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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01079/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Lette le conclusioni scritte pervenute in data 18 ottobre 2022 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Salerno ha <t) confermato la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2019 dal Tribunale della stessa città con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie per la durata di anni 5 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante durante l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 13 febbraio 2012, della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e nullità del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello per omessa notifica al difensore.

In particolare, evidenzia il ricorrente che: -con decreto di citazione del 4 marzo 2021 il Presidente di sezione della Corte L:0 4LVQ) di Appello di ler r 'nava la citazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore per la data del 19 aprile 2021 per la trattazione dell'appello proposto; -in data 8 marzo 2021 erano effettuati due tentativi di notifica al difensore dell'imputato a mezzo PEC avente numero di ordine 472240 e 472251 entrambi aventi esito "mancata consegna" alla casella PEC del difensore destinatario; le attestazioni (allegate al ricorso) danno atto che dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata la notifica non è stata correttamente recapitata; - all'udienza camerale in camera di consiglio non partecipata del 19 aprile 2021 la Corte di appello dava atto nel verbale della regolarità delle notifiche e della corretta instaurazione del contraddittorio cartolare, pronunciando la sentenza impugnata.

Il ricorrente, sulla base di siffatte risultanze processuali, eccepisce la nullità assoluta del decreto di citazione e degli atti consequenziali compresa la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, secondo i principi espressi dalie Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.24630 del 2015.

Quanto alle modalità di notifica dell'atto, attraverso la posta elettronica certificata, il D.L. n.85/2005 ha chiarito che la stessa sia equiparabile ad ogni effetto alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La 1.22 febbraio 2014 n. 24 ha poi espressamente previsto nell'ambito penale che la posta elettronica certificata sia idonea a perfezionare la notifica degli atti processuali.

Dall'esame degli atti risulta che la notifica non è stata correttamente effettuata e ciò non è ricollegabile ad un'anomalia dell'indirizzo di posta elettronica del difensore perfettamente funzionante, quanto piuttosto ad un problema del sistema della Cancelleria penale predibattimentale della Corte di appello di Salerno.

Va peraltro evidenziato che dall'esame degli atti non risulta esservi il deposito in cancelleria della notifica ai sensi dell'art. 16 comma 6 d.I.18 ottobre 2012 n. 179, che consente di considerare come perfezionata la notifica mediante deposito in cancelleria qualora il mancato funzionamento della PEC sia imputabile al destinatario (circostanza non verificatasi nel caso di specie).

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di comparizione dell'imputato.

Lamenta la difesa che il decreto di citazione all'imputato è stato notificato nel mancato rispetto del 20 giorni liberi a comparire dal momento che l'atto è stato allo stesso notificato solo in data 7 aprile 2021 come risulta dalla relata di notifica (allegata al ricorso), nullità che peraltro il difensore non ha potuto eccepire non avendo egli ricevuto la notifica per la fissazione dell'udienza.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta documentale contestata.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione della ipotesi contestata.

In particolare, la condotta contestata dovrebbe essere ricondotta alla ipotesi di bancarotta semplice dal momento che le evidenze probatorie escludono la intenzionalità della condotta del ricorrente.

2.5. Con il quinto motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla pena accessoria come determinata dalla sentenza impugnata ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di cui in seguito.

1. Il primo motivo è fondato.

L'art. 16 sesto comma decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) sancisce quanto segue: «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».

Quindi, la notifica al difensore può essere effettuata in Cancelleria, allorquando quella effettuata secondo la modalità ordinaria - mediante invio di comunicazione della data di udienza pubblica all'indirizzo di posta elettronica certificata- risulti impossibile per essere stata rifiutata dal sistema.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi che, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d.

PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario; situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell'atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani e altro, Rv. 271834). 2.Nel caso di specie l'artefatto (attestazione relativa alla notifica attraverso la PEC), pur indicando l'indirizzo di posta elettronica gianluigi.diruocco©forotorre.it, segnala la mancata consegna per ben due volte senza che siano indicate ulteriori circostanze che abbiano impedito la notifica per fatti addebitabili al destinatario.

Risulta fondata la doglianza del ricorrente, per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello e tempestiva la deduzione in questa sede, con la conseguente necessità di annullare la sentenza perché si proceda a nuovo giudizio.

La fondatezza del primo motivo e il conseguente epilogo decisorio rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 18 ottobre 2022 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Salerno ha <t) confermato la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2019 dal Tribunale della stessa città con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie per la durata di anni 5 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante durante l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 13 febbraio 2012, della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e nullità del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello per omessa notifica al difensore. In particolare, evidenzia il ricorrente che: -con decreto di citazione del 4 marzo 2021 il Presidente di sezione della Corte L:0 4LVQ) di Appello di ler r 'nava la citazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore per la data del 19 aprile 2021 per la trattazione dell'appello proposto; -in data 8 marzo 2021 erano effettuati due tentativi di notifica al difensore dell'imputato a mezzo PEC avente numero di ordine 472240 e 472251 entrambi aventi esito "mancata consegna" alla casella PEC del difensore destinatario; le attestazioni (allegate al ricorso) danno atto che dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata la notifica non è stata correttamente recapitata; - all'udienza camerale in camera di consiglio non partecipata del 19 aprile 2021 la Corte di appello dava atto nel verbale della regolarità delle notifiche e della corretta instaurazione del contraddittorio cartolare, pronunciando la sentenza impugnata. Il ricorrente, sulla base di siffatte risultanze processuali, eccepisce la nullità assoluta del decreto di citazione e degli atti consequenziali compresa la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, secondo i principi espressi dalie Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.24630 del 2015. Quanto alle modalità di notifica dell'atto, attraverso la posta elettronica certificata, il D.L. n.85/2005 ha chiarito che la stessa sia equiparabile ad ogni effetto alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La 1.22 febbraio 2014 n. 24 ha poi espressamente previsto nell'ambito penale che la posta elettronica certificata sia idonea a perfezionare la notifica degli atti processuali. Dall'esame degli atti risulta che la notifica non è stata correttamente effettuata e ciò non è ricollegabile ad un'anomalia dell'indirizzo di posta elettronica del difensore perfettamente funzionante, quanto piuttosto ad un problema del sistema della Cancelleria penale predibattimentale della Corte di appello di Salerno. Va peraltro evidenziato che dall'esame degli atti non risulta esservi il deposito in cancelleria della notifica ai sensi dell'art. 16 comma 6 d.I.18 ottobre 2012 n. 179, che consente di considerare come perfezionata la notifica mediante deposito in cancelleria qualora il mancato funzionamento della PEC sia imputabile al destinatario (circostanza non verificatasi nel caso di specie). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di comparizione dell'imputato. Lamenta la difesa che il decreto di citazione all'imputato è stato notificato nel mancato rispetto del 20 giorni liberi a comparire dal momento che l'atto è stato allo stesso notificato solo in data 7 aprile 2021 come risulta dalla relata di notifica (allegata al ricorso), nullità che peraltro il difensore non ha potuto eccepire non avendo egli ricevuto la notifica per la fissazione dell'udienza. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta documentale contestata. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione della ipotesi contestata. In particolare, la condotta contestata dovrebbe essere ricondotta alla ipotesi di bancarotta semplice dal momento che le evidenze probatorie escludono la intenzionalità della condotta del ricorrente. 2.5. Con il quinto motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla pena accessoria come determinata dalla sentenza impugnata ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di cui in seguito. 1. Il primo motivo è fondato. L'art. 16 sesto comma decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) sancisce quanto segue: «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario». Quindi, la notifica al difensore può essere effettuata in Cancelleria, allorquando quella effettuata secondo la modalità ordinaria - mediante invio di comunicazione della data di udienza pubblica all'indirizzo di posta elettronica certificata- risulti impossibile per essere stata rifiutata dal sistema. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi che, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario; situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell'atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani e altro, Rv. 271834). 2.Nel caso di specie l'artefatto (attestazione relativa alla notifica attraverso la PEC), pur indicando l'indirizzo di posta elettronica gianluigi.diruocco©forotorre.it, segnala la mancata consegna per ben due volte senza che siano indicate ulteriori circostanze che abbiano impedito la notifica per fatti addebitabili al destinatario. Risulta fondata la doglianza del ricorrente, per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello e tempestiva la deduzione in questa sede, con la conseguente necessità di annullare la sentenza perché si proceda a nuovo giudizio. La fondatezza del primo motivo e il conseguente epilogo decisorio rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di a
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