanda diversa per “petitum” e “causa petendi” rispetto a quella dedotta in causa (art. 1062 cod. civ.); avendo, per contro, reputato non sussistere gli elementi per costituire una servitù coattiva di passaggio, a fronte di una domanda volta alla dichiarazione di una servitù di passaggio carraio per destinazione delpadre di famiglia a favore del mappale n. 1618 e a carico del mappale n. 500. 1. 1. La doglianza risulta palesemente inammissibile, poiché non coglie la “ratio decidendi”. Non è dubbio che la sentenza d’appello ha preso in esame la domanda volta alla dichiarazione di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, escludendone il fondamento per la ragione più sopra riportata: non trattavasi di un percorso predisposto dall’originario unico proprietario, al fine di rendere accessibile alla via pubblica una parte del fondo (diviso e venduto nel 1980), ma, ben diversamente, per consentire di accedere agevolmente, all’interno della medesima particella (la 1618), al fabbricato. Di conseguenza, poiché “nemini res sua servit”, il passaggio non era frutto della volontà del primigenio proprietario di costituire un assetto dei luoghi tale da permettere a una parte del fondo (quello di cui alla particella n. 1618) di raggiungere la via pubblica attraverso l’altra parte separata del fondo (quello di cui alla particella n. 500). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ., lamentando che la Corte di merito non ha fatto applicazione dell’ipotesi normativa di riferimento, in contrasto conle acquisizioni testimoniali, dalle quali era emersa la esistenza del passaggio e il giudice di appello [aveva] trascurato tout court la circostanza che i fondi individuati, rispettivamente ai mappali 500 e 161 erano, almeno fino al 16/5/1980 (data della prima alienazione) di proprietà di un unico e originario soggetto, ovvero del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, in quanto unico proprietario di entrambi i fondi, aveva realizzato il passaggio all’interno della particella 500 che si affacciava sulla via Corte Ricci (…), mentre all’interno della 1628 (completamente interclusa e priva di collegamento con la pubblica via) vi aveva allestito l’orto, tanto che il varco allora presente sul muro di confine veniva utilizzato proprio per accedervi . 2.1. Il motivo è infondato. Come si è già chiarito esaminando il primo motivo, sulla scorta degli accertamenti fattuali della Corte locale, in questa sede non censurabili, consta che il passaggio di cui discute non aveva la funzione di permettere accesso alla pubblica via della particella 1618, gravando la particella 500, ma solo lo scopo di permettere un agevole accesso al fabbricato posto sempre all’interno della medesima particella 1618. Peraltro, sia pure incidentalmente, la sentenza impugnata ha spiegato, inoltre, che la particella 1618 non si presenta interclusa. 3. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 cod. civ., per non avere la decisione considerato che il peso della servitù grava su un fondoe in favore di altro fondo, e non tra i rispettivi proprietari, è inammissibile, in quanto privo di concludenza censuratoria, non cogliendo che la ragione del rigetto della domanda non riposa su una erronea applicazione della norma evocata, ma, per le ragioni anzi chiarite, sulla mancanza di asservimento, secondo la volontà del “pater”, di uno stacco di fondo a un altro. 4. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il giudice del gravame considerato la circostanza della totale interclusione del mappale n. 1618 di proprietà [OSCURATO:PERSONA] s.s. al momento della divisione e alienazione del primo dei due fondi - ovvero in data 16/05/1980 - e dunque dalla necessità e indispensabilità,per il relativo proprietario, di dover attraversare la particella n. 500 di proprietà di controparte al fine di raggiungere la strada pubblica “Corte Ricci” , è inammissibile. Lo strumento utilizzato risulta del tutto inconferente rispetto alla doglianza, la quale avrebbe dovuto investire l’art. 346 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello espressamente reputato la domanda di costituzione di servitù coattiva rinunciata per mancata riproposizione in appello. Peraltro, la sentenza, superfluamente, prende comunque in esame la prospettazione, che giudica priva di fondamento nel merito. Anche a volere reputare che la ricorrente abbia inteso affermare che all’epoca della divisione il fondo di cui alla particella ora in sua proprietà fosse intercluso, un tale asserto non integra l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte d’appello esaminato e deciso sul punto. 5. Tenuto conto di quanto svolto il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i , che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato