CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'opposizione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al provvedimento, emesso in data 1 dicembre 2021 dal medesimo Ufficio, nella parte in cui non era stata dichiarata estinta la pena pecuniaria di euro ottomila connessa alla pena in esecuzione, di cui al Siep n. 5579 del 2019, emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano in ordine alla sentenza del 21 giugno 2019, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 2. Il Tribunale osserva che effettivamente il provvedimento di cumulo indica la pena pecuniaria dovuta ed ancora da riscuotere, come pari ad euro ventottomila. In ogni, caso si osserva che il mero dato della situazione reddituale del condannato non giustifica l'estinzione della pena pecuniaria a fronte della riscontrata possibilità di alienare la propria quota di comproprietà per assolvere al pagamento della stessa; infatti dalle informazioni assunte tramite la Guardia di finanza in ordine al reddito percepito, nell'anno 2021, risulta che il condannato è contitolare della proprietà di tre immobili sebbene in comunione per 1/6. 3. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. Si sottolinea che la pena detentiva irrogata ed in esecuzione era stata interamente espiata a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova ex articolo 94 TU Stup. Si sostiene che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il Tribunale di sorveglianza poi ove l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, ove non già riscossa. Tale situazione di disagiata condizione economica sussiste, secondo il ricorrente, non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non riscossa possa compromettere le esigenze vitali dell'affidato e anche l'equilibrio del bilancio domestico, tanto da minarne le aspettative di reinserimento sociale. Appare evidente che il pagamento di una pena pecuniaria di euro ventottomila avrebbe senz'altro l'effetto di destabilizzare economicamente il condannato, apparendo sproporzionata alla sua attuale situazione economica essendo, tale somma, superiore al doppio della sua retribuzione annua.Il Tribunale di sorveglianza, invero, si sarebbe limitato soltanto a esaminare la certificazione Isee, pur a fronte di una situazione individuale reddituale pari a soli poco più di tredicimila euro percepiti nell'ultimo anno. Gli immobili considerati dal Tribunale di sorveglianza non sarebbero produttivi di reddito e di questi, secondo la disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato assicurato ai cittadini non abbienti, non si deve tenere conto. Nel caso di specie, il condannato non trae alcun reddito dalla proprietà di quote immobiliari e anche la loro alienazione risulterebbe pressoché impossibile, trattandosi di proprietà in comunione per 1/6 di tre immobili. Si tratta, dunque, di cespiti non in grado di elevare la capacità economica del condannato rendendo sostenibile il pagamento dell'ingente pena pecuniaria. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, S. Salvadori, ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità condividendola, ha reputato che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma 12, Ord. pen. ricorre non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (Sez. 1 n. 7615 del 04/04/2018, Rv. 276397; Sez. 1, n. 22636 del 13/05/2010, Greco, Rv. 247422). È, dunque, richiesta una valutazione comparativa e complessiva, che raffronti l'entità della sanzione ai mezzi reddituali e patrimoniali disponibili e che sia volta a rinvenire "un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze statuali del recupero del credito per la pena pecuniaria e del recupero sociale del reo, non apparendo accettabile che la certezza del primo venga ad incidere, per la incidenza devastante della riscossione su condizioni di equilibrio reddituale assai precarie, sulla realistica aspettativa del secondo" (Sez. 1, Greco, cit.). È stato anche precisato che il c.d. reddito familiare dell'interessato, scrutinato al fine dell'esame del requisito in parola, non deve essere assunto come dato di per sé idoneo ad escludere le allegate condizioni di disagio, posto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodot o dal condannato possa essere computato per estinguere la pena pecuniaria del predetto, "specularmente detto ulteriore reddito non sarà valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio". Di contro, gli altri redditi familiari hanno rilievo per la verifica del preteso disagio economico nella prospettiva dell'attenuazione dei carichi familiari del condannato in presenza di ulteriori redditi, tanto il primo quanto i secondi essendo infatti concorrenti nel sostegno degli oneri del bilancio familiare. 2. Tanto posto, nel caso in disamina il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non soddisfatto il requisito delle disagiate condizioni economiche, traendo dall'indicazione di proprietà immobiliari la capacità economica del ricorrente, con una valutazione che si è estesa anche alla considerazione della situazione e delle condizioni di vita del condannato, al fatto che gli immobili, seppure in proprietà comune, erano in numero di tre, elementi tutti risultanti dalla certificazione ISEE prodotta dall'istante. Nell'esporre le risultanze acquisite, il Tribunale ha, dunque, linearmente argomentato anche sulle proprietà immobiliari che ha ritenuto dimostrative di adeguatezza reddituale, rendendo conto con ragionamento immune da illogicità manifesta delle verifiche svolte e della coerenza della sua analisi agli indicati condivisi principi di diritto. Nel caso al vaglio, infatti, il giudice di sorveglianza ha adottato una motivazione coerente con le risultanze in esame e ha concluso rilevando come la pena pecuniaria non potesse ritenersi anch'essa estinta come conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento, ostandovi una situazione economica che non sarebbe stata comunque compromessa dal pagamento della sanzione. Il Tribunale, invero, come notato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, non prende in considerazione la circostanza dell'esistenza di redditi diversi da quelli prodotti dal condannato e della loro compatibilità con un'eventuale condizione di disagio economico ai fini del pagamento della pena pecuniaria (quanto al reddito della zia, compreso anch'esso nell'ISEE, riferibile soltanto a tale familiare), ma con motivazione immune da vizi di ogni tipo, conclude che analoga considerazione non possa essere svolta per la comproprietà di tre immobili pro quota, cespiti che potrebbero essere venduti per assolvere al suddetto pagamento, senza che ciò incida sull'equilibrio economico del condannato. La motivazione, quindi, non si incentra tanto sull'incidenza della comproprietà di detti immobili sul reddito complessivo familiare del condannato (di qui la aspecificità del rilievo relativo alla non produttività di reddito degli immobili), quanto piuttosto sulla possibilità di vendita di questi cespiti per soddisfare il pagamento della pena pecuniaria, per tale via non subendo alcun pregiudizio in relazione alla situa-sle economica familiare, dato rispetto al quale la deduzione difensiva è soltanto generica e non documentata quanto alla prospettata difficoltà di vendita di bene immobile in comproprietà. 3.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor