CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 27343/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controC.J. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025-controricoDratrae pnubtbelic-a zione 13/10/2025avverso DECRETO di TRIBUNALE MASSA n. 1645/2024 depositato il23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:L.U. impugnava avanti il Tribunale di Lg_1 il decretodepositato in data 12.7.2024 da parte del [OSCURATO:PERSONA] presso ilmedesimo Tribunale, nell’ambito del procedimento n. 675\2024 concui era stata disposta la nomina dell’avv. A.G. qualeamministratore di sostegno (AdS) di Y.J.Il reclamante richiedeva la revoca di tale provvedimento - previasospensione anche inaudita altera parte della sua efficacia-,finalizzata alla nomina amministratore di sostegno del figlio, Y.J. .Con decreto 1352/2024 il Tribunale rigettava il reclamo.Osservava in primo luogo che sussistevano i requisiti richiestidall’art. 404 c.c. onde addivenire alla nomina dell’amministrazionedi sostegno, atteso che dalla documentazione in atti era emersocome il beneficiario, Y.J. fosse affetto da un disturbodello spettro dell’autismo, con particolare riferimento al disturbopervasivo dello sviluppo Nas e disturbo da deficit dell’attenzione ditipo combinato, che gli impedisce di provvedere autonomamente aipropri interessi.Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sentito il beneficiarioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevava che Y.J. aveva difficoltànell’esprimersi e nel relazionarsi.2 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025Per quanto riguarda, invece, la scelta dell’AdS, al di Dalàta pudbbelicllaazio ne 13/10/2025sinteticità della motivazione del decreto oggetto di reclamo,traspariva da questa in maniera chiara come la scelta di unsoggetto estraneo al nucleo familiare del beneficiario fosse statadettata dalla significativa conflittualità che si registrava nell’ambitodello stesso e che trovava riscontro anche dalle risultanze delpresente procedimento.Evidenziava in questa prospettiva come i genitori di Y.J. fosseropervenuti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio mediantesentenza n. 188/2014 emessa dal Tribunale di Massa in data18.2.2014, ed avessero in seguito reciso ogni possibilità dicomunicare pacificamente per quanto attiene le esigenze di vita delfiglio Y.J. , anche in considerazione delle vicende di natura penaleche hanno coinvolto le parti; tanto che, oltre all’ammonimento delQuestore, nei confronti della sig.ra C.J. è statadisposta financo l’adozione di misure cautelari (v. doc. Areclamante).Inoltre, dalla relazione a firma del dott. K.A. medicochirurgo psichiatra, e della dott.ssa J.R.psicopatologa e neuropsicologa forense, datata 27.6.2024 (doc. 4allegato alla comparsa di costituzione della sig.ra C.J.[...] poteva evincersi come la conflittualità riguardasse non sologli ex coniugi, bensì gli interi nuclei familiari riconducibili alla sig.raC.J. e al sig. Y.J.Ulteriori conferme delle ripercussioni della litigiosità dei genitorisulla sfera del beneficiario si rinvenivano, oltre che dalledichiarazioni rese in sede di indagini difensive da parte di [...]V.T. e U.L. (v. docc. 5 e 6 reclamata), anchedalla stessa relazione medica inerente la persona del sig. L.U.3 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025Y.J. a firma del dott. Z.J. , ove veniva Daattat epusbtbalictaozio ne 13/10/2025che: “la gestione del figlio Y.J. è risultata sin dall’inizioproblematica e divenuta poi tema centrale delle condottepersecutorie da parte dell’ex moglie” (v. doc. 11 reclamata).Sulla scorta del predetto dato argomentativo, il conflitto endo-familiare sussistente tra il padre e la madre del beneficiario e, piùin generale, tra i nuclei familiari riconducibili agli stessi,evidenziava un tasso di litigiosità che, allo stato, non apparivaemendabile neppure onde far fronte alle esigenze del figlio Y.J. , ilquale – in caso di nomina del padre quale AdS – avrebbecontinuato ad essere al centro di aspre dispute, con graviripercussioni in ordine alla sua condizione psico-fisica, risultandonel suo interesse mantenere, ove possibile, un rapporto equilibratocon entrambi i genitori ed i rispettivi nuclei familiari. Il che, per ciòche atteneva l’ambito materno, meritava particolare cautela inconsiderazione delle condizioni cliniche della sig.ra C.J. (v.relazioni del dott. B.H. e del dott. B.T. di cui ai docc. 2 e 3 diparte reclamata), oltre che delle misure cautelari che lainteressano.Il primo giudice riteneva che il provvedimento del GT del [OSCURATO:PERSONA] di nomina di un professionista terzo estraneo al nucleofamiliare, individuato nella persona dell’avv. A.G. risultavaimmune da vizi e conforme alla ratio della disciplina codicistica ,risultava immune da vizi e conforme alla ratio della disciplinacodicistica tenuto conto che il criterio fondamentale che deveessere seguito nella scelta dell’amministratore di sostegno èesclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi dellapersona beneficiata.4 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025Il reclamante, del resto, non aveva prodotto alcun sigDnaitfai cpuabbtliicvaozio ne 13/10/2025argomento di prova tale da consentire di considerare che lanomina di un soggetto terzo potesse arrecare maggiore pregiudizioal beneficiario, rivelandosi - allo stato – l’invocata richiesta di unaconsulenza tecnica del tutto esplorativa.Osservava che tale situazione non escludeva che nel prosieguo delprocedimento il GT potesse decidere di procedere in tal senso, oveeffettivamente emergessero circostanze tali da mettere in dubbiol’adeguatezza dell’assetto di interesse cristallizzato nelprovvedimento reclamato, così come di autorizzare l’AdS adavvalersi dell’ausilio di professionisti qualificati nella gestione deirapporti madre-figlio, in caso di impossibilità a garantire la serenaripresa dei contatti.In merito, vale ancora evidenziare che l’AdS non è chiamato asostituirsi alle figure genitoriali, ma solo a curare gli interessi diY.J. mediando tra le stesse.Avverso tale decreto L.U. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorsoC.J. eccependo l’inammissibilità del ricorso avversoprovvedimento privo del carattere di decisorietà.Il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 404, 408 e 409 c.c., nonché degli artt. 91 e 739 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere il Tribunale applicato5 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025non correttamente le disposizioni normative che disciplDianta pnubob licalazio ne 13/10/2025scelta dell’Amministratore di Sostegno.Si rimprovera al primo Giudice di aver dato rilievo alla esistenteconflittualità tra i genitori fosse senza analizzare in modoapprofondito la sua concreta idoneità a ricoprire il ruolo di AdS.Con un secondo motivo si lamenta l’omessa valutazione di fattidecisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e rilevantiche avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.In particolare si sostiene che non sarebbe stato dato il giusto peso1) al ruolo del ricorrente il quale aveva sempre dimostrato diessere il principale punto di riferimento per il figlio Y.J. ,garantendo supporto affettivo, assistenza terapeutica e gestioneeconomica; 2) alla condotta della madre, la quale aveva dimostratocomportamenti incompatibili con la cura del figlio, comedocumentato dagli episodi di minacce e condotte persecutorie neiconfronti del ricorrente, nonché dai suoi disturbi psichiatrici; 3) aiconflitti patrimoniali esistenti tra i familiari della madre e il trustistituito a favore del beneficiario.Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio diproporzionalità e minor sacrificio della capacità diautodeterminazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)Si sostiene che la nomina di un AdS estraneo rappresenta unamisura sproporzionata rispetto alle esigenze del beneficiario,privandolo del rapporto affettivo e della continuità assistenzialegarantita dal padre.Preliminarmente va affermato che, ai sensi dell'art.473 bis.58c.p.c., la ricorribilità in cassazione del decreto del Tribunale incomposizione collegiale in materia di amministrazione di sostegno èsempre espressamente ammessa, senza che occorra indagarne il6 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025carattere decisorio e definitivo, in linea di continuità con quDatan ptuob blgiciaàzio ne 13/10/2025avveniva sotto la vigenza dell'art.720 bis, terzo comma,c.p.c. (Cass. n. 32409/2019).I motivi di impugnazione che possono essere esaminaticongiuntamente, perché diretti sia pure attraverso angolazionidiverse a contestare da parte del padre la scelta della nominaquale amministratore di sostegno di Y.J. sonoinammissibili.Il Tribunale è pervenuto alla decisione contestata attraverso unavalutazione complessiva delle varie situazioni di fatto e delleconclusioni del c.t.u., esprimendo una dettagliata ed adeguatamotivazione che soddisfa l'onere della motivazione rafforzata,diretta a garantire il benessere del ricorrente, e non semplicementela migliore amministrazione dei suoi beni.Il primo giudice ha infatti rilevato che il conflitto endo-familiaresussistente tra il padre e la madre del beneficiario e, più ingenerale, tra i nuclei familiari riconducibili agli stessi, aveva messoin luce un tasso di litigiosità che, allo stato, non apparivaemendabile neppure onde far fronte alle esigenze del figlio Y.J. , ilquale – in caso di nomina del padre quale AdS – avrebbecontinuato ad essere al centro di aspre dispute, con graviripercussioni in ordine alla sua condizione psico-fisica, risultandonel suo interesse mantenere, ove possibile, un rapporto equilibratocon entrambi i genitori ed i rispettivi nuclei familiari.Il Tribunale poi ha anche dato rilievo al fatto che il reclamante “nonaveva prodotto alcun significativo argomento di prova tale daconsentire di ritenere che la nomina di un soggetto terzo potessearrecare maggiore pregiudizio al beneficiario, rivelandosi - allostato - una consulenza tecnica del tutto esplorativa” non senza7 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025sottolineare che la decisione è rebus sic stantibus, rimaneDnatda opu bcbliicoaèzio ne 13/10/2025suscettibile di modifica in presenza di circostanze tali da mettere indubbio l’adeguatezza dell’assetto di interesse cristallizzato nelprovvedimento reclamato, così come di autorizzare l’AdS adavvalersi dell’ausilio di professionisti qualificati nella gestione deirapporti madre-figlio, in caso di impossibilità a garantire la serenaripresa dei contatti.La nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta, dunque,con la ratio dell'art. 408 c.c., dato che il decreto impugnato hamotivato nel senso di apprestare la migliore tutela all'amministrato,sulla scorta di un accertamento di fatto insindacabile in questasede.Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore disostegno, l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 cod. civ.come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la sceltadel giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine dielencazione, perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine didiscrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito,finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario(Cass., n. 19596/2011; Cass 13612/2024).Questa Corte ha infatti chiarito che nella scelta del soggetto alquale demandare la cura degli interessi del beneficiario deve esseresempre tenuto in debita considerazione il contesto familiare.L'elenco dei soggetti individuati dall'art. 408 c.c. che possonoricoprire l'incarico di amministratore di sostegno non può, quindi,ritenersi tassativo potendo la scelta ricadere non solo tra quellepersone che sono legate affettivamente al beneficiario, ma anchesu professionisti esterni al nucleo familiare laddove ricorrano gravimotivi come ad esempio la sussistenza di conflitti endofamiliari che8 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025alimentano all'interno del nucleo familiare un clima di quDaotat ipdubibalincaazio ne 13/10/2025tensione, stress e di diminuzione dell'armonia.La nomina di un terzo pare certamente ragionevole in tali casiposto che la scelta dell'Amministratore di sostegno avviene conesclusivo interesse alla cura ed agli interessi della persona delbeneficiario. Obiettivo questo che sarebbe difficilmente perseguibiledal familiare invischiato in conflitti all'interno della famiglia.L'animosità fra i familiari può compromettere, infatti, sin dalmomento della nomina, la serenità e l'indipendenza delle sceltedell'amministratore di sostegno, qualora fosse individuatoall'interno del nucleo.Una volta accertata la presenza di accesa conflittualità interna allafamiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi delbeneficiario con la dovuta imparzialità, può, quindi, essererappresentata dalla nomina quale ADS di una persona terza.Del resto, tale impostazione ha già trovato più volte avvallo danumerose pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cuiquando il nucleo familiare è contrassegnato da lacerazioni interneche causano una rottura delle relazioni, delle comunicazionifamigliari, nonché danno luogo a una cultura del “sospetto” che,spesso, ricade attorno ai patrimoni dei congiunti, la nomina nonpuò che ricadere su un amministratore esterno pur essendovidiversi familiari disponibili (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 14190/2013;Cass. civ. sez. I, n, 19971/2008; Cass. civ., sez. I n. 19596/2011,Cass. civ. sez. I. n. 6861/2013).Ciò posto la critica in esame è circoscritta alla mancata nomina delricorrente, nella prospettata violazione dell'art. 408 c.c., senzaesplicitare le specifiche doglianze afferenti alla ritenuta inidoneitànel ruolo di detti soggetti.9 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 26962/2024Numero sezionale 3319/2025Numero di raccolta generale 27343/2025Il motivo non coglie dunque la ratio del decreto impugnatoD aeta ptuebbnlidcaezio ne 13/10/2025al mero riesame dei fatti senza dunque confrontarsi con il percorsoargomentativo esplicitato nella sentenza impugnata.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso vadichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MCondanna le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità chesi liquidano in complessivi € 2500,00 di cui € 200,00 per esborsioltre accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 7.10.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])10 di 10